Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41529 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41529 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Canosa di Puglia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte d’appello di Perugia lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO, che ha chiesto
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte appello Perugia, in sede di rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, con sentenza n. 797 -24 del 15 novembre 2023, ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Ancona, nei confronti di NOME COGNOME, in data 19 giugno 2019 alla pena di anni due di reclusione con la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 2 r.d. n. 27 del 16 marzo 1942, oltre alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, fallimento RAGIONE_SOCIALE, relativamente ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, contestati all’imputato in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita il 17 luglio 2012.
1.1. La sentenza rescindente ha accolto il terzo motivo di ricorso dell ‘ imputato, con assorbimento del quarto, ritenendo, quanto al reato di bancarotta documentale, che l’imprenditore non va esente da responsabilità per
il fatto che la contabilità è stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche. Ciò in quanto la qualifica rivestita non esime dall’obbligo di vigilare e controllare l’attività svolta dal delegato (Sez. 5, n. 11931 dei 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231707; nel senso che sussiste la presunzione (semplice), superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell’impresa: Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, COGNOME, Rv. 280133; Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258947).
La sentenza di annullamento con rinvio ha reputato contraddittoria la motivazione offerta dalla prima Corte di appello adita dall ‘ imputato, rilevando che, a fronte di una contestazione alternativa del reato di bancarotta fraudolenta documentale (nelle sue due forme di bancarotta generica e specifica) e a fronte della chiara qualificazione offerta in primo grado (in termini di bancarotta generica), la pronuncia di secondo grado si era limitata a delineare le differenze tra le due fattispecie senza chiarire in che termini andasse qualificata la condotta assunta dall’imputato e il relativo criterio d’imputazione soggettiva.
1.2. La sentenza impugnata ha ritenuto accertata definitivamente la condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione, restringendo il proprio intervento a giustificare la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale. La sentenza ha ritenuto già accertato e coperto dal giudicato il fatto che l’imputato ha fatto uscire dal patrimonio sociale, attraverso una vendita simulata, due appartamenti di proprietà della fallita, beni immobili di cui aveva mantenuto la disponibilità affittandoli a suo nome, percependo personalmente i relativi canoni con carte prepagate, oltre all’accertata distrazione di quattro automezzi.
Si segnala, quanto alla vendita simulata di due immobili della società, il contenuto della dichiarazione dell’imputato di avere incassato personalmente assegni per la vendita, sentendosi in diritto di trattenere le somme a titolo di saldo di propri crediti personali, per anticipazioni di pagamenti fatti alla società, giustificazione ritenuta idonea a far reputare del tutto inattendibile la contabilità in quanto redatta con il chiaro intendimento di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e con la finalità di dissimulare le condotte distrattive.
Si rimarcano le modalità attraverso le quali è stata tenuta la contabilità aziendale, reputata dalla sentenza impugnata, espressione del dolo proprio della bancarotta fraudolenta documentale generica, cioè nella volontaria tenuta irregolare delle scritture contabili, accompagnata dalla consapevolezza che ciò rendeva impossibile la precisa ricostruzione del patrimonio societario. Tale finalità viene ritenuta anche in base alle modalità con cui l’imputato ha distratto le unità immobiliari di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, stralciando il credito relativo
alla loro vendita senza che ne fosse stato registrato l’adempimento ed incassando, a titolo personale, i canoni di locazione che sarebbero spettati alla società. Né la circostanza che la tenuta della contabilità fosse stata affidata ad un soggetto dotato di specifiche competenze tecniche, cioè il commercialista dell’ente, è stato ritenuto elemento idoneo ad escludere la responsabilità del titolare dell’impresa.
La Corte territoriale ha escluso la condotta meramente colposa riconducibile alla previsione di cui all’art. 217 legge fall. e ha reputato congruamente quantificata la pena in anni due di reclusione con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata continuazione fallimentare.
Avverso il provvedimento descritto, propone tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidando il ricorso a due motivi, di seguito riassunti ai sensi dell ‘ art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen. ed erronea valutazione dei fatti e delle circostanze emerse dalla documentazione in atti, vizio di motivazione e violazione del principio di cui all’art. 27 cost.
La sentenza presenta le stesse criticità della prima sentenza di appello nonostante le censure mosse con la pronuncia rescindente. La vendita non è mai stata oggetto di impugnazione o di querela di falso mentre la Corte territoriale l’ha ritenuta simulata. Ciò, in aperto contrasto con i principi in materia probatoria invertendo l’onere di cui all’art. 192 cod. proc. pen.
