Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13626 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13626 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 19 ottobre 2018, il Giudice per l’udienza preliminare di Torino, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condanNOME COGNOME NOME per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 9 aprile 2015, di cui era stato unico e amministratore unico.
Con sentenza emessa il 16 marzo 2023, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputato dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 219 legge fall.
Rappresenta che: in primo grado, l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, relativa a una presunta distrazione della somma di euro 480.000,00, e di bancarotta fraudolenta documentale; il Tribunale aveva ritenuto di dovere applic:are la contestata aggravante dell’avere cagioNOME un danno patrimoniale di particolare entità; la Corte di appello ha assolto l’imputato dal reato di bancarotta distrattiva e ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, aggravato dall’aver cagioNOME un danno patrimoniale di particolare entità.
Tanto premesso, il ricorrente contesta la decisione della Corte di appello di rigettare la richiesta della difesa di riconoscere l’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale cagioNOME, di «cui al comma 3 dell’art. 219 legge fall. (e, prospetticamente, di escludere la ricorrenza dell’aggravante prevista dal comma 1 della norma citata)».
La Corte territoriale avrebbe errato nel fare riferimento, ai fini della sussistenza delle circostanze in questione, «alla gravità/lievità delle diverse ipotesi di bancarotta previste dalla legge fallimentare», dovendo, invece, far riferimento solo al danno patrimoniale e, in ogni caso, all’importo della distrazione e non invece all’entità del passivo fallimentare.
Il ricorrente – in modo particolare nella memoria scritta depositata – assume che vi sarebbe un contrasto di giurisprudenza in relazione alle circostanze in questione: «da un lato vi è giurisprudenza di legittimità che afferma come al fine di valutare la sussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (e per estensione al fine di valutare il danno grave) si deve fare riferimento alla entità delle distrazioni e non invece all’entità del passivo fallimentare (ed a questa si richiama la difesa del ricorrente … poiché sostanzialmente nessuna distrazione ad egli può attribuirsi) … dall’altro vi è giurisprudenza di legittimità che po l’accento sul danno complessivo cagioNOME».
In considerazione di tale presunto contrasto, chiede di valutare anche la possibilità di rimettere la questione alle Sezioni Unite.
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. L’unico motivo di ricorso è infondato.
Dalla sentenza impugnata emerge che: l’imputato, in modo consapevole, aveva tenuto la contabilità in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari; anche in ragione dello stato delle scritture contabili non era stat possibile ritenere raggiunta la prova sufficiente delle distrazioni originariamente contestate; le annotazioni oggetto di censura riguardavano importi rilevanti; in considerazione di tali elementi, la Corte di appello aveva ritenuto che dovesse essere riconosciuta l’aggravante della particolare gravità del danno cagioNOME e che non potesse essere riconosciuta l’attenuante della speciale tenuità.
La Corte di appello, dunque, ha fondato la propria decisione in ordine alle circostanze in questione non sul passivo fallimentare, come sostenuto dal ricorrente, ma sulla circostanza che gli importi delle annotazioni censurate erano rilevanti, deducendo da tale elemento il rilevante danno cagioNOME alla società e alle ragioni dei creditori.
La censura mossa dal ricorrente non risulta, pertanto, fondata e non vi sono i presupposti per chiedere l’intervento delle Sezioni Unite, atteso che il presunto contrasto giurisprudenziale, nel caso in esame, non assume alcun rilievo.
Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.