Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14336 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14336 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo sul trattamento sanzionatorio e, quanto agli altri motivi, per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella veste di legale rappresentante della società fallita dalla data del 26 agosto 2010 alla dichiarazione di fallimento del 7 dicembre 2018.
Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidandosi a tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente assume violazione di legge per erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza del reato contestato.
A riguardo evidenzia, innanzi tutto, l’apoditticità della motivazione laddove ha ritenuto inverosimile che non gli fossero state consegnate le scritture contabili della società ed avesse rivestito nella stessa una carica solo formale.
Assume, inoltre, che manca comunque qualsivoglia argomentazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico richiesto di arrecare pregiudizio ai creditori.
2.2. Mediante il secondo motivo, deduce che la Corte territoriale non ha risposto al motivo di appello con il quale era stata invocata la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità.
2.3. Il ricorrente, infine, lamenta violazione di legge e carenza di motivazione sia in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche che alla ritenuta recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la mancanza del dolo specifico di arrecare con la propria condotta pregiudizio ai creditori, è fondato, con conseguente assorbimento degli altri motivi afferenti al trattamento sanzionatorio.
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E’ infatti principio ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale,
l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione
delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa –
nell’ambito dell’art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un’ipotesi di reato a dolo
generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi
(ex ceteris,
Sez. 5, n. 33114 del
08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019,
COGNOME, Rv. 276650 – 01).
Inoltre è stato puntualizzato che quando non è elevata all’imputato alcuna
(
contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è necessaria una motivazione particolarmente rigorosa sull’elemento soggettivo dell’addebito di
bancarotta fraudolenta documentale, non potendo la relativa prova giovarsi della presunzione per la quale l’irregolare o omessa tenuta delle scritture contabili è di
regola funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 02, in motivazione, § 2.6.).
Proprio sotto quest’ultimo profilo si palesa, allora, con evidenza l’errore nel quale è incorsa la pronuncia impugnata poiché, pur essendo l’imputato stato assolto, sin dal giudizio di primo grado, dal delitto che era anch’esso stato originariamente contestato di aver cagionato il fallimento per effetto di operazioni dolose, la motivazione ha fatto leva, essenzialmente, su una pretesa funzionalità della assenza delle scritture all’occultamento del volume degli affari della società in vista del recupero dei crediti e della proposizione di eventuali azioni di responsabilità per mala gesti°.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.
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