Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33728 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33728 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con la sentenza emessa il 12 marzo 2024, confermava la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva accertato la responsabilità penale di NOME in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, perché quale amministratore del RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 5 aprile 2017, con lo scopo di procurarsi un i profitto e di recare pregiudizio ai creditori, distruggeva o sottraeva, i libri e le alt contabili, tenuti almeno in parte sino al settembre 2011, e comunque li teneva in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, in Firenze aprile 2017 (Capo B).
1.1. All’esito del giudizio di merito, la Corte di appello di Firenze ha ritenuto, sull RAGIONE_SOCIALE‘attività probatoria espletata: –a) la tardiva consegna alla curatela del libro giornale e dei registri IVA relativi agli anni 2007-2009, e registro dei beni ammortizzabili relativo ag 2007-2010; –b) la mancata consegna, seppure esistente, alla curatela di tutte le fatture, di tu la documentazione bancaria, del libro giornale relativo al 2010 e dei mastrini; –c) l’omessa tenuta del libro giornale per gli anni successivi al 2010 e del libro degli inventari.
1.2. L’elemento soggettivo del reato contestato, sub specie di dolo specifico, è stato desunto dal giudice di merito da una coorte di elementi: –a) assenza di asset attivo RAGIONE_SOCIALEa società che unitamente ad una contabilità incompleta, impedisce l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa consistenza patrimoniale RAGIONE_SOCIALEa società fallita; –b) esistenza al 31 dicembre 2010, come emergente dalla cassa contanti e dal mastrino, di un saldo attivo di euro 2895,00, somma non consegnata alla curatele, rimanendo ignota la sua destinazione; –c) esistenza di numerosi addebiti con causale utilizzo di carta di credito, ancora in essere a maggio 2011, quando la società non era più operativa; –d) esistenza di numerosi addebiti per finanziamento automobili, per come presenti nel libro giornale, nel mastrino, nel conto corrente e negli estratti del conto corrente, sebbe curatela aveva rinvenuto la presenza solo di una Fiat Palio immatricolata nel 1998 e rottamat nel 2014; –e) numerosi pagamenti tramite fattura, non presenti in atti, alla RAGIONE_SOCIALE, società ricollegata alle NOME.
Tali circostanze sarebbero dimostrative che tali pagamenti sarebbero stati effettuati n nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa società, ma dirette a consentire all’imputata di conseguire un ingi profitto.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione NOME a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo cinque distinti motivi impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex a 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo del ricorso si eccepisce la violazione di legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale e travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova con riferimento alla condotta di consegna con apprezzabile ritardo.
In particolare, il ricorrente osserva che: –a) il termine di tre giorni per la consegna RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili previsto dall’art. 16 L. Fall. decorre dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza di f ma nel caso di specie non è dato sapere quando tale sentenza è stata notificata; –b) pur individuando il dies a quo con quello RAGIONE_SOCIALEa audizione innanzi il curatore, la mancanza di disponibilità dei documenti contabili da parte RAGIONE_SOCIALEa NOME rende inesigibile il comportamen alternativo corretto, non potendo reperirla nei tre giorni successivi; –c) ad ogni modo, la curatrice il giorno successivo alla audizione ha depositato le relazione, sicché anche il depo nel termine di legge sarebbe stato inidoneo, giacché tale documentazione non sarebbe stata presa in considerazione; –d) la mancata indicazione del nominativo del commercialista è frutto di carente motivazione del giudice di merito che non ha preso in considerazione i numerosi profi di non credibilità RAGIONE_SOCIALEa curatrice; –e) altra contraddittorietà motivazionale investe l’asserita mancata prova RAGIONE_SOCIALE‘ostruzionismo fatto dal commercialista COGNOMECOGNOME giacché gli inviti ricol riferivano ai documenti relativi alla contabilità successiva al 2010.
