Bancarotta Documentale: Quando un Ricorso Generico è Destinato all’Inammissibilità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non una mera riproposizione di argomenti già esaminati. Questa decisione si inserisce in un caso di bancarotta documentale, fornendo chiarimenti essenziali sulla prova del dolo e sui requisiti di ammissibilità dell’impugnazione.
I Fatti del Processo
La vicenda riguarda l’amministratore unico di una società di costruzioni, condannato in primo grado e in appello per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte d’Appello di Torino, pur riformando parzialmente la sentenza (escludendo un’aggravante e concedendo la sospensione condizionale della pena), aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Secondo i giudici di merito, la colpevolezza e l’intento fraudolento (il cosiddetto dolo specifico) erano evidenti da una serie di elementi concreti emersi durante il processo.
Contro questa decisione, l’amministratore ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione di legge riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
La Genericità del Ricorso sulla Bancarotta Documentale
L’imputato sosteneva che non fosse stata raggiunta la prova della sua volontà di recare un danno ai creditori attraverso la gestione contabile. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stroncato questa linea difensiva, bollando il motivo di ricorso come ‘del tutto generico’ e ‘non specifico’.
Il problema principale, evidenziato dai giudici supremi, risiedeva nel fatto che il ricorso non instaurava un vero ‘dialogo’ con la sentenza impugnata. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni della Corte d’Appello, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse tesi già discusse e ritenute infondate nel precedente grado di giudizio. Questo approccio è contrario a quanto richiesto dall’art. 591 del codice di procedura penale, che esige una correlazione diretta tra i motivi dell’impugnazione e le ragioni della decisione che si intende contestare.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha sottolineato come la Corte territoriale avesse ampiamente motivato la sussistenza del dolo specifico, basandosi su una pluralità di indici probatori. Tra questi figuravano:
* L’ingente quantità di omissioni contabili.
* L’assenza di scritture contabili fondamentali.
* La lunga durata nel tempo di tali irregolarità.
* La mancanza di documentazione che attestasse la ricezione, da parte della società fallita, del corrispettivo per la vendita di due immobili.
Questi elementi, considerati nel loro insieme, erano stati ritenuti sufficienti a dimostrare la ‘coscienza e volontà di produrre effetti pregiudizievoli per il ceto creditorio’. Il ricorso, al contrario, si era limitato ad affermare in via di principio la necessità del dolo specifico, senza però confutare le specifiche argomentazioni che, secondo la Corte d’Appello, lo dimostravano in concreto.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
La decisione in commento è un monito importante per la redazione degli atti di impugnazione. Non è sufficiente dissentire dalla conclusione di una sentenza; è necessario attaccarne le fondamenta logiche e giuridiche in modo puntuale e specifico. Un ricorso che si limita a ripetere doglianze generiche, senza confrontarsi con il ragionamento del giudice che ha emesso la decisione, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Per la difesa, ciò significa che l’unica strategia efficace è quella di analizzare minuziosamente la motivazione della sentenza impugnata e costruire un’argomentazione critica che ne evidenzi le specifiche contraddizioni o i vizi di legge. In mancanza di questa specificità, le porte della Corte di Cassazione restano chiuse.
Perché il ricorso dell’amministratore è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era generico e non specifico. L’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare puntualmente le ragioni specifiche per cui i giudici avevano ritenuto provato il suo intento fraudolento.
Quali elementi ha usato la Corte d’Appello per provare il dolo nella bancarotta documentale?
La Corte ha basato la sua decisione su una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, tra cui l’enorme quantità di omissioni contabili, la mancanza di scritture fondamentali, la lunga durata delle irregolarità e l’assenza di prove documentali relative alla vendita di due immobili di proprietà della società.
Cosa insegna questa ordinanza sulla redazione di un ricorso per Cassazione?
Insegna che un ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese precedenti. Deve contenere una critica specifica e argomentata delle motivazioni della sentenza che si impugna, dimostrando un’effettiva correlazione tra i motivi del ricorso e il contenuto della decisione contestata. In caso contrario, il ricorso verrà dichiarato inammissibile senza un esame del merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18284 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18284 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOVI LIGURE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del giudice di primo grado, ha confermato la condanna dell’imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo a) – commesso nella qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE – dichiarando invece non doversi procedere per il delitto di bancarotta semplice (capo b) e, conseguentemente, esclusa l’aggravante ex art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., rideterminando il trattamento sanzionatorio inflitto, con la sospensione condizionale della pena;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è del tutto generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice dell’appello e, pertanto, non specifici, specie avendo la Corte territoriale dato atto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, di plurimi indici – tra cui l’ingen quantità di omissioni, l’assenza di scritture fondamentali, la durata nel tempo di
tali omissioni contabili, come pure l’assenza di documentazione contabile attestante la ricezione da parte della società fallita di due immobili ceduti ai compratori COGNOME e COGNOME GLYPH – sulla base dei quali evincere la coscienza e volontà di produrre effetti pregiudizievoli per il ceto creditorio (fol. GLYPH 8 della sentenza impugnata); a fronte di tale motivazione, integrante il dolo specifico adeguato a sostenere la bancarotta documentale contestata, il motivo di ricorso afferma esclusivamente il principio della necessità del dolo specifico, ma non si confronta assolutamente con le argomentazioni della sentenza impugnata: in questo senso, occorre ribadire che il difetto di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deriva l’inammissibilità del ricorso, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione censurata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, la quale prospetta esclusivamente una asserita negligenza del ricorrente, in difetto di dialogo con la motivazione offerta dalla Corte territoriale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/04/2024