Bancarotta Documentale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti del ricorso per motivi di legittimità, specialmente in casi di bancarotta documentale. La decisione sottolinea come la Suprema Corte non possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma debba limitarsi a valutare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Analizziamo questo caso emblematico per comprendere meglio i confini del giudizio di cassazione.
I Fatti di Causa
Un amministratore veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. L’accusa si basava sulla sottrazione o distruzione delle scritture contabili della società, con l’intento di danneggiare i creditori. Insoddisfatto della decisione della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a cinque distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso
La difesa dell’imputato ha articolato il ricorso su diversi punti, cercando di smontare l’impianto accusatorio confermato in appello:
- Violazione di legge e vizio di motivazione: Si contestava la sussistenza del dolo specifico e l’errata qualificazione giuridica dei fatti, proponendo una ricostruzione alternativa basata su una diversa lettura degli elementi di prova.
- Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti.
- Durata delle pene accessorie: Si contestava la determinazione della durata decennale delle pene accessorie fallimentari.
- Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: Si sosteneva che l’imputato fosse stato accusato come amministratore di diritto e giudicato come amministratore di fatto.
L’Analisi della Corte sulla bancarotta documentale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo chiarimenti su ciascuno dei motivi sollevati. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è la sede per una nuova valutazione delle prove. L’imputato non può limitarsi a proporre una lettura dei fatti diversa e più favorevole, ma deve dimostrare un vizio logico manifesto o un travisamento della prova nella sentenza impugnata, cosa che non è avvenuta.
La corretta valutazione della bancarotta documentale
Per quanto riguarda la sussistenza del reato e del dolo, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello pienamente congrua e logica. Erano stati valorizzati elementi decisivi come la nomina di un successore meramente formale (un fruttivendolo, estraneo alla gestione aziendale), la mancanza di sottoscrizioni su verbali assembleari e, soprattutto, il rinvenimento della documentazione sociale presso l’abitazione del ricorrente durante una perquisizione. Questi fatti, secondo i giudici, dimostravano in modo inequivocabile la sua persistente disponibilità dei documenti e la volontà di sottrarli alla curatela.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto manifestamente infondati anche gli altri motivi. La mancata concessione delle attenuanti generiche era stata giustificata in modo logico dalla Corte d’Appello, che aveva dato peso al precedente penale dell’imputato e alla gravità complessiva del reato, considerando irrilevante la parziale collaborazione offerta durante la perquisizione. Il motivo relativo alle pene accessorie è stato giudicato inedito, in quanto non sollevato nel giudizio d’appello, e quindi non proponibile per la prima volta in Cassazione. Infine, è stata respinta la censura sulla violazione del principio di correlazione, poiché l’atto di accusa originario contestava all’imputato il ruolo sia di amministratore di diritto che di fatto, rendendo la condanna perfettamente coerente con l’imputazione.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza la natura del giudizio di Cassazione come controllo di legittimità e non di merito. Per gli operatori del diritto, insegna che un ricorso, per avere speranze di successo, deve concentrarsi su vizi logici evidenti della motivazione o su chiare violazioni di legge, evitando di riproporre semplici valutazioni fattuali già esaminate nei gradi precedenti. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali, funge da monito contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati, che hanno il solo effetto di appesantire il sistema giudiziario. La decisione conferma che la prova della bancarotta documentale può basarsi su un quadro indiziario solido e coerente, come il controllo di fatto sulla contabilità anche dopo la cessazione formale dalla carica.
È possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per chiedere una nuova valutazione delle prove?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, non di merito. Non può quindi riesaminare le prove o accettare una ricostruzione dei fatti alternativa a quella, logicamente motivata, dei giudici dei gradi precedenti. Il ricorso è ammissibile solo se denuncia vizi logici manifesti o travisamenti della prova.
Per quale ragione possono essere negate le circostanze attenuanti generiche?
I giudici possono negare le attenuanti generiche basandosi su una valutazione complessiva degli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di negarle a causa della presenza di un precedente penale a carico dell’imputato e della gravità complessiva del fatto, ritenendo non sufficiente a compensare tali elementi la collaborazione prestata durante una perquisizione.
Cosa succede se un motivo di ricorso viene presentato per la prima volta in Cassazione?
Di norma, un motivo di ricorso è inammissibile se solleva questioni che non sono state devolute alla cognizione del giudice d’appello. Salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado, non è possibile presentare doglianze “nuove” direttamente in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34399 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34399 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SUCCIVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale;
considerato che:
il primo motivo – che denuncia la violazione dell’art. 216 legge fall. e il v motivazione, in particolare con riguardo alla sussistenza del dolo specifico – e il secondo mot – che assume la violazione della legge penale in ragione dell’erronea qualificazione giuridica fatto – hanno irritualmente perorato un’alternativa ricostruzione e una diversa valutazione compendio in atti, indicando elementi di prova ed offrendone la lettura ritenuta preferibile, s denunciare il travisamento della prova; e sono manifestamente infondati, atteso che la Corte distrettuale ha reso una motivazione congrua e non manifestamente illogica (attribuendo rilievo al riguardo, alla nomina in sua sostituzione di un amministratore solo formale, che svolgev l’attività di fruttivendolo, al rinvenimento del relativo verbale assembleare privo di sottoscr e al disconoscimento pure della firma, sul verbale di consegna della documentazione, da parte del medesimo soggetto che sarebbe subentrato al ricorrente che, invece, è risultato disporre della documentazione sociale la propria abitazione, rinvenuta invece all’esito di perquisizione sostegno della qualificazione della condotta e della sussistenza del prescritto element soggettivo;
il terzo motivo – che deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concession delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizio del po discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01) – non limitandosi ad escluder la sussistenza di elementi favorevoli da valorizzare, bensì dando conto del precedente penale a carico dell’imputato e negando rilievo alla collaborazione al momento della perquisizion domiciliare alla luce della complessiva gravità del fatto;
- il quarto motivo – che deduce la violazione della legge con riguardo alla determinazione, in dieci anni, della durata delle pene accessorie fallimentari- è inedito e «non possono esse dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttame omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277637 01, che – quanto alla violazione di legge – richiama il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. p pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 d 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. Rv. 282095 – 01, non nnassimata sul punto, che richiama l’art. 606, comma 3, cit.), bastando aggiungere che le pene in discorso non sono illegal
il quinto motivo- che denuncia la violazione del principio di correlazione tra accus sentenza – è manifestamente infondato in quanto l’editto accusatorio ha espressamente attribuisce al ricorrente, ratione temporis, sia come amministratore di diritto sia come amministratore di fatto, il che esime dall’immorare oltre, anche per rilevare la generi dell’allegazione difensiva;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna deg ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazi (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2025.