Il secondo motivo deduce l’inosservanza ed erronea applicazione di legge oltre che la contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale e travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova con riferim alla sottrazione RAGIONE_SOCIALEa contabilità che in realtà era esistente, essendo stata deposita dibattimento dalla difesa, trattandosi di documenti che erano stati richiesti al commerciali rimando le istanze disattese.
Con il terzo motivo, il ricorso denuncia l’inosservanza ed erronea applicazione di legg oltre che la contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale e travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova riferimento al reato di omessa tenuta, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
In particolare, l’imputato censura la sentenza di merito nella parte in cui il giudice di a ha ritenuto che la contabilità non era stata tenuta e quindi omessa, dolendosi sotto altro aspe RAGIONE_SOCIALE‘assenza del dolo specifico.
Con il quarto motivo si censura l’inosservanza ed erronea applicazione di legge oltre ch la contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale e travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova riferimento al profilo soggettivo del reato contestato.
Invero, nessun elemento probatorio fa riferimento all’intento ingiustamente pro fittatorio, giacché: –a) il mancato reperimento di assets non è imputabile alla NOME ma alla incompetenza RAGIONE_SOCIALEa curatrice; –b) le uscite finanziarie non giustificate non sono idonee a sorreggere il do specifico; –c) alcuni dei bonifici in uscita hanno determinato il pagamento di debiti societa circostanza evincibile dal raffronto tra l’importo dei bonifici stessi e quello dei debiti es –d) le fatture inerenti l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono state registrate in contabil –e) l’esiguità del valore RAGIONE_SOCIALEe operazioni sarebbe incompatibile con l’intento di conseguire un ing profitto ovvero di danneggiare i creditori.
Con il quinto motivo si censura l’inosservanza ed erronea applicazione di legge oltre ch la contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale con riguardo alla mancata concessio RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche e RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena.
In particolare, il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa mancata valorizzazione del comportamen processuale ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, tenuto conto de circostanza che la NOME: –a) ha reso esame, anteriormente all’assunzione RAGIONE_SOCIALEe prove testimoniali indicate dal PM; –b) ha depositato tutta la documentazione richiesta dal Tribunale.
7. La Procura Generale ha trasmesso requisitoria scritta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, comma 8, d D.L. 137 del 2020, concludendo per il rigetto del ricorso: rileva che il primo, il secondo, i ed il quarto motivo sono infondati giacché non scalfiscono le argomentazioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado e di quella di appello, in ordine all’elemento soggettivo e ogget del reato contestato, chiedendo il ricorrente una non ammissibile rivalutazione del materia probatorio; il quinto motivo è manifestamente infondato, giacché la sentenza impugnata contiene una esaustiva motivazione sulle ragioni per cui nel comportamento processuale ed extraprocessuale RAGIONE_SOCIALE‘imputata non si ravvisano elementi di segno positivo suscettibili di ess valorizzati si fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è infondato e deve essere rigettato.
1.1. Va premesso come le due sentenze di merito integrano la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, ne struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richi quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, NOME, Rv. 252615). E dunque, il giudice di legittimità, ai fini valutazione RAGIONE_SOCIALEa congruità RAGIONE_SOCIALEa motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220, 13 novembre 1997 – dep. 1997 COGNOME, Rv. 209145).
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Invero, il ricorso ripropone argomenti già discussi e confutati dal giudice del grava senza alcun confronto con il ragionamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello.
Va allora ricordato che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultan intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pu quando difettino RAGIONE_SOCIALEa necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento de provvedimento impugnato (nel primo caso, si tratta di “genericità intrinseca”; nel caso mancata correlazione con le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, si tratta di “generi estrinseca”: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, in motivazione). In tale otti inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei mo già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso non assolve funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede
legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, n.m.; Sez. 5, n. 21469 08/03/2022, n.m.).
