Bancarotta Documentale: Quando il Dolo Generico è Sufficiente
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito importanti chiarimenti sulla distinzione tra bancarotta patrimoniale e bancarotta documentale, focalizzandosi in particolare sull’elemento psicologico richiesto per quest’ultima. Il caso analizzato offre uno spunto essenziale per comprendere come la finalità di occultare i crediti possa rafforzare la prova del dolo, anche in assenza di una condanna per distrazione di beni.
I Fatti del Caso
Un amministratore di società veniva processato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il Tribunale di primo grado lo condannava per entrambe le fattispecie. Successivamente, la Corte d’Appello riformava parzialmente la sentenza: assolveva l’imputato dal reato di bancarotta patrimoniale per insussistenza del fatto, ritenendo non provata la distrazione dei beni. Tuttavia, confermava la sua responsabilità per la bancarotta documentale generica, rideterminando la pena a due anni di reclusione, oltre alle pene accessorie. L’imputato proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando una presunta contraddizione nella motivazione: come poteva essere ritenuto colpevole per la gestione contabile se era stato assolto per quella patrimoniale?
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno smontato la tesi difensiva, qualificando il ricorso come aspecifico, inedito e manifestamente infondato. La decisione si basa su una netta distinzione tra le due tipologie di bancarotta e sulla natura dell’elemento soggettivo richiesto per il reato documentale.
Le Motivazioni: la distinzione tra bancarotta patrimoniale e documentale
La Corte ha chiarito che l’assoluzione per la bancarotta patrimoniale non era dovuta a una presunta mancanza di potere gestionale dell’amministratore, come sostenuto nel ricorso, ma alla mancata prova oggettiva della distrazione dei beni. Questo fatto, tuttavia, non esclude affatto la sussistenza del reato di bancarotta documentale.
I due delitti hanno presupposti diversi. Mentre la prima punisce la diminuzione del patrimonio a danno dei creditori, la seconda sanziona la tenuta delle scritture contabili in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. La responsabilità per la bancarotta documentale è stata quindi confermata sulla base del ruolo di amministratore di diritto ricoperto dall’imputato e della sua condotta omissiva nella corretta tenuta dei libri contabili.
Le Motivazioni: il dolo generico nella bancarotta documentale
Il punto cruciale della motivazione risiede nell’analisi dell’elemento psicologico. Per la bancarotta documentale generica, la legge richiede il solo dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di tenere le scritture in modo irregolare, rendendo impossibile la ricostruzione delle vicende societarie. Non è necessario un dolo specifico, cioè l’intento di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente individuato la prova del dolo non solo nella condotta in sé, ma in un quid pluris: la finalità di occultare i crediti. Questa specifica intenzione, pur non essendo un elemento costitutivo necessario del reato, è stata considerata un indice inequivocabile della consapevolezza dell’imputato di agire in modo illecito, rendendo solida e coerente la motivazione della condanna.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche
L’ordinanza della Cassazione ribadisce alcuni principi fondamentali in materia di reati fallimentari:
1. Autonomia dei reati: La bancarotta patrimoniale e quella documentale sono fattispecie autonome. L’assoluzione per una non comporta automaticamente l’assoluzione per l’altra.
2. Dolo generico sufficiente: Per la bancarotta documentale generica è sufficiente dimostrare la consapevolezza e la volontà di tenere una contabilità irregolare e non trasparente, senza la necessità di provare un fine specifico di frode.
3. Rilevanza della finalità: Anche se non richiesta dalla norma, la dimostrazione di una finalità illecita (come l’occultamento di crediti) costituisce un elemento probatorio di grande peso per affermare l’esistenza del dolo generico.
Perché l’imputato è stato condannato per bancarotta documentale pur essendo stato assolto per quella patrimoniale?
L’assoluzione per la bancarotta patrimoniale è avvenuta per mancanza di prova della distrazione dei beni, un elemento oggettivo del reato. La condanna per bancarotta documentale, invece, si fonda su un presupposto diverso e autonomo: la tenuta irregolare delle scritture contabili, di cui è stata confermata la responsabilità dell’imputato in qualità di amministratore.
Che tipo di dolo è richiesto per il reato di bancarotta documentale generica?
Per la bancarotta documentale generica è richiesto il solo dolo generico. Ciò significa che è sufficiente la coscienza e la volontà di tenere le scritture in modo irregolare, così da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, senza che sia necessario provare un fine specifico di arrecare pregiudizio ai creditori.
Cosa ha reso il ricorso in Cassazione inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tre motivi principali: era aspecifico, perché non si confrontava correttamente con le motivazioni della sentenza d’appello; era inedito, poiché sollevava una questione non dedotta nel precedente grado di giudizio; era manifestamente infondato, in quanto basato sull’erronea premessa della necessità di un dolo specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12635 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12635 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VASTO il 23/01/1962
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pescara, assolvendo l’imputato per il reato di bancarotta patrimoniale e confermandola quanto alla responsabilità penale in ordine al delitto di bancarotta documentale generica, rideterminando la pena irrogata in anni due di reclusione oltre alle pene accessorie;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ragione del contrasto tra la motivazione dell’assoluzione per insussistenza del fatto pe bancarotta fraudolenta patrimoniale e la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale – risulta aspecifico, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata. A ben vedere, a differenza di quanto evidenzia il ricorso, non per carenza di potere di gestione da part dell’imputato, bensì per difetto della distrazione in sé, la Corte di appello ritiene l’insussis del delitto di bancarotta patrimoniale. Diversamente, la motivazione impugnata conferma la responsabilità dell’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale generica: a riguardo per un verso richiama il ruolo di amministratore di diritto dell’imputato, come anch l’attribuzione a titolo di dolo e non di colpa, essendo funzionale alla eliminazione dei crediti dalla
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contabilità: pertanto il motivo di ricorso è per un verso aspecifico perché non si confronta con tali argomentazioni e, per altro, inedito e manifestamente infondato: inedito in quanto con i motivo di appello non ci si doleva della attribuzione di responsabilità all’imputato per bancarotta documentale, ma se ne chiedeva solo la derubricazione in bancarotta semplice, il che rende non consentito l’attuale motivo; in secondo luogo, a differenza del motivo che evoca la necessità del dolo specifico, per la bancarotta documentale in contestazione, di tipo generico, è richiesto il solo dolo generico, la cui prova non è stata tratta solo dalla condotta in sé di ten irregolare delle scritture, avendo invece la Corte territoriale richiamato anche la finalit occultare i crediti, quindi un quid pluris che rende solida la motivazione di sussistenza del coefficiente psicologico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente