Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40744 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40744 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a BORGOMANERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità dei ricorsi.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 20 novembre 2023, la Corte d’appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il delitto di bancarotta distrattiva di cui al capo B2), commesso -per quel che ha riguardo posizione di NOME COGNOME– in qualità di componente, dal 29 ottobre 2003 fino al 25 giugno 2012, del consiglio d’amministrazione e di amministratore delegato della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata f con sentenza del 23 dicembre 2013, e, per quel che ha riguardo a NOME COGNOME, in qualità di presidente del consiglio d’amministrazione della stessa società, dal 20 ottobre 2003 fino al giugno 2012. Per quanto qui rileva, la Corte d’appello ha altresì dichiarato non doversi proceder per i fatti di reato di cui al capo B3), previamente riqualificato nel delitto di ban preferenziale, per intervenuto decorso del termine prescrizionale del reato.
Nell’interesse degli imputati sono stati proposti due ricorsi per cassazione, con dist ricorsi a firma dell’AVV_NOTAIO, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME
2.1 Col primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Cort territoriale contraddittoriamente affermato, per un verso, che il ricorrente ha ricoperto il meramente formale di amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE, senza svolgere alcuna atti di effettiva gestione della stessa, ravvisando, per altro verso, la penale responsabilità del pur in assenza di prove circa la necessaria consapevolezza delle condotte distrattive poste i essere dall’amministratore di fatto COGNOME. I giudici d’appello avrebbero, quindi, rite comprovato l’asserito concorso dell’imputato nel delitto di bancarotta distrattiva, facendo l unicamente sul dato della carica rivestita, in maniera continuativa, dallo stesso tra il 2003 2012, in tal modo illogicamente trascurando 1) atti documentali -allegati al ricorso- in cui accertata la formale opposizione del ricorrente alle anomale scelte gestionali del COGNOME; l’immissione, da parte degli odierni ricorrenti, di ingenti risorse economiche nelle casse soc effettuata fino a poco prima dell’arrivo del COGNOME, fatto, questo, incompatibile con volontà predatoria dei ricorrenti stessi. A tutto voler concedere, la condotta del ricorren mera negligenza nell’esercizio dei doveri di controllo sull’operato dell’amministratore di f avrebbe dovuto essere inquadrata nell’ambito della fattispecie di bancarotta impropria semplice. La corretta qualificazione giuridica nel reato previsto dall’art. 224, primo comma, n. 2, I imporrebbe di ritenere il reato ormai estinto per decorso del termine di prescrizione.
2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il rea cui al capo C) per intervenuta prescrizione, anziché pronunciare assoluzione ex art. 530 e 129, comma 2, del codice di rito. Ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione
imposte, la responsabilità in ordine alla presentazione della dichiarazione I.v.a. (relativa all 2011) incombe sul Presidente della società, carica non rivestita dall’imputato.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME
L’unico motivo di ricorso ha a oggetto le medesime censure esposte nel motivo primo del ricorso nell’interesse di NOME COGNOME.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità dei ricorsi, e memorie, nell’interesse imputati, in replica alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale.
Considerato in diritto
Il primo motivo del ric rso nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME l’unico motivo del ri nell’interesse di NOME COGNOME -che possono analizzarsi congiuntamente vista la totale coincidenza delle relative censure- sono’ infondati. Va in primo luogo ribadito il consolid orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, l’amministratore in carica risponde penalmente dei reati commessi dall’amministratore di fatto, dal punto di vis oggettivo ai sensi dell’art. 40, secondo comma, cod. pen., per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo giuridico (art. 2392 cod. civ.) di impedire, e, dal punto di vista soggettivo, raggiunta la prova che egli aveva la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo distraeva, occultava, dissimulava, distruggeva o dissipava i beni sociali, esponeva o riconosceva passività inesistenti.(Sez. 5, n. 11938 del 09/02/2010 – dep. 26/03/2010, COGNOME e NOME, 246897, nella cui occasione la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ampiamente argomentato in ordine all’effettiva consapevolezza da parte degli amministratori di diritto delle condotte dell’imputato, desumendone la prova dagli stessi verba del consiglio di amministrazione; v. anche Sez. 5, n. 3708 del 30/11/2011, dep. 2012, Ballatori Rv. 252945 – 01).
Detti principi sono stati correttamente interpretati e applicati al caso in esame dalla Co d’appello, che, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, non ha affatto trascurato gli at documentali comprovanti i contrasti tra i due ricorrenti e l’amministratore di fatto. E, proprio l’esame degli atti documentali operato dai giudici di merito contribuisce a rafforz l’esattezza della ricostruzione proposta dagli stessi: nelle due conformi sentenze (Sez. 2, 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01: ai fini del controllo di legittimità sul vi motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttur argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ult sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza c due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo
decisionale), si è evidenziato come gli imputati, nel periodo in cui hanno rivestito i ruoli f di presidente e amministratore con deleghe, siano sempre rimasti parte attiva nella gestione, anche amministrativa, dell’impresa (a conduzione familiare, fin dalla sua costituzione), ma perdendone il controllo, ciò che è dimostrato proprio 1) dalle articolate intese intervenute la ristrutturazione dell’azienda e la cessione di quote) 2) dai contrasti gestori tra gli imp l’amministratore di fatto COGNOMECOGNOME COGNOME profilo, enfatizzato dalla difesa, della volontà imputati (formalizzata nel verbale del consiglio di amministrazione del 5 giugno 2012) d interrompere i rapporti con il COGNOME -mera espressione di intenti, cui non è seguita alcu condotta propriamente impeditiva delle ascritte distrazioni- non vale certo a fornire una pro del concreto operarsi dei due ricorrenti per evitare che al patrimonio sociale fosse impressa un destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte e, quindi, di ostacol l’evento che essi avevano l’obbligo giuridico (art. 2392 cod. civ.) di impedire. Peraltro, la C d’appello ha ricordato che, in base alle intese raggiunte con l’amministratore di fatto, l’or amministrativo (e, quindi, gli imputati stessi) restava(no) anche competente per la redazion del bilancio e della tenuta della contabilità.
In definitiva, la motivazione fornisce un’adeguata ricostruzione della dinamica con cu l’ingerenza di fatto del COGNOME sia stata costante oggetto di intese, di accordi preliminari, che di contrasti gestionali e amministrativi, di cui gli odierni ricorrenti sono state parti con sia formali sia effettive. Ciò rende inattaccabile la motivazione, posto che proprio il dato costante supervisione dei due ricorrenti della gestione della fallita depriva di fondamento l’eccezione relativa alla riqualificazione del reato in quello di bancarotta impropria semplice le censure con cui si contesta l’ascrizione di responsabilità degli imputati per il reato di banca distrattiva.
Infatti, quanto all’invocata riqualificazione del reato in quello di bancarotta impr semplice (per negligenza nell’esercizio dei doveri di controllo, in tesi difensiva), si osserva giudici di merito hanno adeguatamente dimostrato che i due imputati, con le condotte ascritte, non hanno agito nell’interesse della società: gioverà, a tal proposito, ricordare che consumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti integra il delitto di bancarotta semplice soltanto nel caso in cui tali operazioni si inquadrino nell’ambit condotte tenute comunque nell’interesse dell’impresa, caratteristica, quest’ultima, assente ne caso di specie. Si configura, invece, il delitto di bancarotta fraudolenta nel caso in cui l’a abbia dolosamente perseguito un interesse proprio o di terzi estranei all’impresa (cfr. Sez. 5, 7417 del 01/02/2023, Vecchio, Rv. 284230 – 02).
Inoltre, il dato della costante supervisione dei due ricorrenti della gestione della f valorizzato dai giudici di merito, rafforza la conclusione in tema di responsabilità degli imp per il reato di bancarotta distrattiva: affinché sia configurabile la ricorrenza di tale d infatti sufficiente -quanto al profilo soggettivo- il dolo generico, per la cui sussistenza occo consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266805) e, pe
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quel che concerne l’elemento materiale della condotta, è sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attivit (Sez. U, COGNOME, Rv. 266804, cit.).
Tanto premesso, l’invocata riqualificazione dell’ascritto delitto in quello di bancar impropria semplice è del tutto fuori fuoco, posto che, in ossequio alle coordinate interpretat appena rievocate, la Corte d’appello ha evidenziato il carattere distrattivo degli at disposizione patrimoniale contestati, fondando, in termini razionali, l’accertamento del consapevolezza dei ricorrenti circa la concreta pericolosità delle operazioni distrattive imput per il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Nel complesso, il ricorso manca di un adéguato confronto, critico ed effettivo, con l’obiezion formulata dai giudici dell’appello, i quali hanno correttamente spostato il fuoco argomentati sui profili realmente decisivi, ai fini dell’ascrizione di responsabilità per il reato di ba distrattiva, vale a dire 1) il mancato adoprarsi dei due imputati per impedire l’evento che, d le loro cariche formali, essi avevano l’obbligo giuridico (art. 2392 cod. civ.) di impedire e mancata dimostrazione (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, COGNOME, Rv. 255385), ad opera dell’amministratore, della destinazione di beni (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, COGNOME, Rv 255385), non rinvenuti in seno all’impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, COGNOME, Rv 249715).
2. Il secondo motivo del ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è manifestamente infondato, in quanto il suo assunto prescinde dalla giurisprudenza di legittimità sul tema in esame, olt che col dato legislativo invocato. E, infatti, l’obbligo che grava, ai sensi dell’art. 1, comma 1 c) d Igs 74 del 2000, in tema di presentazione di dichiarazioni, è rivolto alle “dichiaraz presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società”, come confermato perfino da orientamenti della Cassazione, che attribuiscono comunque rilievo alla gestione fattuale dell’amministrazione (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, NOME, Rv. 283201 – 01: in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non abbia dell stesso l’effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale condotta, in quanto direttamente obbligato “ex lege” a presentare le dichiarazioni relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che dev essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l’amministrazione, anche di fat Sulla responsabilità concorsuale dei due amministratori, di fatto e di diritto, v. anche Sez. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, Puddu, Rv. 280723 – 01, secondo cui «del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette .o IVA, l’amministratore di risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pert nelle condizioni di poter compiere l’azione dovuta, mentre l’amministratore di diritto, quale me prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, a condizione che ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice> . Deve riteners
)
di conseguenza, che la Corte territoriale abbia correttamente applicato tanto le norme di legge indicate quanto i principi giurisprudenziali qui enunciati, attesa la carica di amministra delegato rivestita dal ricorrente.
Per i motivi fin qui esposti, il Collegio rigetta entrambi i ricorsi. Alla pronuncia di consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25/09/2024
Il consigliere estensore
Il presidente