Pure dietro l’apparente denuncia di violazione di legge, il ricorso solle complessivamente un riesame del merito non consentito in sede di legittimità attraverso l rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
Nemmeno il vizio di motivazione, però, è ammissibilmente dedotto, perché il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non invece il rapport prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato come ammissibile deve rivolgere le censure nei confronti RAGIONE_SOCIALEa motivazione posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione non già nei confronti RAGIONE_SOCIALEa valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giu di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione.
Più in generale, è bene ricordare che il controllo di legittimità sulla motivazione concerne né la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito, ma circoscritto alla verifica che il testo RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato risponda a due requisiti rendono insindacabile: –a) l’esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni giuridicamente significative che l hanno determinato; –b) l’assenza di difetto o contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione o illogicità evidenti, ossia la congruenza RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni rispetto al fine giustificat provvedimento.
Con ,l’ulteriore precisazione, quanto alla l’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, come denunciale, che deve essere evidente (“manifesta illogicità”), cioè di spessore tale risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico ap argomentativo, senza possibilità di verifica RAGIONE_SOCIALEa rispondenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione a acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Inolt va precisato, che il vizio RAGIONE_SOCIALEa “manifesta illogicità” RAGIONE_SOCIALEa motivazione deve risultare da del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica “rispetto a se stessa”, cioè rispetto agli processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudic merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi RAGIONE_SOCIALEa logica.
Orbene, nel caso di specie i giudici del merito, nelle rispettive pronunce di primo e seco grado – che in quanto conformi si integrano in un unicum argomentativo – con motivazione adeguata in quanto del tutto logica e puntuale, hanno evidenziato che la COGNOME non solo ha consegnato con significativo ritardo al curatore fallimentare il libro giornale ed i regi relativi agli anni 2007-2009, e registro dei beni ammortizzabili relativo agli anni 2007-2010 si è anche rifiutata di indicare il nominativo RAGIONE_SOCIALEa persona che deteneva la disponibilità.
Del tutto implausibile, argomenta correttamente il giudice del gravame, richiamando quanto affermato dal giudice di primo grado, è quindi la relativa distruzione conseguente ad
allagamento RAGIONE_SOCIALEa cantina in cui era stata (asseritamente) riposta, trattandosi di dichiarazi priva di riscontro probatorio.
Sotto altro aspetto, inconferente è la doglianza difensiva diretta a contestare configurabilità RAGIONE_SOCIALEa consegna con apprezzabile ritardo RAGIONE_SOCIALEa documentazione contabile, attes che nel caso di specie non era noto il momento RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza di fallimento e ogni modo, pur individuando il dies a quo con quello RAGIONE_SOCIALEa audizione innanzi il curatore, la curatrice il giorno successivo alla audizione aveva depositato le relazione, sicché anche deposito nel termine di legge sarebbe stato inidoneo, giacché tale documentazione non sarebbe stata presa in considerazione.
Invero, è stato accertato che non sono state consegnate, seppure esistenti, alla curatel tutte le fatture, tutta la documentazione bancaria, il libro giornale relativo al 2010 ed i m a ciò si aggiunga anche l’omessa tenuta del libro giornale per gli anni successivi al 2010 e libro degli inventari; tali circostanze – indipendentemente dalle modalità temporali di conse di parte RAGIONE_SOCIALEa documentazione contabile – sono sufficienti ad integrare il reato contestato giacc a contestazione mossa al ricorrente è stata espressamente ed esclusivamente quella di bancarotta fraudolenta documentale specifica, come chiaramente si evince dal capo di imputazione, che addebitava alla COGNOME di aver sottratto o distrutto tutti i lib scritture contabili, allo scopo di procurare a sé o ad RAGIONE_SOCIALE un ingiusto profitto o d pregiudizio ai creditori.
Al GLYPH riguardo GLYPH si GLYPH è GLYPH precisato GLYPH che GLYPH l’oggetto GLYPH del GLYPH reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita RAGIONE_SOCIALE‘impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti d gestione (Sez. 5, n. 37459 del 22/09/2021, De Bernardi, Rv. 281875).
