Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42358 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42358 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME Presidente – – NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME – Relatore – – NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1873/2024 UP – 10/10/2024 R.G.N. 11928/2024
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COGNOME il 04/11/1939
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
uditi il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, nonchŽ l’avvocato NOME COGNOME, nellÕinteresse dellÕimputato, ha esposto i motivi di impugnazione e ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Con sentenza del 20 ottobre 2023 la Corte di appello di Napoli, a seguito del gravame interposto da NOME COGNOME in parziale riforma della pronuncia in data 5 maggio 2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha rideterminato
le pene accessorie fallimentari irrogate allo stesso imputato e ha confermato nel resto la prima decisione, che lo aveva condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (quale amministratore e poi liquidatore della RAGIONE_SOCIALE).
LÕimputato era stato assolto in primo grado, perchŽ il fatto non sussiste, dallÕimputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva.
Avverso la sentenza di appello il difensore dellÕimputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui allÕart. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto:
in ordine allÕaffermazione di responsabilitˆ dellÕimputato, il vizio della motivazione per travisamento della prova sulla sussistenza del dolo; nonchŽ lÕÇinesistenza di elementi certi sui quali fondare la sussistenza del reatoÈ e la carenza della motivazione rispetto a quanto prospettato con i motivi di appello (ivi compresi i motivi nuovi);
con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la violazione della legge penale e il vizio di motivazione.
2.1. Sotto il primo profilo si è rappresentato che: la dichiarazione di fallimento è stata determinata da debiti erariali e i principali accertamenti da parte della Guardia di finanza sono stati precedenti alla dichiarazione di fallimento; e, a fronte delle doglianze prospettate avverso la sentenza di primo grado (che, peraltro, aveva escluso la sussistenza di condotte distrattive), il Giudice del gravame ha ritenuto di dover motivare solo sulla volontˆ del Pafundi di non consentire la ricostruzione dellÕeffettiva situazione economica della societˆ fallita, tuttavia lasciando permanere il dubbio sullÕesistenza, allÕepoca della verifica fiscale cui essa è stata sottoposta, Çdella documentazione e della sua rilevanzaÈ; con riferimento alla sussistenza del prescritto dolo specifico, si sarebbe affermato in maniera congetturale e illogica Ð e travisando la prova Ð che il COGNOME avrebbe posto in essere il fatto per favorire la RAGIONE_SOCIALE (in ragione delle sue cointeressenza in tale societˆ) quantunque questÕultima fosse fallita (tanto che il curatore non intrapreso alcuna azione verso la stessa COGNOME perchŽ incapiente, come esposto nella sentenza di primo grado); oltre ad aver trascurato che lÕimputato è nato nel 1939, non sarebbero stati esaminati e valutati i nuovi e decisivi elementi probatori e, in particolare, non si sarebbe considerato il documento (proveniente dallÕAgenzia delle entrate) di cui si è chiesta lÕacquisizione con i motivi nuovi di appello (unitamente allÕallegata relazione della Guardia di
finanza del 30 settembre 2010) da cui si trarrebbe che la RAGIONE_SOCIALE non aveva più operato dalla fine del 2003 Ð inizio del 2004 ed era stata posta in liquidazione del 2005 e i suoi fornitori e dipendenti erano stati tutti soddisfatti; e che la conservazione e la consegna alla Guardia di finanza della documentazione contabile era in contrasto con la sussistenza del dolo.
2.2. Con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la decisione della Corte distrettuale non sarebbe compiutamente giustificata per il tramite del riferimento alla gravitˆ del fatto (essendo stata esclusa la distrazione e risultando il pagamento di fornitori e dipendenti, oltre che il ridimensionamento del debito erariale) e, anzi, sarebbe in contrasto con i princ’pi posti dalla giurisprudenza di legittimitˆ, tenuto conto pure che il ricorrente ha unÕetˆ superiore a ottanta anni.
Il procedimento, fissato innanzi alla Settima Sezione penale, è stato trasmetto a questa Sezione allÕesito dellÕudienza del 25 giugno 2024, per cui il difensore aveva presentato memoria a sostegno dellÕammissibilitˆ e della fondatezza del ricorso.
Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.
Quanto alla sussistenza dellÕelemento oggettivo del reato, quantunque la Corte distrettuale, dopo aver esposto gli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta c.d. specifica, abbia fatto riferimento in maniera non chiara allÕincompleta e confusa tenuta della contabilitˆ che non avrebbe consentito la ricostruzione dellÕeffettiva situazione economica della societˆ (cfr. p. 6 della sentenza impugnata), il medesimo Giudice di appello ha dato conto, espressamente condividendola (cfr. p. 3 ss.), della ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale ed ha rimarcato come nella specie consti che la documentazione contabile non sia mai stata messa a disposizione della curatela e che in sede di verifica fiscale siano stati ostesi alla Guardia di finanza solo il bilancio del 2003 e il registro IVA acquisti del 2004; rispetto a tale assunto il ricorso muovo censure del tutto generiche e inidonee a costituire una compiuta critica della motivazione del provvedimento impugnato.
Con riguardo, poi, allÕelemento soggettivo la motivazione della sentenza impugnata (cfr. p. 7) deve ritenersi non manifestamente illogica e congrua (non essendo stato denunciato un travisamento sul punto): difatti, la Corte di appello ha ravvisato il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale (per lÕomessa tenuta di essa) evidenziando come il COGNOME Ð che aveva cointeressenze
nella RAGIONE_SOCIALE, unico cliente della RAGIONE_SOCIALE, la cui insolvenza ha determinato il fallimento della stessa fallita (dati tutti non oggetto di censura per il tramite del ricorso) Ð abbia creato Çconfusione tra i distinti comparti societariÈ al fine di recare pregiudizio al ceto creditorio: tale non è minato, nella sua logicitˆ, dal fatto che Ð come esposto dalla difesa Ð la RAGIONE_SOCIALE fosse giˆ fallita quando è stato dichiarato il fallimento della RAGIONE_SOCIALE perchŽ il ricorso
è generico (poichŽ non specifica quando avrebbe avuto luogo il fallimento della COGNOME rispetto allÕomessa tenuta della contabilitˆ della fallita) e, lungi dal denunciare ritualmente il travisamento della prova, ha perorato una distinta lettura della vicenda (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 Ð 01); nŽ su tale piano argomentativo pu˜ incidere il dedotto soddisfacimento dei creditori privati (che dovrebbe trarsi dal documento allegato ai motivi nuovi di appello), la cui decisivitˆ sulla tenuta della motivazione è stata assunta in maniera del tutto assertiva. Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare che il ricorso contiene molteplici (ulteriori, rispetto a quanto giˆ rilevato) allegazioni in fatto, non consentite in questa sede di legittimitˆ.
Infine, con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è inammissibile poichŽ anche sul punto ha inteso censurare la decisione della Corte distrettuale per il tramite di allegazioni in fatto, finendo col prospettare un diverso apprezzamento di merito qui non consentito, per vero pure mediante deduzioni assertive.
Ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso il 10/10/2024.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME