Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29240 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29240 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Cuorgné, il DATA_NASCITA, difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Torino; avverso la sentenza del 19.10.2023-12.01.2024 della Corte di appello di Torino che giudicava in sede di rinvio a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, Sez. 5, n. 24911 del 07/06/2022, della sentenza della 13.09.2021 della Corte di appello di Torino; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto che sia disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione del reato e sia altresì annullata, agli effetti civili, con rinvio al giudice c competente per valore.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19.10.2023, la Corte di appello di Torino, pronunciandosi in sede di rinvio – in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino 16/07/2014 -, ha ridotto la durata delle pene accessorie applicate ad NOME COGNOME, confermando, nel resto, la sentenza in ordine alla responsabilità dell’imputato per il reato di bancarotta di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 I. fall.
La Sez. 5, n. 24911 del 07/06/2022 aveva annullato, in parte qua, la precedente decisione della Corte distrettuale in data 13.09.2021, ravvisando vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in oggetto, sul rilievo che la Corte di appello, nell’argomentare la prova del dolo specifico del reato di bancarotta documentale, si era limitata ad evocare, evidenziando la mancata consegna al curatore di una serie di libri, condotte di bancarotta documentale per sottrazione, per le quali deve ricorrere la prova del dolo specifico.
Erroneamente, la prova del dolo specifico medesimo era stata ravvisata nelle pregresse vicende imprenditoriali dell’imputato, destinatario di plurimi protesti e nell’avvenuta intestazione della nuova ditta alla moglie, con il conseguente occultamento del proprio attivo e preminente ruolo societario.
In proposito, la sentenza rescindente aveva osservato come le pregresse vicende dell’imprenditore e l’attivazione della nuova ditta, intestata alla moglie, in relazione alla quale si erano verificate irregolarità contabili, non potevano ritenersi circostanze idonee a fornire la prova della finalità dell’imputato di arrecare pregiudizio ai creditori.
In sede di rinvio, la Corte di appello di Torino ha dato atto del fatto che la contabilità della ditta fallita era stata tenuta in modo irregolare e insufficiente, violazione dell’obbligo di tenuta dei libri contabili ai sensi dell’art. 2214 cod. civ.
Ciò premesso, ha affermato che «la mancata tenuta delle scritture contabili è stata consapevolmente perseguita e in tal modo è stata impedita la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari…» (pag. 5).
Ha giudicato, in tale contesto, irrilevante l’assoluzione dell’imputato per il reato di bancarotta distrattiva, ritenendo applicabile, nella specie, la disposizione di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, ultima parte, I. fall., e quindi l’ipotesi reato supportata dal dolo generico.
Ha pertanto confermato la sussistenza del reato de quo, alla luce della consapevolezza, in capo all’imputato, che l’omessa tenuta delle scritture contabili era strumentale a impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari della società e, a fronte dell’impossibilità di ricostruire il patrimonio socia nonchè il movimento di affari della fallita, determinato dalla condotta omissiva, ha altresì escluso l’ipotesi meno grave di bancarotta semplice documentale.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato due motivi di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, lamenta l’inosservanza dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., poiché il giudice di rinvio non si sarebbe uniformato alla
sentenza della Corte di cassazione in riferimento alla questione di diritto con essa decisa (artt. 628, comma 2, 606 cod. proc. pen.).
La difesa si duole del fatto che, in sede di rinvio, la Corte distrettuale non abbia osservato il principio affermato dalla sentenza rescindente.
Il ricorrente osserva che l’imputazione descrive le condotte di bancarotta documentale come finalizzate a coprire distrazioni compiute dall’imputato, tanto che la sentenza di annullamento aveva sottolineato la necessità di motivare diversamente circa la sussistenza del dolo specifico, non potendosi ritenere, a tale fine, che le pregresse vicende dell’imprenditore e le condotte consistenti nell’attivazione della nuova ditta, intestata alla moglie, in relazione alla quale si erano verificate irregolarità contabili, potessero considerarsi circostanze idonee a fornire la prova della finalità di arrecare pregiudizio ai creditori.
Ciò premesso, la Corte distrettuale avrebbe invece, nel giudizio rescissorio, diversamente ritenuto che andasse semplicemente verificata la sussistenza del dolo generico, ravvisato proprio nella presenza di quei dati (prosecuzione della ditta sotto altra denominazione, intestata al coniuge ma di fatto gestita dall’imputato), nulla argomentando circa la prova del dolo specifico.
Il giudice del rinvio aveva giustificato tale operazione, osservando che la sentenza di annullamento sarebbe stata fuorviata dalla decisione di appello che, inopinatamente, aveva ritenuto necessario ricostruire la sussistenza della prova del dolo specifico di recare danno ai creditori, ancorchè la contestazione non fosse stata formulata in detti termini ma, così facendo – osserva il ricorrente -, il giudice del rinvio avrebbe finito per sindacare il dictum della Corte di legittimità, invece di rispettarlo e adeguarvisi: in altre parole, ritenere il dolo generico invece del dolo specifico, come statuito dalla Sezione Quinta, utilizzando gli argomenti ritenuti inidonei a fornire la prova del dolo specifico comporterebbe la violazione del principio di diritto espresso la Corte.
2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 216, primo comma, n. 2 I. fall., in relazione all’elemento soggettivo del reato, anche in riferimento agli elementi distintivi rispetto al reato di cui all’a 217, secondo comma, I. fall., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito a detti requisiti distintivi.
