Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37141 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37141 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VARESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, decreto-lepe 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Co e di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 ottobre 2023 la Corte di appello di Torino ha assolto NOME COGNOME, che aveva interposto appello, dall’imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva, limitatamente a talune delle res indicate al capo a. della rubrica, e ne ha confermato nel resto la condanna – quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE -, resa il 24 settembre 2019 dal G.u.p. del Tribunale di Torino (all’esito di giudizio abbreviato), per i medesimo titolo di reato (capo a., relativamente alla distrazione dell’importo di euro 13.740,47 impiegato per ricaricare la carta prepagata indicata in imputazione; all’importo di euro 130.573,18, trasferito con bonifici bancari alla RAGIONE_SOCIALE; agli arredi e agli altri beni mobili traferiti nei loc della RAGIONE_SOCIALE senza corrispettivo) nonché per bancarotta fraudolenta documentale (capo b.). La Corte di merito ha confermato, altresì, la prima decisione nella parte in cui, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, aveva condannato il COGNOME alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e con le pene accessorie fallimentari per la durata di tre anni (art. 216, ultimo comma, legge fall.).
Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato, formulando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione in ordine alla riferita distrazione dell’importo caricato sulla carta prepagata. La Corte di merito – che ha reso assoluzione per la somma eccedente euro 13.740,47 – ha ritenuto sussistente una distrazione di euro 13.998,47 (importo indicato come corrispondente «grossomodo» alla minor somma appena sopra riportata e indicata dal consulente della difesa; e tratto dalla tabella contenuta nell’elaborato peritale). Tuttavia, la decisione, con riferimento alla somma di euro 2.194,00 relativa a ricariche dell’anno 2010, non si giustificherebbe, poiché lo stesso perito aveva affermato che le ricariche delle carte di credito effettuate nel 2010 si riferirebbero «per lo più» a oneri di ordinaria gestione. Inoltre, all luce del compendio probatorio, sarebbe contraddittorio considerare le ricariche degli anni 2011 e 2013 come oggetto di distrazione (poiché, rispettivamente, di ammontare sostanzialmente corrispondente ed inferiore rispetto a quello del 2010); e contraddittorio e illogico ritenere la distrazione con riguardo agli anni 2011 e 2012 (rispetto ai quali la motivazione indica maggiori somme come oggetto di indebito esborso da parte della società, salvo poi determinare la somma distratta – come esposto – in euro 13.998,47, a sua volta superiore a quella indicata in dispositivo pari euro 13.740,47).
Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, la Corte di merito non avrebbe in alcun modo argomentato su quanto esposto nella sentenza n. 5827/2014 con la quale il Tribunale di Torino ha assolto (perché il fatto non sussiste) i coimputati COGNOME e COGNOME dall’imputazione di calunnia per aver falsamente incolpato NOME COGNOME di essersi appropriato indebitamente della documentazione della fallita RAGIONE_SOCIALE; e ciò poiché si è accertato che il fatto appropriativo aveva avuto luogo ed era stato commesso dal COGNOME (cui erano state avanzate richieste di restituzione) e aveva determinato l’impossibilità di consegnare tali documenti alla curatela; il che avrebbe rilievo quantomeno sotto il profilo dell’elemento soggettivo.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione della legge penale, in ragione della conferma del giudizio di bilanciamento (in termini di equivalenza) e alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, n. 2, legge fall., nonostante l’assoluzione disposta in parziale accoglimento dell’appello.
2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla conferma della pena inflitta pur a fronte del parziale accoglimento dell’appello.
2.4. Con il quarto motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in relazione alla determinazione delle pene accessorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito chiariti, limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale ed è inammissibile nel resto. Sono assorbiti i motivi relativi al trattamento sanzionatorio.
Il primo motivo ha, anzitutto, censurato la conferma della responsabilità dell’imputato per la distrazione di euro 13.740,47. La prospettazione difensiva, tuttavia, oltre ad essere affidata ad allegazioni di fatto non consentite in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01) – in particolare, nella parte in cui ha assunto la contraddittorietà della motivazione (rappresentando la sostanziale corrispondenza, se non l’ammontare inferiore, delle poste per cui si è ritenuta la distrazione rispetto a quelle relative ad altre annualità per cui è stata escluso il reato; ed assumendo pure, come esposto retro, la riferibilità almeno di parte delle somme distratte agli ordinari costi di gestione) – difetta comunque della necessaria specificità: difatti, la Corte di appello, come si trae dalla lettur congiunta di motivazione e dispositivo, per quel che qui rileva, ha affermato la responsabilità dell’imputato per la distrazione di euro 13.740,47, esplicitando che tale importo era il medesimo indicato dal consulente tecnico dello stesso imputato; ragion per cui, quantunque la stessa motivazione indichi pure la
maggior somma di 13.998,47, quale oggetto della distrazione (richiamando la quantificazione del perito nominato dalla stessa Corte di merito, la cui ricostruzione tuttavia – come esposto nella sentenza impugnata – si è giovata del contributo offerto dal consulente tecnico della difesa; cfr. spec. p. 7), ricorso non ha mosso specifiche critiche all’adesione, da parte del Giudice di appello, proprio alla quantificazione difensiva in accoglimento della quale ha in parte assolto il COGNOME dall’imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva. Dunque, esso è in parte qua generico (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01).
Il motivo in esame è, invece, fondato con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale. Difatti, con l’atto di appello si era dedotto che il COGNOME non aveva avuto la disponibilità della contabilità, di cui era stata chiesta e sollecitata la consegna all’originario coindagato NOME COGNOME; e si erano richiamati a sostegno gli elementi emersi in altro procedimento penale e, segnatamente, quanto affermato dal Tribunale di Torino nella pronuncia assolutoria richiamata dalla difesa: al riguardo, il Giudice distrettuale (così come, per vero, il G.u.p.) nulla ha argomentato, non esponendo neppure le ragioni per cui non ha apprezzato gli atti in discorso, nonostante la doglianza difensiva avesse ad oggetto una circostanza rilevante rispetto all’affermazione della responsabilità dell’imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ritenuto per l’omessa tenuta, almeno in parte, della contabilità e per la sottrazione di esse (quantunque la sentenza impugnata abbia fatto un riferimento, per vero privo di specificità e, dunque, non del tutto chiaro al fine della qualificazione del fatto dell’imputato, anche all’impedimento della completa ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita; cfr. pure sentenza di primo grado). Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale con rinvio, ad altra Sezione della Corte d’appello di Torino per nuovo giudizio su tale punto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Come anticipato, rimangono assorbiti i motivi inerenti al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale con rinvio, su tale punto, ad altra Sezione della CdA di To nuovo giudizio.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 16/05/2024.