Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8559 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Penale Sent. Sez. 5 Num. 8559 Anno 2026
In nome del Popolo Italiano Presidente: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Relatore: COGNOME NOME
QUINTA SEZIONE PENALE
Data Udienza: 03/02/2026
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 203/2026
NOME COGNOME
CC – 03/02/2026
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Nocera Umbra il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d’appello di Perugia Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni, formulate anche in replica alla requisitoria del AVV_NOTAIO generale, degli AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 13 maggio 2025 dalla Corte di appello di Perugia, che ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Perugia, che aveva condanNOME NOME COGNOME per una serie di reati commessi quale socio accomandante e amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio accomandatario la moglie NOME COGNOME (concorrente nel reato e condannata in via definitiva), società dichiarata fallita dal Tribunale di Perugia il 2 dicembre 2014. Tenuto conto della concreta ingerenza di COGNOME nella dinamica societaria, il curatore aveva chiesto l’estensione del fallimento anche al socio accomandante.
Più precisamente, COGNOME era stato tratto a giudizio per rispondere di:
bancarotta preferenziale (capo A);
bancarotta da operazioni dolose (capo B).
bancarotta distrattiva (capo C)
bancarotta per dissipazione (capo D).
In primo grado l’imputato era stato condanNOME per tutti i reati a lui ascritti, esclusa la recidiva, riconosciuta la continuazione fallimentare e, quanto al reato di cui al capo B), la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma primo, legge fall.
In appello la bancarotta preferenziale è stata dichiarata prescritta, con riduzione della pena a quella di anni quattro e mesi tre di reclusione, mentre è stata confermata la condanna per gli altri reati.
L’imputato ha presentato ricorso avverso detta sentenza a mezzo del proprio difensore, formulando varie censure, di seguito riportate nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma del giudizio di responsabilità in ordine alla bancarotta da operazioni dolose legata alle inadempienze fiscali. Il ricorrente rievoca quanto affermato in sede di appello, laddove si era insistito sul fatto che, a parte una somma assai modesta, il debito tributario era sorto nel 2008, anno a partire dal quale lo stesso curatore aveva collocato l’inizio della crisi della società, dovuta sia alla crisi del settore, sia all’implicazione di COGNOME in una vicenda giudiziaria da cui era uscito con sentenza liberatoria, ma che aveva pregiudicato la fiducia delle banche e dei partners. Ne conseguirebbe – si legge nel ricorso -che la scelta di non pagare le imposte fu dovuta alla difficoltà sopra descritta e non ad una scelta imprenditoriale perseguita con sistematicità.
Dal punto di vista oggettivo, poi, la Corte di appello avrebbe trascurato che l’omesso pagamento delle imposte non aveva avuto rilievo sul dissesto, giacché la società, quando aveva cominciato a rendersi inadempiente, era già in stato di decozione, insuscettibile di aggravamento. Sul versante soggettivo, la Corte distrettuale avrebbe omesso di spiegare le ragioni per cui COGNOME, pur senza volerlo, si era rappresentato il dissesto quale conseguenza delle omissioni o ne aveva comunque accettato il rischio, secondo i principi di Sezioni Unite Espenhahn. Essendo già presente una situazione di dissesto, l’imputato non solo non poteva rappresentarselo, ma aveva agito con l’intenzione di contenerlo.
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla seconda condotta addebitata al prevenuto come bancarotta da operazioni dolose, ossia il trasferimento del ramo di azienda alla RAGIONE_SOCIALE Riportando un passaggio della relazione del curatore, il ricorrente assume che era stato proprio quest’ultimo a sostenere che la cessione aveva avuto lo scopo di evitare il dissesto e di assicurare la continuità aziendale e che l’operazione non era andata a buon fine per inadempienza della cessionaria; ne conseguirebbe prosegue il ricorso – che, se questo era lo scopo che l’operazione mirava a
perseguire, non può affermarsi che l’imputato avesse agito in contrasto con gli obblighi connessi alla carica e che si fosse rappresentato come effetto il dissesto.
Sul dolo che aveva animato l’imputato, la Corte distrettuale non avrebbe risposto, incentrando la propria valutazione sul ‘dopo’, cioè sul naufragio della manovra, omettendo di considerare quale potesse essere stato lo scopo perseguito da COGNOME e se, nel momento in cui l’aveva decisa, l’imputato potesse essersi rappresentato il rischio di determinare o aggravare il dissesto o quantomeno se lo avesse accettato. Così facendo, la Corte di appello avrebbe attribuito il fatto al prevenuto a titolo di responsabilità oggettiva, coltivando l’idea che, quando un atto dispositivo non va a buon fine per inadempimento della controparte, chi lo ha deliberato debba rispondere ex art. 223, comma 2, n. 2), legge fall.
La motivazione della Corte distrettuale – conclude il ricorrente -sembra virare piuttosto verso un rimprovero di imprudenza, soprattutto quanto alla omessa acquisizione di garanzie tranquillizzanti, il che avrebbe dovuto condurre ad una riqualificazione in bancarotta semplice ex artt. 217 e 224 legge fall.
2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al reato di cui al capo C). Nell’atto di appello, si era sostenuto che anche COGNOME era stato dichiarato fallito e che, siccome questa evenienza era prevedibile, se l’intenzione fosse stata di tipo distrattivo, i coniugi non avrebbero certo optato per quel tipo di operazione, ma avrebbe virato verso il coinvolgimento di terzi. La Corte di appello avrebbe taciuto sul punto.
