Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13204 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13204 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Corato il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 30 gennaio 2023 della Corte d’appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 220 I.fall., in quanto estinto per prescrizione, con eliminazione dell’aumento di pena in continuazione; in accoglimento del terzo motivo di ricorso, annullamento con rinvio al giudice d’appello in ordine alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile, nella sua qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita il 15 maggio 2012), dei reati di bancarotta fraudolent patrimoniale (per aver distratto la somma complessiva di oltre 1.400.000 euro), bancarotta fraudolenta documentale (per non aver tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritte dalla legge nei tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento, sì da consentire solo in parte la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari in danno dei creditori) e di inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 16, n. 3, I. fall. (per non aver depositato il bilancio fallimentar l’elenco analitico dei creditori).
Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di tre motivi d’impugnazione, tutti formulati sotto il profilo del vizio di motivazione e, il secondo e il terzo, anche sotto quello della violazione di legge.
2.1. Con il primo, in particolare, la difesa deduce l’omesso esame del motivo di gravame relativo alla prospettata necessità di riqualificare il reato di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice, in ipotesi difensiva pretermesso dalla Corte territoriale sull’erroneo presupposto che la parziale rinuncia ai motivi d’appello afferisse anche a tale doglianza.
2.2. Il secondo attiene al prospettato assorbimento del reato contestato ai sensi dell’art. 220 I. fall. in quello più grave di bancarotta fraudolenta documentale, escluso dalla Corte territoriale sul presupposto che quest’ultima contestazione fosse stata formulata ai sensi della seconda parte del n. 2 dell’art. 216 della legge fallimentare. Laddove, secondo la prospettazione difensiva, il capo d’imputazione dava atto (anche) dell’omessa tenuta, per l’anno 2012, della documentazione oggetto poi della contestazione formulata ai sensi dell’art. 220 legge fallimentare.
2.3. Il terzo motivo censura il rigetto dell’istanza di sostituzione della pena detentiva fondato, secondo la difesa, su una valutazione prognostica formulata in termini apodittici e contraria ai plurimi dati fattuali emersi (pacificamente) nel corso dell’istruttoria. L’imputato, invero, dal 2012 (anno della dichiarazione di fallimento) non ha più commesso altri reati; è stato assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato; ha effettivamente goduto di due condoni, ma con riferimento a condotte di reato commesse entrambe nella medesima data. Circostanze, tutte, radicalmente pretermesse dalla Corte territoriale.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, va rilevato che alcuna censura risulta mossa con riferimento al reato di bancarotta patrimoniale, il cui accertamento, pertanto, può ritenersi definitivo.
2. Ciò considerato, il primo motivo di ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale della censura: ex multis, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525) risulta che, all’udienza del 16 gennaio 2023, il processo veniva rinviato, su richiesta della difesa, al fine di addivenire ad un eventuale accordo con il Pubblico Ministero in ordine alla determinazione della pena.
L’accordo non veniva raggiunto e alla successiva udienza del 30 gennaio, la parte dichiarava, comunque, di rinunciare a parte dei motivi d’impugnazione, insistendo per l’accoglimento di quello relativo all’invocata riqualificazione della bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice e per il prospettato assorbimento del reato di cui all’art. 220 in quello di cui all’art. 216 legge fallimentare.
La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto oggetto di rinuncia anche il motivo afferente alla prospettata riqualificazione, censura, invece, esplicitamente riproposta al momento della formulazione delle conclusioni.
Cosicché, in relazione a tale censura, come correttamente rilevato dal ricorrente, la motivazione è, anche graficamente, mancante.
Né essa è evincibile, implicitamente, dai corpo della motivazione.
La bancarotta documentale semplice si differenzia da quella fraudolenta (nella sua forma generica, della quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nonostante l’incoerente formulazione del capo d’imputazione) non solo per il diverso oggetto materiale (le sole scritture contabili obbligatorie nella bancarotta semplice, a fronte di ogni documentazione necessaria per la compiuta ricostruzione del patrimonio e dei movimenti dell’impresa per la bancarotta fraudolenta), ma anche per l’ulteriore requisito oggettivo rappresentato dall’impossibilità di ricostruire la consistenza patrimoniale e il movimento degli affari (che dell’irregolare tenuta rappresenta l’evento), elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell’art. 217, comma secondo, della legge fallimentare. E tanto, sotto il profilo soggettivo, si traduce nella necessità che anche tale elemento sia coperto dalla necessaria partecipazione soggettiva dell’agente.
