Bancarotta Documentale Colposa: La Responsabilità dell’Amministratore Senza Deleghe
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di bancarotta documentale colposa, stabilendo principi cruciali sulla responsabilità degli amministratori di società. La decisione chiarisce che accettare una carica nel consiglio di amministrazione non è una mera formalità, ma comporta doveri di vigilanza che, se omessi, possono portare a una condanna penale, anche in assenza di un coinvolgimento diretto nella gestione contabile.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un geometra, prima dipendente e poi socio di una società, per il reato di bancarotta documentale semplice. L’imputato aveva ricoperto la carica di componente del consiglio di amministrazione, con un ruolo prettamente tecnico e operativo legato ai cantieri. A seguito del fallimento della società, gli veniva contestata la non corretta tenuta delle scritture contabili.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo la propria innocenza, basandosi sul fatto di non aver mai avuto alcun rapporto con la contabilità aziendale e di essersi sempre e solo occupato degli aspetti tecnici della sua professione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomenti principali:
1. Insussistenza della responsabilità penale: Sosteneva di non poter essere ritenuto responsabile per irregolarità contabili, dato il suo ruolo esclusivo di geometra di cantiere e la sua totale estraneità alla gestione amministrativa e contabile della società.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si doleva del fatto che i giudici di merito non avessero concesso le circostanze attenuanti generiche, pur avendole richieste nelle conclusioni del processo d’appello.
La Decisione della Corte: la Responsabilità per Bancarotta Documentale Colposa
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati del diritto penale societario.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il reato di bancarotta documentale colposa non richiede l’intenzione di frodare (dolo), ma è sufficiente la “mera colpa”. Questa colpa, nel caso specifico, deriva direttamente dall’aver accettato la carica di amministratore senza poi adempiere ai doveri di vigilanza che ne conseguono.
In assenza di una formale ripartizione di deleghe all’interno del consiglio di amministrazione, ogni componente è responsabile solidalmente per la gestione della società, inclusa la corretta tenuta delle scritture contabili. L’amministratore non può semplicemente “disinteressarsi” della gestione contabile; ha il dovere di informarsi e vigilare. La sua omissione costituisce una condotta negligente che fonda la responsabilità penale per questo tipo di reato.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha chiarito che una semplice richiesta di concessione delle attenuanti generiche, formulata genericamente nelle conclusioni e non supportata da specifici elementi o argomentazioni, non costituisce un vero e proprio motivo di appello. Di conseguenza, il giudice non ha un obbligo di motivazione puntuale nel negarle, potendo esercitare il suo potere discrezionale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: chi accetta una carica di amministratore assume doveri e responsabilità precise. Non è possibile invocare la propria incompetenza tecnica o la propria estraneità a determinati settori della gestione aziendale per sottrarsi alle proprie responsabilità, specialmente in contesti di gestione collegiale senza deleghe specifiche. La sentenza serve da monito sull’importanza di comprendere appieno gli obblighi legali connessi a un ruolo dirigenziale, la cui violazione, anche solo per negligenza, può avere gravi conseguenze penali.
Un amministratore che non si occupa di contabilità può essere condannato per bancarotta documentale semplice?
Sì. Secondo la Corte, l’assunzione della carica di amministratore comporta un dovere generale di vigilanza sulla corretta gestione sociale, inclusa la tenuta della contabilità. Se non vi è una specifica ripartizione delle deleghe, l’omissione di tale vigilanza costituisce una colpa sufficiente per integrare il reato.
Cosa significa che la bancarotta documentale semplice è punibile a titolo di mera colpa?
Significa che per essere condannati non è necessario aver agito con l’intenzione di commettere il reato (dolo). È sufficiente una condotta negligente, imprudente o disattenta, come quella di un amministratore che non si preoccupa di verificare la corretta tenuta delle scritture contabili della società che amministra.
È sufficiente chiedere le circostanze attenuanti generiche nelle conclusioni di un appello per obbligare il giudice a motivare la loro mancata concessione?
No. La Corte ha chiarito che una richiesta generica, non articolata in uno specifico motivo di appello e non supportata da elementi concreti, non fa sorgere in capo al giudice un obbligo di motivazione specifica. La concessione delle attenuanti generiche rimane una valutazione discrezionale del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47103 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47103 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MASSA il 17/12/1975
avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il delitto di bancarotta documentale semplice;
Considerato che l’imputato con il primo motivo lamenta l’insussistenza, almeno per la ricorrenza di un ragionevole dubbio in tale direzione, della sua responsabilità penale poiché, quale mero dipendente della società, poi “cooptato” nella stessa come socio con l’incarico esclusivo di geometra di cantiere, non aveva mai avuto alcun rapporto con la contabilità aziendale;
Rilevato che il ricorrente non considera che il reato, per come riqualificato, punibile per la mera colpa derivante dall’aver assunto una carica, senza poi rispettare i correlati obblighi formali, tra i quali vi è quello della corretta tenu delle scritture contabili, né si confronta con la congrua motivazione con la quale la Corte territoriale è pervenuta alla conferma della statuizione di condanna, valorizzando che la bancarotta documentale semplice è punita a titolo di mera colpa derivante nella specie dall’assunzione della carica di componente del consiglio di amministrazione senza una ripartizione di deleghe tra i vari componenti;
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che in appello non era stato formulato alcuno specifico motivo con il quale il TARTARINI censurava la sentenza di primo grado per l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche indicando puntuali elementi positivi all’autorità giudiziaria da vagliare a tal fine, bensì spiegata una mera richiesta nelle sole conclusioni, di carattere generico, volta a sollecitare l’esercizio del relativo potere discrezionale del giudice che, dunque, non aveva alcun specifico onere motivazionale rispetto a detta istanza;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024