2.4. Il quarto motivo di ricorso deduce omessa motivazione circa il quarto motivo di appello, che predicava l’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 219, primo comma, legge fall. contestata in relazione ai reati di cui ai capi B) e C), perché il Giudice di primo grado l’aveva ancorata all’entità della somma sottratta ai creditori mentre, nel caso della bancarotta tributaria, la somma era rimasta all’interno della società e, nel secondo caso, non era mai stata in discussione la congruità del prezzo.
2.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato con frasi di stile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
Non è fondato il secondo motivo di ricorso, che attiene alla conferma della condanna di COGNOME per la bancarotta da operazioni dolose di cui al punto 2 del capo B), ossia quella concernente la cessione alla RAGIONE_SOCIALE del ramo di azienda inerente l’attività estrattiva.
La sentenza impugnata, infatti, sul punto si sottrae alle critiche del ricorrente in quanto ha individuato tutti gli indicatori della natura ‘intrinsecamente pericolosa’ dell’operazione rispetto alle sorti e alla consistenza patrimoniale della società. La cessione predetta innanzitutto aveva privato la RAGIONE_SOCIALE del maggior asset patrimoniale e del sito ove si svolgeva l’intera attività produttiva, inibendo la prosecuzione dell’attività sociale. La Corte distrettuale ha altresì osservato che l’operazione era stata evidentemente mal costruita, senza la previsione di garanzie e con una sopravvalutazione dell’attivo che aveva determiNOME le prevedibili rimostranze della cessionaria e la retrocessione di una parte consistente dei debiti che erano stati ceduti. Si tratta di una struttura motivazionale che appare non manifestamente illogica e che ha posto in luce i parametri per ritenere quella attuata da COGNOME un’operazione foriera del dissesto anche se non diretta specificamente a cagionarlo, siccome intrinsecamente pericolosa per la “salute” economico-finanziaria dell’impresa, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286349 – 01, in motivazione; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247316). D’altronde la sentenza impugnata resiste alle critiche del ricorrente pure per quanto concerne il dolo della fattispecie, che vede l’autore del fatto porre in essere una condotta volontaria ma non diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell’operazione accetta la probabilità che il dissesto si verifichi (Sez. 5, COGNOME, cit.; Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015, NOME, Rv. 265510; Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207), probabilità che COGNOME non può non essersi prefigurata privando la società della cava ed esponendosi alla possibilità, poi concretizzata, di una retrocessione del debito.
Il terzo motivo di ricorso – che si appunta sulla conferma della condanna in relazione alla bancarotta distrattiva di cui al capo C) -è aspecifico e manifestamente infondato perché quello del ricorrente è un ragionamento presuntivo, legato a ciò che è accaduto dopo l’accordo di separazione, ossia l’estensione del fallimento anche a COGNOME, che ha sterilizzato il tentativo di sottrarre gli immobili alla procedura concorsuale che aveva già coinvolto la moglie quale socio accomandatario della COGNOME RAGIONE_SOCIALE. Al contrario, l’attenzione andava concentrata sulle intenzioni dell’imputato al momento dell’accordo di separazione con assegnazione a lui della proprietà di due immobili e di un’autovettura, su cui il ricorrente nulla osserva nel ricorso, come nulla osserva anche sull’intrinseca natura distrattiva del comportamento.
É, invece, fondato il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma del giudizio di responsabilità in ordine alla bancarotta da operazioni dolose legata alle inadempienze fiscali. Il Collegio ritiene, infatti, che la risposta della Corte territoriale sul tema devoluto nell’atto di
appello sia sbrigativa, a dispetto del fatto che la difesa – sostenendo la difficoltà o l’impossibilità di assolvere agli obblighi fiscali -avesse contestato il primo verdetto di condanna evidenziando le fonti di prova che davano conto dell’insorgere di una grave crisi economico finanziaria della società proprio in concomitanza con l’accumulo dei debiti fiscali più sostanziosi. Il capo di imputazione, infatti, indica che il debito fiscale nel 2006 era pari a soli 659 euro per tasse automobilistiche e che, solo a partire dall’anno fiscale 2008, vi era stato un progressivo accumulo di debiti più imponenti, che erano poi giunti a cifre veramente considerevoli nel 2010. L’evidenziazione, nell’atto di appello, di dichiarazioni, anche del curatore, che davano atto di tale difficoltà della società sorta proprio a partire dal 2008, legata alle ripercussioni delle vicissitudini giudiziarie di COGNOME e alla crisi del settore, costituiva lo stimolo necessario e sufficiente per investire la Corte distrettuale del dovere di valutare la portata di tale crisi e le sue eventuali ripercussioni sia sulle oggettive possibilità di adempiere alle obbligazioni fiscali, sia sul dolo della fattispecie in capo all’imputato.
Ne consegue che, su questo punto della decisione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, al fine di consentire alla Corte di appello di ripianare la lacuna argomentativa rilevata, con piena libertà di riesaminare l’intera piattaforma probatoria e con l’unico vincolo di non dover reiterare l’errore argomentativo rilevato. Restano assorbiti i motivi di ricorso che riguardano la circostanza aggravante di cui all’art. 219, primo comma, legge fall., riconosciuta specificamente in relazione al reato di cui al capo b), la cui sorte dipende anche dalla decisione sul punto oggetto dell’annullamento con rinvio e che dovrà essere valutata sulla base del quantum sottratto alla garanzia creditoria a causa della condotta realizzata; e il motivo di ricorso sulla reiezione delle circostanze attenuanti generiche, che pure andrà esamiNOME dalla Corte di merito all’esito della rivalutazione dell’appello quanto al reato di cui al capo b.1
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla bancarotta per operazioni dolose di cui al capo b), punto 1), con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.
Così è deciso, 03/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME