Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3170 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3170 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CAMERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore, l’avvocato NOME COGNOME, che espone i motivi di gravame ed insiste per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza della Corte di appello di Milano oggetto di ricorso, datata 16.12.2024, ha confermato la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Milano con recupero della riduzione di pena prevista per il rito abbreviato ingiustificatamente negato in udienza preliminare, con la quale NOME COGNOME è stato condanNOME alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario (falso in bilancio), commesso in concorso con NOME COGNOME, nei cui confronti si è proceduto separatamente, in relazione al fallimento – dichiarato il 29.3.2019 – della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (capo A). Di tale RAGIONE_SOCIALE l’imputato era stato amministratore unico dal 5.9.2018 al 29.3.2019, nonché amministratore di fatto a partire dall’anno 2010 (mentre dal 1.10.2012 al 5.9.2018 amministratrice unica era stata COGNOME).
COGNOME è stato assolto, invece, dalle contestazioni di cui ai capi B (bancarotta fraudolenta da operazioni dolose) e C (bancarotta fraudolenta distrattiva) perché il fatto non sussiste.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro diversi motivi.
2.1. Il primo argomento di censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica, con riferimento alla qualifica di amministratore di fatto del ricorrente, nonchè alla valutazione delle prove poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità, avuto riguardo al canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
2.1.1. L’affermazione dei giudici di merito, secondo cui il ricorrente avrebbe avuto il ruolo di gestore primario della fallita sarebbe fallace, nella misura in cui ha sottovalutato indicatori opposti, che indicavano la coimputata COGNOME come reale amministratrice di fatto.
Quali indicatori, la difesa evidenzia: a) gli importi corrisposti alla stessa a titol di rimborso di spese funzionali all’esercizio dell’attività gestoria; b) l’operazione, a lei attribuita, di cessione di un automezzo aziendale, con contestuale conclusione di un contratto di leasing stipulato a titolo personale; c) l’anticipazione da parte sua di spese per tutto quanto occorreva ad organizzare incontri conviviali con clienti e fornitori, con rimborso solo successivo, mediante bonifico bancario diretto; d) l’operazione di acquisto di un’autovettura personale usufruendo della permuta di un’auto aziendale con patto di messa a disposizione della nuova automobile per soddisfare le esigenze della fallita.
Si tratta di elementi che rivelano la confusione del patrimonio di COGNOME con quello della RAGIONE_SOCIALE poi fallita, tipico di chi abbia poteri da dominus dell’azienda.
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La sentenza sarebbe contraddittoria là dove, trattando dell’imputazione di cui al capo C, ha accertato tali dati di fatto – in particolare le circostanze di cui sovrascritti punti c) e d) – e d’altra parte ha asserito che l’unica persona dotata di poteri decisionali e di direzione aziendale fosse il ricorrente.
Altro indice del fatto che la coimputata COGNOME è stata l’amministratrice effettiva dell’impresa, quantomeno sino a quando ha rivestito l’incarico formale di amministratrice unica e di diritto, vale a dire sino al 5.9.2018, risulterebbe dalla discontinuità aziendale emersa dal momento in cui detto incarico formale è passato al ricorrente. Da quel momento, invero, COGNOME non ha, peraltro, ricevuto più indennità da amministratrice e non ha partecipato all’attività di gestione e ricecimento dei clienti e fornitori aziendali e, d’altra parte, il ricorrente cominciato a svalutare i crediti più datati.
Inoltre, le carte di credito nominative della RAGIONE_SOCIALE erano intestate alla sola coimputata COGNOMECOGNOME COGNOME pianificava scelte aziendali strategiche (pianificava incontri con i fornitori durante le fiere di settore e individuava i fornitori ai qu affidarsi).
Le medesime osservazioni difensive, volte a negare il ruolo gestorio del ricorrente, erano state svolte dalla difesa con l’atto di appello e sono state disattese dalla Corte di merito, che non ha fornito specifica risposta al riguardo.