Cosicché il dolo, generico, che sorregge la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale AVV_NOTAIO (ma che può caratterizzare anche la bancarotta
semplice, in cui l’elemento soggettivo può essere indifferentemente costitui dal dolo o dalla colpa: Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, R 274630), deve comprendere tanto la consapevolezza della irregolare tenuta della documentazione contabile, quanto la consapevole rappresentazione della successiva impossibilità di ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli aff del fallito (seppur anche in termini di eventualità).
Ebbene, la Corte territoriale (avendo erroneamente ritenuto il motivo oggett di rinuncia) non ha dato conto di tali evidenziati specificità.
La sentenza, quindi, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione del Corte d’appello di Bari per nuovo esame sul punto.
Il secondo motivo, afferente alla contestazione formulata ai sensi dell’ 220 I. fall., non è manifestamente infondato e tanto impone di rilevare prescrizione nelle more maturata.
Va premesso che sebbene il COGNOME sia stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta generica (qualificazione non specificament censurata dalla difesa), la Corte territoriale ha accertato, in fatto, l’omessa delle scritture contabili relative al 2012 e la lacunosa tenuta per gli eserciz 2011.
Ebbene, a prescindere dalla considerazione per cui il concorso tra il reato inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili, previsto dagli 16, comma 1, n. 3 e 220 legge fall., ed il reato di bancarotta fraudol documentale di cui all’art. 216 può ritenersi precluso non solo nelle ipo descritte al n. 2, primo periodo, del predetto articolo (in quanto in tali ip tardivo o omesso deposito della contabilità, nulla aggiunge in termini di maggi pericolo verso il medesimo interesse tutelato: Sez. 5, n. 675 del 13/10/2021, d 2022, COGNOME Marco, Rv. 282644), ma anche in quelle descritte nel primo periodo del medesimo articolo, atteso, anche in questo caso, nonostante la diversità condotta sanzionata, l’identità dell’interesse protetto (ad una rappresentaz veridica, della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa l’esplicita presenza di una clausola di riserva (non limitata alla sola banc documentale specifica), ciò che rileva è che, per come si è detto, la Co territoriale ha accertato, in fatto, l’omessa tenuta delle scritture contabili al 2012 e la lacunosa tenuta per gli esercizi 2010-2011. Condotte che, sott profilo fattuale, indubitabilmente assorbono quelle oggetto di contestazione sensi dell’art. 220 legge fallimentare.
Ne deriva che la non manifesta infondatezza del motivo impone di prendere atto del decorso del termine di prescrizione, maturata (il 28 luglio 2022), già p della sentenza d’appello.
Anche sotto tale profilo, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione.
4. L’accoglimento del primo motivo e la declaratoria di estinzione del reato di cui all’art. 220 I. fall. impone la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e il conseguente assorbimento della censura sollevata con il terzo motivo, in relazione al quale, tuttavia, appare opportuno rilevare la sostanziale carenza della motivazione offerta dalla Corte territoriale, che ha formulato una prognosi negativa in ordine al futuro adempimento delle prescrizioni connesse all’eventuale sostituzione solo in considerazione dei due precedenti penali emersi a carico del ricorrente e relativi a condotte poste in essere nel 2003. Ciò, tuttavia, senza valutare la concreta incidenza di tali elementi rispetto alle parallele allegazioni offerte e all’adempimento delle prescrizioni che ineriscono alla pena sostitutiva (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diaghne, Rv. 285295). Tanto più alla luce del lungo tempo trascorso rispetto alla data di commissione dei predetti reati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 220 legge fallimentare perché estinto per intervenuta prescrizione.
Annulla la medesima sentenza limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Bari.
reside
Così deciso 1’8 febbraio 2024
ere est sore