Le questioni relative alla mancata indicazione del nominativo del commercialista e l’asseri mancata prova RAGIONE_SOCIALE‘ostruzionismo fatto dal commercialista COGNOME, non si confrontano con quanto statuito sul punto dai giudici del gravame.
Invero, i giudici fiorentini hanno dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le qu hanno ritenuto che il commercialista non abbia posto in essere alcuna condotta ostruzionistica in ordine alla consegna RAGIONE_SOCIALEa documentazione contabile, non avendo alcun interesse contrario, fermo restando che le richieste di consegna inviate dalla RAGIONE_SOCIALE son relative ad un periodo temporale antecedente al fallimento (23 novembre 2015) ovvero coeve allo svolgimento del dibattimento.
Quanto alla contestazione relativa alla mancata indicazione del nominativo RAGIONE_SOCIALE persona depositaria RAGIONE_SOCIALEa documentazione contabile, frutto di accertamento non corrispondente alle risultanze istruttorie, è sufficiente rinviare alle pp. 7 e 8 RAGIONE_SOCIALEa gravata che, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa d canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe pr confermano la circostanza RAGIONE_SOCIALEa mancata indicazione.
La Corte di appello, in modo non palesemente illogico, ha valutato (in modo non atomistico e parcellizzato, come invece suggerito dal ricorso) gli elementi di prova racc tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa completezza e de razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in term contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
La ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegi le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di app con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.
Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel ca specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabili apprezzamento.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, esaminabili congiuntamente per la loro st connessione logico – giuridica in quanto diretti, seppure da prospettive differenti, ad ecc la ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato, so infondati.
Come già chiarito da questa Corte, ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del delitto di banca fraudolenta documentale devono ritenersi condotte equivalenti la distruzione l’occultamento o la mancata consegna al curatore RAGIONE_SOCIALEa documentazione e l’omessa o irregolare o incompleta tenuta RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili. Pertanto, per la sussistenza del è sufficiente l’accertamento di una di esse e la presenza in capo all’imprenditore pertinente profilo soggettivo (Sez. 5, n. 8369 del 27/09/2013 – dep. 2014, COGNOME, 259038).
Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta, sotto il RAGIONE_SOCIALE‘elemento materiale, nell’alveo di tipicità RAGIONE_SOCIALE‘art. 216, primo comma n. 2 legg (prima ipotesi), atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta RAGIONE_SOCIALEa contabili modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEo stato patrimoniale del volume d’affari, a fortiori ha inteso punire anche l’imprenditore che non ha istit suddetta contabilità, anche solo per una parte RAGIONE_SOCIALEa vita RAGIONE_SOCIALE‘impresa.
Le condotte riferibili alla prima ipotesi (sottrazione e distruzione, cui va equi l’omissione, nel senso appena precisato) integrano gli estremi del reato di bancarot documentale fraudolenta.
Nella specie, i giudici di merito (p. 9 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) hanno in modo esplicito sottoli l’equivalenza tra l’omessa tenuta e quella sottrattiva, di modo che l’obbligo del fal tenere e completare le scritture contabili in modo regolare non poteva ritenersi assolto, nel
caso di specie, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘omessa tenuta del libro giornale per gli anni successivi al 2 e del libro degli inventari.
In una serie di recenti e condivisibili arresti si è, altresì, precisato che, di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili, per la sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella sottrazione RAGIONE_SOCIALEe stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma del omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa in seno all’art. 216, comm 1, lett. b), L. Fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ul un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabi effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 26379 del 05/03/201 COGNOME NOME, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME NOME, Rv. 279838).
Si parlerà, dunque, nel primo caso, di bancarotta fraudolenta documentale specifica, sorretta dal dolo specifico; nel secondo, di bancarotta fraudolenta documentale generica sorretta dal dolo generico.