2.1.2. Il motivo di ricorso contesta, altresì, il vizio di omessa motivazione quanto alle obiezioni difensive riferite a singoli aspetti indiziari, che la sentenza impugnata ha liquidato sbrigativamente facendo leva sul fatto che la valutazione degli indizi deve essere condotta in modo unitario e dimenticando la fase di valutazione singola di ciascuno degli indizi imposta dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
La difesa, in particolare, contestava con l’atto di appello, e contesta ora nel ricorso, la valenza probatoria dei seguenti elementi di prova o indiziari, utilizzati per dedurre il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente:
la relazione del curatore, là dove fa riferimento, allegandola, a una mail dell’avvocato di un creditore insinuato al passivo, che non può provare il ruolo precedente al 2018 svolto dall’imputato;
la risposta del commercialista COGNOME al curatore, da cui si è tratta la conclusione che, già nell’anno 2010, il ricorrente fosse colui che aveva definito condizioni e corrispettivo dell’incarico al commercialista stesso (in sostanza, si contesta la valutazione della prova svolta dai giudici di merito, riportando le dichiarazioni dell’imputato rese all’udienza del 29 giugno 2023);
i contenuti dell’audizione della teste NOME COGNOME svolta al curatore, della quale si denuncia la non credibilità estrinseca ed intrinseca, perché aveva in atto un contenzioso disciplinare e lavoristico con la RAGIONE_SOCIALE fallita e aveva reso
dichiarazioni incompatibili con le altre risultanze di prova. Il ricorso rappresenta che i puntuali argomenti di censura formulati nell’atto di appello sono stati sbrigativamente trattati e superati dalla sentenza impugnata;
le cinque e-mail inviate dal ricorrente per conto della fallita dal 2012 al 2017, che sono state ritenute sintomatiche del potere gestorio, mentre invece sarebbero mali dal contenuto ordinario nella vita dell’impresa, non significative di una funzione di direzione aziendale da parte del ricorrente.
Si lamenta, altresì, che dalle prove acquisite non vi sia certezza della continuità dell’attività gestoria, requisito indispensabile per la qualifica d amministratore di fatto secondo la giurisprudenza di legittimità, né dell’esistenza di un potere decisionale vero e proprio in capo all’imputato, non potendo questo desumersi dalla tenuta dei rapporti con i fornitori e i clienti e neppure dall’esercizio dei poteri disciplinari nei confronti dei dipendenti.
Si finisce in tal modo, infatti, secondo la difesa, per sovrapporre la figura di un dipendente con funzioni commerciali a quella del gestore/amministratore di fatto, conclusione del tutto illogica e non corrispondente alla realtà giuridicoeconomica delle RAGIONE_SOCIALE, ove l’amministratore di diritto non è, e non potrebbe mai essere, l’unico a intrattenere rapporti con i dipendenti, i fornitori, i clienti, ten conto anche della complessità delle organizzazioni e dimensioni delle imprese.
Peraltro, si evidenzia come, nelle sentenze di merito di primo e secondo grado, tale tema di critica non sia stato esamiNOME rapportandolo al caso specifico della fallita, alle sue caratteristiche dimensionali e organizzative, bensì soltanto ad un’idea generale di struttura organizzativa astratta, addirittura utopica, non calata, come invece doveroso, nel caso concreto e non riscontrabile in nessuna impresa normalmente dotata di una strutturazione ancorché minima.
Non sarebbe stata raggiunta, pertanto, la prova della qualità di amministratore di fatto del ricorrente “oltre ogni ragionevole dubbio”.
2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta impropria da falso in bilancio; si contestano le conclusioni del curatore circa la falsità delle apposizioni in bilancio relative ai crediti inesigib e ai debiti non contabilizzati e non iscritti.
I criteri utilizzati dal curatore – e recepiti dai giudici di merito – per compier tale valutazione di falsità delle apposizioni in bilancio sarebbero privi di riscontro nel testo normativo e nei principi contabili comunemente accettati, per quanto riguarda i crediti ritenuti non svalutati, con violazione degli artt. 2621 e 2426 cod. civ., nonché dei principi OUC 15 e 31.
Irragionevole ed eccentrica, sarebbe, in particolare, la svalutazione integrale del 100% del valore nominale del credito vantato dalla fallita nei confronti della
RAGIONE_SOCIALE: al motivo analogo proposto in appello, la Corte milanese non avrebbe dato alcuna risposta, con conseguente vizio di mancanza di motivazione.
Inoltre, sarebbe illogica e assertiva anche la motivazione con cui le sentenze di merito (in particolare quella del Tribunale, cui si richiama quella di appello sul punto) hanno ritenuto di poter desumere la consapevolezza in capo al ricorrente della necessità di svalutare il credito per la sicura insolvenza della RAGIONE_SOCIALE debitrice.
