Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7265 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7265 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CAMPOBELLO DI MAZARA il 19/10/1938 COGNOME NOME nato a CAMPOBELLO DI MAZARA il 26/12/1963
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per laannullarnento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti.
RITENUTO IN FATTO
i.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala, che ha dichiarato NOME e NOME COGNOME nelle rispettive qualità, il di l.r. e amministratore, e successivamente liquidatore, della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 27/12/2016, e il secondo di concorre extraneus colpevoli, in concorso, dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva ( capo bancarotta preferenziale ( capo B), e il solo COGNOME NOME anche della bancarotta fraudolent distrattiva di cui al capo C), condannandoli alla pena di giustizia, con le pene accesso fallimentari della durata di anni cinque.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiduc avvocato NOME COGNOME che svolge tre motivi, enunciati nei limiti richiesti pe motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen..
2.1. Con i primi due motivi, il ricorrente denuncia violazione di legge e correlati vizi motivazione, anche per travisamento dell’esame del curatore, in ordine alla ritenuta sussistenz del reato di bancarotta distrattiva sub A), per mancanza di motivazione circa il nesso causale t l’attività contestata in imputazione e il fallimento e circa la previsione e volizione dell d’insolvenza quale conseguenza dell’affitto d’azienda, e dolendosi della mancata verifica dell congruità del canone o del prezzo di cessione, in violazione dell’art. 546 cod. proc. pen., quindi, della assenza di prova della natura distrattiva dell’operazione descritta sub A).
2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizi della motivazione in merito al dolo specifico del deli bancarotta preferenziale sub B), censurando la sentenza impugnata per non avere dato prova della lesione della par condicio creditorum e della sussistenza della volontà di recare un vantaggio ai creditori soddisfatti, con l’accettazione della eventualità di un danno per gli altri credi
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore di fidu avvocato NOME COGNOME che svolge quattro motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motiv ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen..
3.1. Con il primo motivo vengono formulate censure analoghe al primo motivo svolto nell’interesse di NOME COGNOME.
2.2. Il secondo motivo è parzialmente sovrapponibile al secondo motivo articolato da coimputato, nella parte in cui denuncia la mancata verifica della congruità del canone o de prezzo di cessione e, quindi, la assenza di prova della natura distrattiva dell’operazione. Deduc inoltre, che la Corte di appello avrebbe dato per scontato il dolo del concorrente extraneus, ovvero la sua consapevolezza in merito allo stato di decozione della fallita azienda patern deliberatamente avendo concorso allo svuotamento della società, sulla base del mero rapporto parentale con il dominus, senza dare conto dell’efficacia causale e del volontario contributo offerto dal partecipe alla commissione del reato, in ossequio ai requisiti di cui all’art. 11 pen. . La Corte di appello ha anche travisato le dichiarazioni dello stesso imputato il quale agito per aiutare il padre in difficoltà, dunque, per evitare il dissesto.
Il terzo e il quarto motivo afferiscono al delitto di bancarotta preferenziale, e repli censure già svolte nell’interesse del coimputato, altresì dolendosi il ricorrente della assenz motivazione in merito alla prova della consapevolezza della finalità prevaricatrice della par condicio creditorum perseguita con la stipula del contratto integrativo con la società fallita, essendo stato dimostrato che egli conoscesse l’esistenza di altri creditori di grado equivalent prevalente rimasti insoddisfatti per effetto dei pagamenti in favore dei dipendenti della fa laddove la società RAGIONE_SOCIALE non era stata ancora dichiarata fallita e, q nessun credito privilegiato era stato quantificato o accertato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi – che possono essere esaminati congiuntamente – sono entrambi fondati quanto alla bancarotta distrattiva sub a), per cui va disposto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizi
1.1. Quanto alla bancarotta preferenziale, la non manifesta infondatezza dei ricorsi, impone d prendere atto dell’intervenuta prescrizione con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
I motivi afferenti alla bancarotta preferenziale sub B) non risultano ictu ocu/i infondati, laddove deducono l’assenza di prova della lesione della par condicio creditorum, non risultando acclarata la coesistenza di crediti di grado superiore o uguale che sarebbero stati danneggiati in quant pretermessi(Sez. 5,n. 15712 del 12/03/2014,Rv.260221;conf.Sez. 5 n.7230 del 28/05/1991,Rv.187698; Sez.5, n.54502 del 03/10/2018, Rv.275235) e, quindi, anche per l’omesso scrutinio del dolo specifico richiesto dalla fattispecie astratta, anche laddo denunciata la carenza di motivazione in merito al dolo del concorrente extraneus nella bancarotta preferenziale, che, appunto, richiede la prova della consapevolezza di favorire un creditor rispetto agli altri (Sez.5,n.27141 del 27/03/2018,Rv. 273481; Sez. 5,n. 16983 del 05/03/2014, Rv. 262905).
2.1. E’ noto che, secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite, solo l’inammissibilit dei ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiar le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 d 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219531), mentre costituisce jus receptum nella Corte nomofilattica che la non manifesta infondatezza del ricorso non impedisce il decorso del tempo necessario a prescrivere, e che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili, in sede di legittimità, vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il g del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 , COGNOME, Rv. 244275).
2.2. D’altro canto, nella medesima pronuncia, si è, altresì, affermato che, in presenza di un causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione norma dell’art. 129 cod.proc.pen., secondo comma, soltanto nel caso in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato,
e la sua rilevanza penale, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “contestazione”, ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di “apprezzamento” e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento ( Sez. U. Tetta ma nti)
2.3. Nel caso di specie, tuttavia, poiché il giudizio sulle eccezioni formulate dai ricorre relazione al delitto di bancarotta preferenziale richiede una valutazione complessa afferente a merito dei fatti, il relativo esame richiede apprezzamenti di merito che sono sottratti al giu della Corte di legittimità.
2.4. Alla luce di quanto considerato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto di bancarotta preferenziale sub B) , per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, atteso che, calcolati gg. 29 di sospensione per rinvio per legitt impedimento disposto alla udienza del maggio 2023, il reato si è prescritto il 26 luglio 20 (fatto del 27/1/2016+anni 7 mesi sei + gg. 29 di sospensione del corso della prescrizione)
Come premesso la sentenza impugnata deve essere annullata anche con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, contestata al capo A).
3.1. Non ha pregio il motivo con il quale ci si duole della mancata dimostrazione del nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, alla luce dell’orientamento giurispru assolutamente maggioritario in questa Corte ( in senso contrario, del tutto isolatamente, sez.
47502 del 24/09/2012, COGNOME, Rv. 253493, richiamata dal ricorrente), secondo cui tale legame non è affatto richiesto ai fini della integrazione del delitto di bancarotta distr essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività: Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 ud. (deo. 27/05/2016), COGNOME, rv. 266804, che, in motivazione ha anche precisato che i fatti distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in quals momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza. non assumendo rilievo, pertanto, la lontananza nei tempo degli eventi che, a seguito della dichiarazione di fallimento, assumono valenza di distrazione penalmente rilevante. Le Sezioni Unite hanno, tra l’altro, affermato il princ secondo il quale la condotta del delitto di bancarotta – in ragione della sua natura di reato pericolo – si perfeziona con la distrazione, mentre la punibilità della condotta stessa è subordin alla dichiarazione di fallimento, che, ovviamente, consistendo in una pronunzia giudiziaria, pone come un evento ontologicamente esterno e successivo alla condotta dell’agente.
E’ ,invece, fondata la denuncia della mancata dimostrazione della natura distrattiva del condotta contestata.
4.1. Come si legge nella sentenza di appello, già prima della stipulazione del contratto d’aff d’azienda e del successivo contratto di cessione, la società fallita, di fatto, aveva cessa operare (tanto che l’affitto d’azienda non aveva avuto alcuna incidenza sulla causazione del dissesto o anche solo sul suo aggravamento). In presenza di un tale stato di fatto, è evident
che l’operazione di affitto ( e poi di cessione) dell’azienda risulta patrimonialmente neutra p società e non presenta connotati distrattivi, in quanto l’asset azienda è stato affittato e poi venduto per pagare un debito della società (nella stessa sentenza, si legge che il ricavato de predetta operazione è stato “pacificamente utilizzato per pagare gli emolumenti e le altre spettanze de/lavoratori della società”), e non è in contestazione la congruità del canone d’affitto (né del prezzo di cessione).
4.2. Risulta, quindi, manifestamente illogica, oltre che errata in diritto, la motivazion sentenza impugnata quando afferma l’irrilevanza della congruità del canone d’affitto e poi cessione (pag. 6) perché “la condotta in contestazione non riguarda esclusivamente il mancato versamento alle casse sociali del corrispettivo pattuito per l’affitto dell’azienda, pacifica utilizzato per pagare gli emolumenti e le altre spettanze dei lavoratori della società”, bensì la complessiva operazione di trasferimento che aveva svuotato e reso in-operativa la società.
4.3. In sostanza, risultando pacifico il versamento del canone d’affitto e del corrispett cessione (utilizzato per estinguere debiti della società), per poter ritenere integrata una cond distrattiva i giudici del merito avrebbero dovuto indagare e motivare sulla congruità di d canone o del prezzo di cessione; questione che dapprima è stata ritenuta irrilevante, poi contraddittoriamente, affermando, con motivazione apodittica e priva di riferimenti oggettiv che la cessione è sicuramente avvenuta a “condizioni sperequate per la società cedente”, nulla osservandosi, peraltro, con riguardo al prezzo dell’affitto.
4.4. La Corte di appello, nel rinnovato giudizio di merito, dovrà chiarire se la società fal momento della condotta distrattiva fosse ancora attiva, e spiegare le ragioni dell’afferma natura distrattiva dell’operazione di cessione, confrontandosi con il dato, oggettivamen emergente dalla sentenza impugnata, che il ricavato ( euro 24.000 percepito dalla fallita) stato utilizzato per pagare i dipendenti; dovrà, quindi, verificare che il prezzo dell’affitto/c del ramo di azienda fosse effettivamente incongruo ovvero sottostimato, tale, cioè, d ingenerare un apprezzabile danno economico per i creditori sociali.
Il presente scrutinio di legittimità trova il suo epilogo nell’annullamento senza rinv intervenuta prescrizione, limitatamente al delitto sub B), e nell’annullamento con rinvio nuovo giudizio relativamente al delitto sub A), e alla rideterminazione del residuo trattamen sanzionatorio.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quanto alla fattispecie di bancarotta preferenziale di cui al capo b), perché il reato è estinto per prescrizione; annulla la medesima sentenza, quan al capo a), e quanto al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezio della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, addì 12 dicembre 2024 Il C