Sotto l’aspetto fenomenico deve osservarsi che, in realtà, sia la tenuta confus incompleta, falsificata RAGIONE_SOCIALEa contabilità, che l’omessa tenuta RAGIONE_SOCIALEa stessa – totale o pa che sia – ovvero le condotte di sottrazione, distruzione, occultamento e falsificazi determinano tutte, indistintamente, una impossibilità ricostruttiva RAGIONE_SOCIALE‘andame RAGIONE_SOCIALE‘azienda e RAGIONE_SOCIALEe scelte imprenditoriali, nella misura in cui queste ultime rilevano sul penale. Tuttavia, nei soli casi di sottrazione, distruzione, occultamento è richies elemento ulteriore, ossia il pregiudizio per i creditori (o l’ingiusto profitto che intende raggiungere, per sé o per terzi, come nella odierna fattispecie), che costituis fuoco RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo, integrando il dolo specifico richiesto dalla norma
Come per tutti i delitti dolosi, anche per la bancarotta documentale cd. specifica occo inferire la prova del reale atteggiamento psichico che deve trarsi da circostanze ed elemen esteriori, anche facendo ricorso a massime di esperienza.
Può ben affermarsi il principio per cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale d tipo ‘specificò, prevista dall’art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, L. Fall., la prova specifico costituito dall’animus nocendi di recare pregiudizio ai creditori e dall’animus lucrandi, consistente nel procurare a sé o RAGIONE_SOCIALE ingiusto profitto, deve inferirsi dal reale atteggi psichico RAGIONE_SOCIALE‘agente, che deve trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricor a massime di esperienza.
Gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel deli di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delit di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con il mero dato RAGIONE_SOCIALEa scomparsa dei libri contabili (o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere poss la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari), essendo essi semplicemente g eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l’integrazione RAGIONE_SOCIALE‘elemento oggettivo del reat
Al contrario è necessario che ricorrano circostanze di fatto ulteriori, o quantomeno elemen di natura logica, in grado di farne emergere gli scopi che, nel c RAGIONE_SOCIALEa bancarotta fraudolenta documentale specifica, devono identificarsi nella finalit procurare a sé o ad RAGIONE_SOCIALE un ingiusto profitto ovvero, nel RAGIONE_SOCIALEa bancarotta fraudolenta documentale generica, di recare pregiudizio ai creditori de consapevolezza che l’irregolare tenuta RAGIONE_SOCIALEa documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio.
Dagli elementi esposti, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello desume che appare evidente anche la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa prova del necessario coefficiente soggettivo del dolo specifico di conseguire ingiusto profitto attraverso la condotta di omessa tenuta RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili (cfr. p RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Il coefficiente soggettivo ricercato in concreto, in ogni caso, regge al confronto parametri giurisprudenziali ai quali il Collegio si è richiamato, poiché la Corte d’Appe motivato l’attribuzione psicologica del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per omess tenuta in coerenza con i caratteri del dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto.
L’elemento soggettivo del reato contestato, sub specie di dolo specifico, è stato desunto dal giudice di merito da una pletora di elementi: –a) assenza di asset attivo RAGIONE_SOCIALEa società che unitamente ad una contabilità incompleta, impedisce l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa consistenza patrimoniale RAGIONE_SOCIALEa società fallita; –b) esistenza al 31 dicembre 2010, come emergente dalla cassa contanti e dal mastrino, di un saldo attivo di euro 2895,00, somma non consegnata alla curatele, rimanendo ignota la sua destinazione; –c) esistenza di numerosi addebiti con causale utilizzo di carta di credito, ancora in essere a maggio 2011, quando la società non era più operativa; –d) esistenza di numerosi addebiti per finanziamento automobili, per come presenti nel libro giornale, n1 mastrino, nel conto corrente e negli estratti del conto corrente, sebbene la curatela aveva rinvenuto la presenza solo di una Fiat Palio immatricolata nel 1998 e rottamata nel 2014; –e) numerosi pagamenti tramite fattura, non presenti in atti, alla RAGIONE_SOCIALE, società ricollegata alle NOME.
Con tali profili, non si confronta il ricorso, cosicché lo stesso è assolutamente aspec sul punto, contestando in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza de sentenza impugnata, difettando di una critica puntuale al provvedimento, che prenda in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù RAGIONE_SOCIALEe motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 28152
E per altro, non “attaccando” taluni specifici profili, non si palesa alcuna mani illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione: la censura si sostanzia in una valutazi merito, come tale insindacabile nel giudizio di legittimità. Infatti sono inammissi doglianze RAGIONE_SOCIALEa ricorrente che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, cosi come quelle sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle di prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui p
RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità, RAGIONE_SOCIALEa credibilità, RAGIONE_SOCIALEo spessore RAGIONE_SOCIALEa valenza probatoria del elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME NOME, Rv. 28074701; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Invero, le censure svolte sul punto dalla difesa non si confrontano con questa motivazion ed anzi omettono con confrontarsi con alcune di tali circostanze, al fine di confutarle (nulla la difesa in merito alla esistenza al 31 dicembre 2010, come emergente dalla cassa contanti e dal mastrino, di un saldo attivo di euro 2895,00, somma non consegnata alla curatele, rimanendo ignota la sua destinazione; alla esistenza di numerosi addebiti con causale utilizzo di carta di credito, ancora in essere a maggio 2011, quando la società non era più operativa; alla esistenza di numerosi addebiti per finanziamento automobili, per come presenti nel libro giornale, mastrino, nel conto corrente e negli estratti del conto corrente, sebbene la curatela av rinvenuto la presenza solo di una Fiat Palio immatricolata nel 1998 e rottamata nel 2014).
Inoltre, va ricordato che, in tema di reati fallimentari, l’amministratore d risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili anche se sia investito solo formalmen RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione RAGIONE_SOCIALEa società fallita, in quanto sussiste il diretto e personale o RAGIONE_SOCIALE‘amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture. Obblig discende, ex lege, dalla sola formale assunzione RAGIONE_SOCIALEe funzioni gestorie.
Cosicché, ogni censura afferente all’esistenza o meno di un’attività gestoria da par RAGIONE_SOCIALEa COGNOME (per risiedere dal marzo 2011 in Calabria) o, ancora, al ruolo maggiore o minor avuto all’interno RAGIONE_SOCIALEa società (per essere stata la contabilità consegnata dal commerciali a COGNOME NOME che, unitamente a COGNOME NOME, aveva preso il testimone RAGIONE_SOCIALEa società) è, francamente, irrilevante.
4. Ampia e argomentata la motivazione con la quale la Corte di appello ha giustificat il trattamento sanzionatorio e confermato il diniego RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generi (v. pp. 12 e 13 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello), confrontandosi, in ossequio ai criteri di cui 133 cod. pen., con le modalità RAGIONE_SOCIALEa condotta e la sua gravità, la condotta ostruzionis complessivamente realizzata nei confronti RAGIONE_SOCIALEa curatela, tanto da ritenere ragionevolment l’imputato non meritevole di attenuazione RAGIONE_SOCIALEa pena, peraltro già commisurata al minim edittale.
Si è precisato che, la concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolen in favore RAGIONE_SOCIALE‘imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincer RAGIONE_SOCIALEa fondatezza e legittimità RAGIONE_SOCIALE‘istanza, l’onere di motivazione del diniego RAGIONE_SOCIALE‘atte è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Pilie Rv. 266460). Ciò significa, in RAGIONE_SOCIALE termini, che l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze in esame costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la persona
del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriv il diniego di concessione RAGIONE_SOCIALEe stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME Andrea, Rv. 281590).
La valutazione è allineata con l’orientamento, consolidato, secondo cui il giudice merito può escludere la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti RAGIONE_SOCIALEa propria decisione, non sindacabile in sede legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’inter RAGIONE_SOCIALE‘imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 242419; Sez. 5, n. 43 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente, e atto a deter o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente all personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 24916 Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 27954901).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Così deciso in Roma il 25/06/2024
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