Secondo il difensore, infatti, che la debitrice fosse una RAGIONE_SOCIALE partecipata con quote di maggioranza detenute da una RAGIONE_SOCIALE fiduciaria riconducibile all’imputato non costituisce un dato da cui desumere, come invece è stato fatto, la consapevolezza certa in capo al ricorrente dello stato di insolvenza della RAGIONE_SOCIALE debitrice stessa, amministrata da terzi
Quanto alle omesse annotazioni in bilancio dei debiti (fatture non iscritte), risulta un deficit di motivazione della sentenza impugnata, nonostante i puntuali motivi di appello, poiché i giudici non hanno dato spiegazione sul dolo riferito a ciascuna di tali omesse annotazioni di fatture (dalle quali si sarebbero dovuti ricavare debiti della fallita da iscrivere in bilancio e delle quali, per gruppi di identi del debitore, si fa specifica analisi nel ricorso); soprattutto, i giudici di appello n avrebbero tenuto conto della scarsissima incidenza sul risultato finale di esercizio delle omesse contabilizzazioni.
Infine, si evidenzia che il ricorrente non aveva un potere di incidere sulla redazione dei bilanci, negli anni in cui era amministratrice la coimputata COGNOME, né le sentenze di merito hanno dato atto di tale circostanza; nemmeno quella di appello, che ha omesso di rispondere all’analogo motivo proposto con l’atto di appello.
2.3. La terza delle ragioni difensive denuncia violazione di legge con riferimento alla dosimetria sanzioNOMEria e ai parametri di orientamento nella determinazione della pena previsti dall’art. 133 cod. pen.
Il ricorso lamenta l’incongruità della pena con la scarsa gravità della condotta, mentre non sarebbero sufficienti per giustificare il pur lieve discostarsi dal minimo edittale gli elementi valutativi evocati dalla sentenza impugnata (vale a dire: il precedente penale a carico dell’imputato; l’entità del passivo, pari a un milione di euro; l’intensità del dolo, desumibile dalla correlazione soggettiva tra l’imputato e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cui si riferisce la principale posta di bilancio ritenuta non veritiera).
Si deduce, altresì, omessa valutazione del motivo di appello e suo travisamento con riguardo all’obiezione difensiva di minore gravità delle falsità di bilancio abbinate a enunciati valutativi, rispetto a quelle attinenti a elementi
fattuali (i fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero di cui all’art. 2621 c civ.).
2.4. Un quarto e ultimo motivo è dedicato a criticare l’inosservanza di norme processuali poste a pena di nullità, con riguardo alla omessa trattazione orale del processo di appello, erroneamente negata dai giudici di secondo grado sul presupposto dell’inammissibilità della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., in un caso di rito abbreviato, senza tenere in conto, peraltro, che la citazione in giudizio è pervenuta con contenuti tali da lasciare intendere che il processo si sarebbe trattato con l’intervento personale dei difensori e delle parti.
E’ stata ammessa la trattazione orale per l’udienza del 15 ottobre 2025 con provvedimento della Presidente Titolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Anzitutto, va sciolto il nodo relativo all’ultimo motivo di ricorso che, avendo natura processuale e implicando eventuali nullità della sentenza, deve necessariamente essere esamiNOME in via preliminare rispetto agli altri argomenti di censura.
2.1. La difesa ritiene viziata da nullità la sentenza di appello che non ha proceduto alla celebrazione del giudizio con rito partecipato in presenza e alla rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa.
In particolare – secondo quanto può arguirsi dal ricorso, che, come si chiarirà meglio, è generico su tale secondo punto di critica – non si sarebbe dato corso alla rinnovazione istruttoria della testimonianza di NOME COGNOME, ex dipendente dell’azienda fallita e teste evocata nella motivazione della decisione di condanna, la quale, per quanto si evince dalla sentenza di secondo grado, stante l’assenza di indicazioni nel ricorso, si sarebbe contraddetta nelle dichiarazioni rese e non sarebbe attendibile.
La censura difensiva è generica e manifestamente infondata.
Anzitutto, sul piano formale, è accertata l’assenza di qualsiasi richiesta, da parte del ricorrente, di superare l’ordinario regime cartolare di trattazione del processo di appello, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, con l’art. 598-bis cod. proc. pen.
Per stessa ammissione della difesa, infatti, la richiesta è stata formulata in sede di conclusioni scritte e non, quindi, nei tempi e modi previsti dal regime di ordinaria
trattazione cartolare introdotto dall’art. 598-bis cod. proc. pen. per il giudizio i appello, con rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale.
