Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10147 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10147 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NISCEMI il DATA_NASCITA NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28.03.2023, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Gela del 16.06,2022 nei confronti di NOME e NOME, dichiarati colpevoli dei reati di cui agli artt. 110 e 216 comma 1 n. fall., condannandoli, rispettivamente, alla pena di anni tre e due di reclusione, ol pagamento delle spese processuali.
Secondo la rubrica, gli imputati, nella qualità, rispettivamente, di titolare di rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE – dichiarata fallita dal Tribunale di con sentenza del 14.10.2015 – sottraevano, distruggevano o comunque omettevano di consegnare alla curatela fallimentare tutta la documentazione fiscale e contabile in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affa dell’impresa.
Avverso la suindicata sentenza ricorrono per cassazione gli imputati, tramite rispettivi difensori di fiducia, per i motivi di seguito esposti.
Il difensore di NOME articola tre motivi.
3.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza degli artt. 178 lett. c), 179 comma 1, 185 e 598 bis cod. proc. pen.
Premesso che l’udienza del 18 marzo 2023 dinanzi alla Corte di appello si sarebbe dovuta celebrare in absentia, così come fissato nel decreto di citazione a giudizio, notificato al parti in data 7.02.2023, essa è stata tuttavia celebrata in pubblica udienza con la s presenza del procuratore generale e del difensore della coimputata NOME in quanto, a seguito della richiesta di trattazione orale formulata da quest’ultimo, al difen di NOME NOME non è pervenuta alcuna comunicazione.
Inoltre, si osserva come tale difensore ha presentato le proprie conclusioni scritte dopo a ricevuto la comunicazione dalla cancelleria della Corte di appello di copia delle conclusio rassegnate dal procuratore generale e che l’art. 598-bis cod. proc. pen., introdotto da riforma Cartabia, impone l’obbligo di dare avviso dell’udienza in presenza a tutti i difen dei coimputati.
In tal modo si è dato luogo ad una nullità, ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen. comma lett. c), a regime intermedio degli atti compiuti e della decisione adottata stante l’assenz del difensore di fiducia alla celebrazione dell’udienza, a nulla rilevando che alla medesi udienza sia stato presente un difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 4 cod proc. pen., essendo pacifico che l’omesso avviso al difensore di fiducia determin un’invalidità di regime intermedio che non può essere sanata dalla mancata eccezione del
vizio di notifica da parte del sostituto d’ufficio del difensore principale che non si avvisato (Cass. Sez. V, n. 11756 del 14.02.2020)
3.2 Con il secondo motivo si contesta l’inosservanza degli artt. 111 comma 6 Cost., 125 comma 3, 546 lett. c), 581- 597 cod. proc. pen. e relativo vizio di motivazione.
La Corte di appello, in ordine a specifiche e dettagliate censure evidenziate nell’ d’appello, ha replicato in maniera del tutto fugace, limitandosi ad un mero e apoditt richiamo a quanto stabilito dal giudice di primo grado.
3.3. Con il terzo motivo, infine, si lamenta violazione di legge in relazione all’ar comma 1 n. 2 L. fall , in particolare in relazione all’omessa specificazione degli elementi quali desumere l’elemento soggettivo del dolo specifico di cui all’art. 216 I. fall, tale d proco cedere ad una derubricazione del fatto nella NOME di cui all’art. 217 I. fall.
4. Il difensore di NOME NOME propone tre motivi.
4.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazi agli artt. 125 comma 3 cod. proc. pen., 187, 192, 533 comma 1 cod. proc. pen. e artt. 110 cod. pen. e 216 comma 1, n. 2 legge fall.
La Corte di appello ha omesso di fornire un’adeguata motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità dell’imputata, atteso che la stessa è soggetto estraneo ai f contestati essendo rimasta sempre al di fuori della gestione della società e di ogni dinami aziendale. La circostanza per cui la ricorrente non ha mai espletato un alcun ruolo, operativo e gestionale ovvero di mera cooperazione all’interno della società fallita, eme anche dalle dichiarazioni rese in sede di istruttoria dibattimentale dai testi COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché dalle medesime dichiarazioni dell’imputata.
Si evidenzia come la Corte territoriale abbia fondato la responsabilità dell’imputata s base delle sole dichiarazioni rese dal coimputato NOME COGNOME, le cui dichiarazioni son influenzate dalla mera volontà di sottrarsi alla propria responsabilità ed addossarle propria figlia, con la quale non intrattiene più rapporti da anni.
