Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32153 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32153 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. COGNOME NOME, nato a Gaiarine il DATA_NASCITA 2. COGNOME NOME, nata a Pordenone il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/10/2023 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; lette le richieste del difensore delle parti civili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; lette le richieste del difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del 14 giugno 2021 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pordenone che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato
la penale responsabilità di NOME COGNOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita il 29 marzo 2018, per più condotte di bancarotta preferenziale, bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta semplice documentale, bancarotta semplice ex art. 217, primo comma, n. 4, r.d. n. 267 del 1942, (capo 1) e di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in concorso tra loro, il primo nella suddetta qualità e la seconda quale amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, per una ulteriore condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale ai danni della RAGIONE_SOCIALE (capo 2), condotte unificate, quanto a NOME COGNOME, in un solo delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ex art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, ed infine la penale responsabilità dei due imputati, la COGNOME quale amministratrice di diritto ed il COGNOME quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 17 agosto 2018, per più condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale (capo 3), anche queste ultime unificate in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ex art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, e, applicate ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sull’aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e ritenuta la continuazione tra i reati, li ave condannati alla pena di giustizia ed alle pene accessorie di cui all’ultimo comma dell’art. 216, r.d. n. 267 del 1942, nonché in solido al risarcimento del danno in favore delle due procedure fallimentari, costituitesi quali parti civili.
In particolare, per quanto di interesse in questa sede, al capo 2 è stato contestato agli imputati, tra loro coniugati, di avere costituito la RAGIONE_SOCIALE interamente controllata dalla RAGIONE_SOCIALE con un capitale di soli euro 50.000,00, in data 15 giugno 2017 e di avere con tre contratti, sottoscritti dal COGNOME quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE e dalla COGNOME quale amministratrice della neocostituita società, in data 17 giugno 2017, affittato alla RAGIONE_SOCIALE l’azienda della RAGIONE_SOCIALE, locato alla RAGIONE_SOCIALE l’immobile di proprietà della RAGIONE_SOCIALE questa esercitava la sua attività produttiva e infine concluso un contratto estimatorio per la cessione alla RAGIONE_SOCIALE delle rimanenze di magazzino; mediante detti contratti l’intera azienda della RAGIONE_SOCIALE era trasferita alla RAGIONE_SOCIALE senza alcuna garanzia in favore della prima, cosicché in tal modo veniva dissipato l’intero patrimonio della cedente in favore della cessionaria ed indirettamente degli imputati.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, ciascuno a mezzo del suo difensore e con atti distinti ma di contenuto sovrapponibile, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1, e
223 r.d. n. 267 del 1942 in relazione al delitto di cui al capo 2).
In particolare, i ricorrenti si dolgono della ritenuta natura dissipativa delle operazioni attuate con i tre contratti, sostenendo che nel concetto di dissipazione, ossia lo sperpero di risorse patrimoniali attuato senza alcuna utilità per l’impresa poi fallita e privo di una razionale giustificazione economica compatibile con la logica di impresa, non può farsi rientrare una condotta da qualificarsi, al massimo, come improvvida e che potrebbe semmai comportare una responsabilità dell’amministratore esclusivamente sul piano civilistico.
Sostengono che la Corte di appello erroneamente avrebbe affermato, a seguito di una valutazione effettuata a posteriori, la mancanza di reddito derivato alla RAGIONE_SOCIALE dalla complessa operazione sopra descritta, mentre dagli atti emergeva per tabulas che laddove essa non fosse stata attuata: le azioni esecutive promosse nei confronti della RAGIONE_SOCIALE avrebbero impedito a questa di eseguire i contratti già conclusi; il valore delle rimanenze di magazzino si sarebbe ridotto a meno di un decimo; il valore dei beni mobili si sarebbe dimezzato ed anche il valore dei beni immobili si sarebbe ridotto nella misura di un terzo; inoltre, grazie a tale operazione vi era stato un aumento degli ordini in portafoglio del 32,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Anche dalla relazione redatta dal Curatore fallimentare emergeva che l’operazione aveva consentito il mantenimento della continuità produttiva allo scopo di reperire un acquirente dell’azienda, ma tale ricerca non aveva avuto l’esito sperato, anche a causa del rifiuto dei lavoratori di sottoscrivere un accordo sindacale per trasferire i rapporti di lavoro in capo all’unico soggetto interessato all’acquisto e del rifiuto del creditore ipotecario, che aveva già avviato sull’immobile una procedura esecutiva, di sottoscrivere un nuovo rapporto di locazione commerciale con il futuro acquirente.