Invero, il ricorrente assume che la curatela non ha provato, in alcuna sede, la simulazione dell’atto di vendita degli immobili, pur gravando sulla parte civile il relativo onere probatorio. Si tratta di ipotetiche anomalie, non supportate da alcun sostegno giuridico, alle quali i giudici di merito giungono disattendendo le dichiarazioni di colui che aveva versato le somme all ‘ imputato.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione del principio di cui all’art. 27 Cost.
Un’ulteriore inesattezza, a sostegno del primo motivo, è determinata dall’affermazione secondo cui non risulta, in alcun modo, che le somme versate da COGNOME a COGNOME non siano state versate da quest ‘ ultimo nelle casse della fallita. Ciò si ricava dal contenuto della relazione fallimentare e da quanto dichiarato dalla curatrice che ha riportato le somme di denaro che COGNOME aveva versato in occasione della compravendita con COGNOME.
La bancarotta è reato che si configura quando l’imprenditore metta in atto azioni imprudenti per impedire ai creditori di rifarsi sul patrimonio personale o sociale. Quindi l’azione dell’imprenditore deve sempre tendere ad impoverire la società o l’impresa con la finalità di danneggiare l’interesse dei creditori.
Invece, nel caso di specie, l’immobile è stato venduto da COGNOME a COGNOME nell’anno 2008, cioè quattro anni prima del fallimento. Sicché non è pensabile che l ‘ imputato abbia preordinato il fallimento così in anticipo. Si rileva, poi, che nel 2009 è intervenuto un pignoramento da parte di RAGIONE_SOCIALE per una cifra doppia a quella di cui era creditrice la società e che, comunque, erano stati contestati gli importi di cui si chiedeva lo sgravio.
L’immobile era stato pagato con assegni che, sebbene non intestati alla società, erano stati comunque versati a COGNOME, versamenti di cui la curatrice ha dichiarato di non aver rinvenuto traccia nella società.
Sostiene il ricorrente che, invece, sarebbe pacifico che COGNOME abbia pagato regolarmente l’immobile, con somme che, secondo le stesse ammissioni dell’imputato, erano state trattenute in quanto COGNOME aveva contribuito a finanziare la società in precedenza.
Si svolgono poi argomenti (v. p. 5 del ricorso) relativi alla valutazione della prova in materia di bancarotta per distrazione, con particolare riferimento alla distrazione dei quattro automezzi per i quali si rileva che i veicoli non erano marcianti e che, comunque, avevano un modesto valore sebbene non riscontrato dal curatore fallimentare dalla Guardia di finanza.
Si segnala infine che è necessario perché sussista il reato di bancarotta fraudolenta documentale il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. Invece in questo caso sussiste la prova che COGNOME aveva affidato la contabilità ad un consulente e che questi non aveva adempiuto alle proprie incombenze con la professionalità necessaria, come ricavabile dalle dichiarazioni dello stesso COGNOME riportate per stralcio a pagina 6 del ricorso.
Si rileva che la giurisprudenza riportata nella sentenza di appello segnala che gli estremi del reato sussistono solo quando si accerti che lo scopo dell’omissione è quello di arrecare pregiudizio ai creditori.
Invece, la Corte di appello sorvola su tutto quanto esposto sul punto nell’atto di impugnazione e non fa alcun riferimento alle responsabilità che sono emerse a carico del consulente che teneva le scritture contabili. Inoltre, il curatore fallimentare ha sottolineato che, già nell’anno 2007, la RAGIONE_SOCIALE non era più operativa dal punto di vista della produttività; da quel momento dovevano solo vendere i beni realizzati per adempiere alle varie esposizioni debitorie, né si può trascurare che ci siano stati versamenti nelle casse della società da parte di COGNOME, il quale avrebbe agito in buona fede come dimostra l’entità delle poste attive della società.
Peraltro, si espone che COGNOME è un muratore, con istruzione limitata, incapace di attendere a competenze tali che gli consentissero un sia pur minimo controllo sulle attività del proprio consulente a cui la tenuta della contabilità era affidata.
3.Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
1.1. Va premesso che la sentenza rescindente ha riscontrato un difetto di motivazione della prima sentenza di appello, con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla configurabilità, in sede di merito, della prima o de lla seconda fattispecie di cui all’art. 216 , comma 1, n. 2 legge fall.