4.2. Con il secondo motivo si contesta violazione di legge e vizio di motivazione relazione agli artt. 125 comma 3, 187, 192 e 533 comma 1 cod. proc. pen. e artt. 43 cod. pen. e 216 comma 1, n. 3 legge fall.
In particolare, si evidenzia che la sentenza impugnata non si è espressa concretamente sugli elementi che ineriscono al dolo specifico richiesto per l’integrazione della fattispe bancarotta documentale specifica contestata atteso che, nel caso di specie, non è emersa alcuna prova di operazioni di diminuzione dell’attivo o di gonfiamento del passivo ricollegare all’incompleta o carente tenuta delle scritture contabili della società.
Tra l’altro, si aggiunge, che l’imputata aveva cessato ogni rapporto sia con il p coimputato sia con l’azienda almeno tre anni prima della dichiarazione di fallimento del società e che, come emerso dalle dichiarazioni della stessa ricorrente nonché dei testimon
NOME NOME e COGNOME NOME, questa non ha avuto alcun ruolo gestionale ed operativo ovvero di mera cooperazione all’interno dell’azienda, gestita esclusivamente da titolare NOME.
4.3. Con il terzo motivo si contesta violazione di legge e vizio di motivazion relazione agli artt. 125 comma 3, 187, 192 e 533 comma 1 cod. proc. pen. e artt. 216 comma 1, n. 2 e 217 legge fall.
La Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla riqualificazione dei fatti ai s dell’art.217 I. fall. connessa alla mancata indagine sull’elemento soggettivo ed oggettivo reato. Invero, tale ultima NOME richiede la presenza di due presupposti – ovvero che condotta deve essere stata tenuta negli ultimi tre anni di attività imprenditoriale e non avere il fine di impedire la ricostruzione delle attività imprenditoriali – che non sono s alcun modo accertati nel caso di specie. Infatti, sotto il primo profilo, la Corte territ è limitata ad affermare come il curatore abbia accertato che la fallita non era in posse dei beni mobili o immobili e che la stessa non aveva depositato i bilanci relativi agli 2011, 2012, 2013 e 2014: sul punto si contesta come in realtà la mancata redazione nei termini del bilancio d’esercizio non può definirsi come un estremo di bancarott documentale essendo alquanto ricorrente nelle società di capitali, né è tale da render impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale e il movimento degli affari. Nel cas specie, non vi è dunque prova di sottrazione o distruzione di scritture contabili divers ulteriori rispetto ai bilanci.
La riqualificazione inoltre sarebbe dovuta avvenire non solo per l’assenza dell’element oggettivo richiesto dalla NOME per il perfezionarsi dell’illecito, ma an l’insussistenza della componente soggettiva.
In assenza di un adeguato accertamento in ordine allo scopo perseguito dall’agente ed all’oggettiva finalizzazione della irregolarità e carenza delle scritture contabili, quest deve essere ricondotta all’ipotesi di bancarotta semplice e non alla più grave ipotesi bancarotta fraudolenta documentale: nel caso di specie non vi è alcuna prova di operazioni di diminuzione dell’attivo o del gonfiamento del passivo da ricollegare in chiave teleolog all’incompleta o carente tenuta delle scritture contabili della società.
§:I ricorsi sono stati trattati – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 d convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, co modificato dall’art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il AVV_NOTAIO Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati per le rispettive ragioni che verranno di seguito illus relazione a ciascuno di essi.
1.11 ricorso nell’interesse di NOME.
1.1. Il primo motivo è infondato, risultando dagli atti la comunicazione tramite p.e difensore dell’avviso di celebrazione del dibattimento di appello, evidentemente intervenut seguito della trasformazione del rito cartolare in quello partecipato.
1.2. Fondati sono invece gli altri motivi di ricorso.
Innanzitutto la sentenza impugnata – a fronte di una contestazione che ascrive l condotta di sottrazione/omessa consegna al curatore delle scritture contabili e del ril difensivo che si appunta sul mancato raggiungimento della prova della sorte di tali scritt contestando in ogni caso la configurabilità del necessario dolo specifico – la sent impugnata non affronta – come eccepito in ricorso – in maniera adeguata tali aspetti, né e erano stati adeguatamente verificati da parte del tribunale nella pronuncia di primo grado.