La bancarotta per irregolare tenuta dei libri e delle scritture, ostativa della ricostruzione del volume di affari e del patrimonio, reato a dolo generico, postula l’esistenza di documenti effettivamente (pur se irregolarmente) tenuti: nella specie, invece, si contesta che l’imputato ne abbia omesso la tenuta.
Dalla descritta contestazione discende che tale condotta riguarda l’ipotesi di reato a dolo specifico, tanto che la sentenza di rinvio fa proprio riferimento alla condotta di omessa tenuta dei libri.
Osserva il ricorrente che «L’azione della tenuta dei libri e scritture, che costituisce l’elemento oggettivo del reato ritenuto in sentenza, sarebbe provata, secondo la motivazione, dalla constatazione delle condotte omissive (omessa tenuta del libro giornale e del libro degli inventari) che dovrebbero dimostrare, invece, l’altra fattispecie di reato ed alle quali il dolo generico finisce per esser riferito…» e, quindi, rileva che «la motivazione appare quindi contraddittoria e manifestamente illogica», traducendosi nell’erronea applicazione dell’art. 216, primo comma, n. 2 I. fall. relativamente alla natura e ai requisiti del diverso elemento soggettivo delle due fattispecie documentali, anche con riguardo ai confini rispetto al reato di bancarotta semplice ex art. 217, secondo comma, I. fa Il.
Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse NOME COGNOME è infondato.
Il ricorrente lamenta che, a fronte della sentenza rescindente che aveva statuito la necessità di adeguatamente motivare in ordine alla sussistenza del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, non potendosi ritenere circostanze idonee a fornire la prova della finalità, in capo all’imputato, di arrecare pregiudizio ai creditori, le pregresse vicende dell’imprenditore e le condotte consistenti nell’attivazione della nuova ditta, intestata alla moglie, in relazione alla quale si erano verificate irregolarità contabili, nel giudizi rescissorio era stata argomentata la prova – invece che del dolo specifico – del dolo generico.
E ciò, sulla base del rilievo circa l’omessa, consapevole tenuta, da parte dell’imputato, delle scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari della società RAGIONE_SOCIALE.
Come è noto, la disposizione di cui all’art. 216 I. fall. contiene due differenti figure di reato, la bancarotta documentale per fraudolenta tenuta delle scritture contabili, reato a dolo generico, e l’occultamento delle scritture, quale fisica sottrazione ovvero omessa tenuta, funzionale ad impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari, sorretta invece dal dolo specifico.
La giurisprudenza di legittimità registra la duplice natura dei due delitti, affermando che «In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto,
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può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali.» (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME Pietra, Rv. 284304-01), e che «In tema di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell’art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., il dolo, generico può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall’accertata responsabilità dell’imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l’evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale.» (Sez. 5, n. 3375 del 08/04/2022, COGNOME*, Rv. 283659-01).
Ciò premesso, la sentenza rescindente aveva registrato non tanto un profilo di insussistenza del dolo specifico, quanto la carenza motivazionale in ordine al medesimo, a fronte di una contestazione che, come si rileva, riguardava anche l’omessa tenuta di alcuni libri contabili.
Non può condividersi, pertanto, il rilievo del ricorrente, laddove lamenta l’inosservanza, da parte della Corte del giudizio rescissorio, del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, alla luce del rilievo che la decisione di annullamento non aveva enunciato alcun principio di diritto.
In sede di rinvio, la Corte distrettuale, confrontandosi con la sentenza di annullamento, ma altresì considerando il tenore della contestazione mossa all’imputato, ha correttamente ricostruito la vicenda, ravvisando la condotta nella tenuta dei libri contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari della fallita, integrante, quindi, il reato di bancarotta documentale di cui alla seconda ipotesi dell’art. 216, comma 1, n. 2 f. fall., sorretta da dolo generico.
Ciò premesso, deve rilevarsi tuttavia l’intervenuto decorso della prescrizione del reato, come indicato dal AVV_NOTAIO generale nelle proprie conclusioni.
Il fatto è contestato come accaduto il 23.09.2011.
La sentenza di primo grado è stata pronunciata il 16/07/2014 e, nell’ambito del giudizio di primo grado – le udienze sono state tenute dal 16/02/2014, fino al 16/07/2014 – non risulta alcuna causa di sospensione del decorso della prescrizione.
Il giudizio di appello è stato trattato all’udienza del 13.09.2021, con sentenza in pari data, non risultando neanche in tale fase processuale,, alcuna causa di sospensione del decorso della prescrizione.
Si applica, nel caso in esame, la disciplina più favorevole di cui agli artt. 157, 161 cod. pen., nella formulazione scaturita dalle modifiche apportate dalla legge
05/12/2005, n. 251, per cui l’avvenuta interruzione della prescrizione per effetto della pronuncia della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 160, comma primo, cod. pen. non può comportare un aumento del tempo necessario a prescrivere superiore di un quarto, nel caso, come quello di cui trattasi, di imputato incensurato.
Pertanto, il tempo necessario a prescrive di dieci anni per il reato di cui all’art. 216 I. fall., è pari, nella specie, a dodici anni e sei mesi.
Ne consegue che, a fronte del tempus commissi delicti indicato al 23.09.2011, la prescrizione risulta spirata il 23.03.2024.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della decisione di condanna ai fini penali, mentre debbono essere confermate le statuizioni in favore della parte civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; conferma le statuizioni civili.
Il consiglier estensore
Così deciso in Roma, il 05/06/2024
Il Presidente