Il Curatore fallimentare, subentrato nel rapporto di affitto in corso, non si era avvalso della facoltà di recesso ex art. 80 r.d. n. 267 del 1942 e tale circostanza dimostrava la bontà dell’operazione complessiva; il Curatore si era limitato a modificare il contratto al fine di renderlo più conforme agli interessi della procedura fallimentare. Anche il Curatore fallimentare aveva invano tentato di reperire un acquirente dell’azienda mentre l’attività produttiva era ancora in corso.
Tutte le prove, quindi, smentiscono la Corte di merito laddove, in motivazione, la stessa ha affermato che la continuazione dell’attività produttiva non avrebbe consentito alla RAGIONE_SOCIALE di incamerare risorse maggiori di quelle che avrebbe ottenuto continuando a svolgere direttamente l’attività produttiva; né è concepibile che la RAGIONE_SOCIALE potesse continuare l’attività di impresa con le azioni esecutive in corso.
Sulla base di tali premesse deve, invece, concludersi per l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Al massimo potrebbe ritenersi sussistente una condotta di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti.
Neppure può ritenersi sussistente l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per dissipazione.
A tale proposito la Corte di merito ha affermato che la azienda condotta in affitto aveva immediatamente creato una crisi di liquidità nell’affittuaria, che aveva reagito omettendo di pagare i canoni di affitto e di locazione e le rimanenze di magazzino, ma tale affermazione risulta smentita dalla relazione del consulente del Pubblico ministero, in cui si evidenzia che tali operazioni erano normalmente e legittimamente utilizzate nella costruzione di piani di risanamento, accordi di ristrutturazione del debito e proposte di concordato preliminare e che il debito maturato dalla RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE era di appena euro 44.748,08 e la variazione nel valore delle rimanenze era di euro 192.000,00, ammontare prossimo all’importo di euro 200.000,00, contabilizzati a titolo di acconto sui prelievi dal magazzino.
In ogni caso, l’operazione sopra descritta non poteva ritenersi dissipativa, anche perché la RAGIONE_SOCIALE era unica socia della controllata RAGIONE_SOCIALE, cosicché non poteva sostenersi che la prima avesse subito una diminuzione patrimoniale; l’operazione valeva nella sostanza ad integrare una scissione mediante scorporo ed al valore della azienda era stato sostituito il valore della partecipazione societaria.
Peraltro, la mera cessione dell’azienda non vale di per sé ad integrare un fatto distrattivo, occorrendo invece accertare che la cessione sia stata attuata per un corrispettivo inadeguato o per un corrispettivo non versato o compensato con debiti della società artatamente costituiti, ipotesi che non ricorrerebbero nel caso di specie, secondo quanto sostenuto dai ricorrenti.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza di motivazione in ordine alla irrilevanza dell’aumento del portafoglio clienti della controllata RAGIONE_SOCIALE successivamente all’affitto di azienda, circostanza decisiva dedotta con gli atti di appello e documentata in primo grado.
Con gli atti di appello era stato segnalato che non vi era stata alcuna dissipazione del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, atteso che l’operazione sopra descritta aveva consentito di ottenere un consistente incremento delle commesse; negli atti di appello venivano anche indicati i documenti prodotti a sostegno di tale assunto e si evidenziava che in assenza di detta operazione la fallita avrebbe subito una consistente riduzione del proprio patrimonio.
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La Corte di merito aveva replicato che tale affermazione era suggestiva ma non descriveva l’utilità dell’operazione complessivamente considerata, che non aveva in realtà arrecato alcun vantaggio alla concedente, la quale si era privata dell’intera sua azienda senza ricevere un adeguato corrispettivo.
La motivazione fornita risulta apodittica, non avendo chiarito le ragioni dell’irrilevanza dei documenti offerti, che non risultano essere stati affatto esaminati dal Tribunale e dalla Corte di appello. Sostengono, quindi, i ricorrenti che sussiste un travisamento omissivo di tali documenti, mancando ogni motivazione su di essi.
2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione non avendo la Corte di merito applicato le regole della logica nella valutazione delle prove in ordine alla natura dissipativa della descritta operazione.
Sostengono che il disinteresse manifestato dalla Corte di merito per la documentazione prodotta dalla difesa rende la motivazione manifestamente illogica.
L’applicazione delle regole della logica avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a ritenere, alla luce della documentazione prodotta e per le ragioni già esposte nei precedenti motivi, che l’operazione sopra descritta non aveva natura dissipativa
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono nel loro complesso infondati.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati.
La Corte di appello, anche richiamando la motivazione di primo grado, ha chiarito le ragioni per le quali l’aumento delle commesse intervenuto successivamente alla conclusione dei tre contratti conclusi tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE non appare una circostanza decisiva per escludere la natura dissipativa dell’operazione sopra descritta.
Già nella sentenza di primo grado si segnalava che la impresa aveva ad oggetto la produzione di mobili ed articoli di arredamento e che il ciclo monetario di una attività di produzione manufatturiera è tipicamente negativo, in quanto il tempo medio di pagamento delle risorse consumate nell’attività produttiva è molto più breve del tempo di lavorazione e del tempo occorrente per la vendita, cui occorre aggiungere la dilazione concessa ai clienti per il pagamento del corrispettivo per la vendita; ne consegue che l’attività produttiva richiede finanziamenti che possono provenire dai soci o da terzi finanziatori.
Nel caso di specie, si legge nella sentenza di primo grado, il capitale della RAGIONE_SOCIALE era insufficiente a tal fine e, in mancanza di finanziamenti da parte dei soci o del sistema bancario, la RAGIONE_SOCIALE era presto entrata in una crisi di liquidità alla quale aveva reagito attraverso l’omissione del pagamento dei crediti dei fornitori, dei debiti per canoni di affitto e locazione verso la RAGIONE_SOCIALE, nonch astenendosi dal pagamento dei debiti erariali e previdenziali, con conseguenti maggiori oneri per effetto delle sanzioni irrogate.
La suddetta operazione era, quindi, manifestamente diretta alla dissipazione del patrimonio della fallita RAGIONE_SOCIALE, che ha trasferito alla RAGIONE_SOCIALE la pro azienda pur essendo evidente sin dal momento della stipula dei contratti che quest’ultima non sarebbe stata in grado di portare avanti l’attività produttiva e provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti alla RAGIONE_SOCIALE
Quanto all’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta, il tribunale ha evidenziato che, poiché la impossibilità per la RAGIONE_SOCIALE di continuare l’attività produttiva era già palese al momento della conclusione dei contratti, l’operazione sopra descritta non era diretta a conservare la continuità dell’attività imprenditoriale e che, poiché anche dopo la conclusione di tali contratti i due imputati hanno continuato a drenare risorse finanziarie dalle società onde utilizzarle per il proprio sostentamento, essa era in realtà volta ad assicurare ai predetti il mantenimento della disponibilità dell’azienda onde continuare a compiere ulteriori condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale.
La Corte di appello, nella sentenza di secondo grado, ha ribadito i concetti sopra esposti, cosicché la motivazione risulta adeguata, completa e priva di contraddittorietà o manifeste illogicità.
Il primo motivo di ricorso è, invece, inammissibile poiché i ricorrenti denunciano la violazione delle disposizioni incriminatrici sulla base di una ricostruzione fattuale diversa da quella accolta dai giudici del merito ed alla quale dovrebbe pervenirsi sulla base di una rivalutazione del materiale istruttorio – in particolare la documentazione allegata al ricorso – e del fatto non consentita in questa sede di legittimità.
Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
I ricorrenti, ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., essendo risultati soccombenti, devono anche essere condannati in solido alla rifusione in favore del RAGIONE_SOCIALE delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
Non può, invece, essere accolta la domanda della RAGIONE_SOCIALE di condanna al pagamento delle spese processuali, atteso che i ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello esclusivamente in relazione al delitto contestato al capo 2) commesso ai danni della RAGIONE_SOCIALE ed a beneficio della RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Nulla per le spese di parte civile RAGIONE_SOCIALE
Così deciso il 04/06/2024.