Ed invero, la ricostruzione degli eventi succedutisi, solta attraverso la disamina risultanze processuali passate in rassegna – contenuta nelle conformi pronunce di merito non consente di superare le criticità indicate in appello che, al pari di quelle ind ricorso, sollevano diversi dubbi circa la effettiva destinazione e collocazione delle sc contabili, oltre che in relazione all’elemento soggettivo.
Come noto, invero, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma primo n. 2, legge fall. prevede due NOME alternative: a) quella di sottrazione o distruzi libri e delle altre scritture contabili (cui è parificata l’omessa tenuta, anche parzi richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto o di recare pregiudizio ai creditori; b) quella di tenuta della contabilità in modo da r impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallit presuppone (diversamente dalla prima ipotesi) un accertamento condotto su libri contabil effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attravers falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annota originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 508 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321), che richiede il dolo generico (ex multis, Sez. 5, 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).
Tuttavia, va al riguardo evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per
cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consi nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anc forma della loro omessa tenuta, costituisce una NOME autonoma ed alternativa – in se all’art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone u accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai pred organi (Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904, che ha censurato la sentenza impugnata che, a fronte di una contestazione di occultamento “ovvero” di irregolare tenu delle scritture contabili, pur ritenendo consumato il primo, ne aveva motivato la sussiste attraverso una “fusione” con la seconda, trasformandola in evento della condotta d occultamento e sostituendo il dolo generico sufficiente ad integrare la stessa a que specifico necessario per l’occultamento; nonché Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, COGNOME, Rv. 271611: “la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 preved due NOME alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della falli richiede il dolo generico”; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, COGNOME, Rv. 271753).
Ebbene, nel caso di specie si registra innanzitutto un’incertezza ricostruttiva che tras quanto alla effettiva sorte delle scritture contabili che dovrà quindi essere oggetto di pu disamina a fronte degli inerenti rilievi mossi con gli atti di gravame, non risulta emergenze processuali, pur passate in rassegna, specificamente saggiate ai fini del raggiungimento di una conclusione univoca sul punto (trattandosi anche di comprendere se si sia di fronte all’ipotesi della sottrazione o dell’omessa tenuta rilevando in tale ultima ip differenza con la NOME della bancarotta semplice pure oggetto di doglianza).
Maggiore approfondimento s’impone altresì con riferimento alla verifica della ricorrenza del componente soggettiva della NOME di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica di cui alla prima parte dell’art. 216, comma 1, n. 2 1.f., che – di là della non esattezz contestazione imputativa che pur facendo riferimento alla condotta di sottrazione/omessa consegna delle scritture contabili aggancia la stessa alla impossibilità di ricostruzio movimento degli affari e del patrimonio dell’impresa – richiede, a differenza di qu afferma la sentenza impugnata, il dolo specifico e non generico.
La Corte di appello, a sua volta, pur avendo ravvisato la condotta della sottrazione/omes consegna – integrante la NOME della bancarotta specifica – ha affermato che ai fini integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale l’elemento psicologico va individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volon dell’irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibil ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore; e passando a valutare il caso specie, si è limitata ad affermare – nonostante la specifica doglianza sul punto – ch
finalità di recare pregiudizio ai creditori fosse acclarata per essere stata la so precedenza sottoposta a un’indagine per reati tributari che aveva visto coinvolti entramb imputati, per essere stato omesso il deposito dei bilanci e per l’intervenuta cessione del di azienda in favore di una ditta individuale non operativa il cui titolare era il figl NOME NOMENOME non oggetto di contestazione valorizzabile ai fini che occupano) o rapportata allo specifico contesto in cui si inserì).
Del pari fondato è il ricorso proposto nell’interesse di NOME, rispett quale non possono che valere innanzitutto i rilievi già posti in evidenza esaminando il ri proposto nell’interesse del coimputato NOME NOME. Per essa, si aggiungono le ulterio criticità evidenziate in ricorso afferenti la posizione specifica dell’imputata, che si agg al fatto che per lei si denuncia in primis la sua estraneità alla gestione della società per essere essa rimasta affidata esclusivamente al genitore NOME; vieppiù incisiva dovrà, ogni caso, essere la verifica della componente soggettiva nei suoi confronti, stante l’accla ruolo di amministratore di fatto in capo a NOME.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, relazione ad entrambi gli imputati, con rinvio ad altra sezione della Corte dì app Caltanissetta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
Così deciso il 6/2/2024.