Invero, come più volte chiarito da questa Corte di legittimità, l’art. 216, comma 1, n. 2) legge fall. contempla due fattispecie tra loro alternative, integranti il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Per quanto riguarda quella cd. specifica, descritta nella prima parte della citata disposizione, oggetto di incriminazione sono alcuni comportamenti che, con l’eccezione della falsificazione, si traducono nella procurata impossibilità per gli organi fallimentari di accedere, in tutto o in parte, all’apparato contabile dell’impresa, poiché in ciò deve rinvenirsi il minimo comune denominatore delle condotte di distruzione, sottrazione od omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili.
In tal senso, l’omessa tenuta deve intendersi, dunque, come mancata istituzione del libro o della scrittura oggetto di contestazione e non già quale omessa scritturazione di un supporto contabile invece esistente, condotta quest’ultima da ricondurre all’alveo della diversa fattispecie di bancarotta documentale cd. ‘generale”, configurata nella seconda parte del citato art. 216 , comma 1, n. 2) legge fall. (tra le altre, Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904).
Ciò si ricava, secondo la sentenza rescindente, dal confronto con le condotte oggetto di incriminazione nella fattispecie di bancarotta semplice documentale, prevista nel secondo comma dell’art. 217 legge fall., che presenta un più ampio oggetto materiale, ma, soprattutto, si differenzia dall’altra fattispecie, per la previsione del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano Rv. 274630).
È stato, poi, richiamato il diverso elemento soggettivo necessario, a seconda della condotta materiale accertata, per integrare la fattispecie di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.
È consolidato l’orientamento di questa Corte secondo il quale il reato di bancarotta fraudolenta documentale nella forma della distruzione, sottrazione od omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, è caratterizzato dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (tra le altre, Sez. 5, n. 18634 del
01/02/2017, Autunno, Rv. 269904, in tema di occultamento), trattandosi di fisica sottrazione delle scritture alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, fattispecie autonoma ed alternativa, in seno all’art. 216, comma 1, lett. b), legge fall., rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto sui libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi fallimentari.
1.2. Ciò premesso, quanto ai principi giurisprudenziali fissati dalla sentenza rescindente, si rileva che la pronuncia di legittimità ha indicato, quale operazione preliminare da compiere, da parte del giudice del rinvio, quella di perimetrare e qualificare la condotta materiale contestata, onde verificare i criteri di imputazione soggettiva di questa.
Dunque, la sentenza impugnata, in ossequio a tale disposto, si è occupata di descrivere e qualificare la condotta concretamente posta in essere, dal punto di vista materiale (cfr. dalla seconda pagina a seguire dei ‘motivi della decisione’ ), precisando, con argomenti privi di manifesta illogicità e conformi ai principi di diritto indicati dalla sentenza rescindente, che si tratta di bancarotta fraudolenta documentale nella forma cosiddetta generica rappresentata dalla volontaria tenuta irregolare delle scritture contabili, accompagnata dalla consapevolezza che ciò rendeva, come di fatto si è verificato, non precisa la ricostruzione del patrimonio societario.
La pronuncia, poi, con ragionamento immune da vizi di ogni tipo, conforme al dictum della sentenza rescindente, ha escluso che nel caso di specie la nomina di un soggetto, dotato di specifiche competenze tecniche quale consulente della società, sia stata in grado di escludere la responsabilità del titolare dell’impresa, riscontrando infatti un obbligo di vigilare sull’attività svolta dal delegato, vista la sussistenza della presunzione, superabile soltanto mediante prova contraria non raggiunta nel giudizio di merito, che i dati presenti nella contabilità siano stati trascritti secondo le indicazioni del titolare dell’impresa.
È appena il caso di osservare che ogni deduzione che i motivi di ricorso svolgono in relazione alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non può essere esaminata nella presente sede perché involgono profili che non costituiscono oggetto del giudizio di rinvio.
Invero, la sentenza rescindente si è limitata, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, a riscontrare il vizio di motivazione relativo al reato di bancarotta fraudolenta documentale, reputando assorbito il quarto motivo inerente alla diversa qualificazione invocata ai sensi dell’art. 217 legge fall.
Su tale ultimo punto, poi, il giudice del rinvio ha motivato in maniera ineccepibile, respingendo i residui argomenti sviluppati e rigettando i motivi di
ricorso relativi alla bancarotta fraudolenta per distrazione. Su tale reato, dunque, non è possibile intervenire, nella presente sede, perché la decisione di merito che reputa sussistente la condotta contestata e la stessa riferibile all’imputato, è coperta dal giudicato cd. interno.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell ‘ art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 21 ottobre 2025 Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME