Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28988 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28988 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata in MAROCCO il 24/11/1976
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello d Brescia, che ha confermato quella del Tribunale di Bergamo che la dichiarava colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale, condannandola alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla sussistenza del dolo generico – è del tutto aspecifico oltr reiterativo. La mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comm lett. c), cod. proc. pen. deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In particolare la Corte di appello ritiene sussistente l’ipotesi di bancarotta documentale generico, per la quale è richiesto il dolo generico al quale si rapporta la motivazione, fa discendere la prova del coefficiente soggettivo non solo dalla irregolare tenuta in sé d scritture, inidonee a garantire una adeguata ricostruzione delle attività della fallita, bens – elementi con i quali non si confronta il motivo – dalla insolvenza dell’imputata pri fallimento, dalla circostanza che i crediti ammessi al passivo risultavano non avere risponde nelle scritture contabili, come pure dall’evasione totale di tipo tributario per oltre 310mil nonché dalla irreperibilità della imputata. Pertanto, il motivo è aspecifico, perché non si con con tali risultanze;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge in ordi al giudizio di responsabilità dell’imputata – non è deducibile in sede di legittimità, i fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in app puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argoment avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, R 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME. e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838); il motivo è anche manifestamente infondato, in quant la ricorrente chiede sia provato il dolo specifico ma, come anticipato, è necessario e suffic il dolo generico per il caso di bancarotta documentale generica, come ritenuto dalla senten impugnata: infatti, quanto al coefficiente soggettivo, certamente la bancarotta fraudol documentale di tipo specifico, consistente nella condotta di sottrazione, occultament falsificazione delle scritture contabili, nonchè di omessa tenuta delle stesse (condotta assim dalla giurisprudenza consolidata ipotesi previste dalla norma incriminatrice) deve ess ‘sostenuta’, secondo la lettera della prima parte dell’art. 216, comma 2, n. 1, legge fall., d specifico consistente nello scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o a a ingiusto profitto. Ma non è questa la fattispecie di reato ritenuta dalla Corte di appello, che rileva la sussistenza della prova dell’ipotesi prevista dalla seconda parte della medes disposizione incriminatrice dell’art. 216, comma 1, n. 2, per le condotte di infedele tenuta scritture contabili, caso nel quale le scritture esistono e sono rinvenute, ma sono state tenu guisa da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio sociale, è suffici dolo generico (tra le altre: Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, COGNOME, Rv. 279838). Il motivo è quindi anche manifestamente infondato; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che il terzo motivo di ricorso – che chiede l’accertamento dell’interven prescrizione – è manifestamente infondato. A ben vedere il delitto sarebbe estinto prescrizione a partire dal 19 gennaio 2025 e, tenuto in conto il periodo di sospensione per ri su richiesta dal 24 novembre 2022 al 22 dicembre 2022, in data 16 febbraio 2025. A ben vedere è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motiv consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen, fermo restando l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizi maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepi in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 , d 25/03/2016, COGNOME, Rv. 266819 – 01). Nel caso in esame alla data della sentenza impugnata i reato non era estinto e il motivo è quindi manifestamente infondato. Quanto all’attualità,
può essere accolta la richiesta di dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione.
secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, l’inammissibilità del ricor cassazione per manifesta infondatezza dei motivi, o per altre ragioni diverse dalla rinuncia,
consente il formarsi di un valido rap
.porto processuale e preclude pertanto la possibilità di rilevar e dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Se
n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, COGNOME, Rv.
219531; Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME; Sez. U n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, COGNOME);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
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Il Presidente