Solo qualora una richiesta di tal fatta fosse stata avanzata, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato avrebbe avuto luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello richiesto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (in tema, tra le molte, Sez. 5, n. 35803 del 09/10/2025, G., Rv. 288681 – 01).
Nel caso di specie, invece, lo stesso ricorso ammette che non vi era stata alcuna rituale richiesta di trattazione orale da parte della difesa, la quale si richiama ad asseriti equivoci derivati dalla formulazione del decreto di citazione in appello, che l’avrebbero indotta a ritenere la forma orale di trattazione, del tutto generici e manifestamente privi di rilievo.
Se poi si intende riconnettere il vizio di nullità contestato all’omessa rinnovazione istruttoria, richiesta in sede di conclusioni scritte in vista dell’udienza con regime cartolare, ecco che, ancora una volta, il motivo di ricorso si rivela formulato in modo generico.
Quando si intenda contestare l’omesso esercizio del potere di rinnovazione istruttoria in appello, bisogna rappresentare, infatti, la necessità dell’integrazione di prova, in quanto si configura, in capo alla parte richiedente, un onere di specificità del motivo, destiNOME altrimenti, come nel caso di specie, a denunciare unicamente un’asserita violazione di legge o vizio di motivazione, in modo totalmente apodittico e soltanto con riguardo al presunto diritto a vedersi riconosciuta la rinnovazione istruttoria, neppure ben indicata quanto al teste da ascoltare e alle circostanze da provare con il richiesto, nuovo esame dibattimentale di appello.
Ed infatti, nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 229666 – 01).
E alla parte appellante, poi ricorrente, è richiesto un onere di allegazione, di indicazione, cioè, al giudice degli elementi di prova senza i quali si ritiene che non si possa decidere (Sez. 1, n. 320 del 17/12/1991, dep. 1992, Sacco, Rv. 191099), tanto da far ritenere impropria la sollecitazione per l’esercizio dell’attivit discrezionale di integrazione dell’istruttoria in funzione meramente critica del materiale già raccolto, e quindi ablatoria dei risultati raggiunti, giacché in tal caso
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si finirebbe con lo smentire quello che è il principio-guida dell’istituto della rinnovazione, vale a dire la presunzione di completezza dell’istruttoria compiuta nel primo grado di giudizio.
In via esemplificativa, può dirsi che la parte può domandare la nuova escussione di un teste già sentito, ma ciò, non sul generico rilievo della ritenuta sua inaffidabilità, ma solo in quanto si dimostri in modo inoppugnabile che su punti decisivi la deposizione da lui resa in precedenza è obiettivamente incompatibile con i dati pacificamente emergenti dall’istruttoria, sicché soltanto lui può fornire un’appagante spiegazione delle apparenti antinomie.
E lo stesso deve dirsi quando il supplemento di indagine si riferisca alla rinnovazione di perizie ovvero all’esigenza di ottenere dal perito chiarimenti ulteriori rispetto a quelli già forniti e presuntivamente considerati esaustivi.
Le stesse Sezioni Unite hanno fornito la cornice sistematica all’interno della quale i principi interpretativi già richiamati si iscrivono la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266820 – 01; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974 – 01).
Dall’eccezionalità dell’istituto della rinnovazione istruttoria in sede di giudizio di appello deriva, quale conseguenza speculare, un determinante onere di specificità del motivo di appello e, soprattutto, del motivo di ricorso, che è ciò che rileva in questa sede e ha valenza di inammissibilità assorbente.
Nella specie, il ricorrente non ha, invece, rappresentato chi fosse il teste le cui dichiarazioni fosse indispensabile rinnovare e per quali ragioni e circostanze, offrendo solo un cenno implicito al suo nominativo, evincibile dal richiamo trascritto di un passaggio motivazionale della sentenza impugnata, in cui si riportavano le argomentazioni del rigetto della Corte territoriale alla richiesta di rinnovazione della testimone COGNOME.
Ma i giudici di appello hanno ampiamente mostrato i passaggi essenziali della piattaforma probatoria, pur comprensiva delle dichiarazioni di tale teste, così implicitamente, e legittimamente, rivelando la ritenuta inutilità di un suo nuovo esame.
L’inammissibilità per genericità del motivo di ricorso è, dunque, evidente, al netto della considerazione – pur dotata di una certa rilevanza – che il ricorrente è stato ammesso al rito abbreviato, “in recupero” di un ingiustificato rigetto e all’esito del giudizio di primo grado: dunque, dopo l’esame dei testi in dibattimento.
E in ogni caso, nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all’esito di rito abbreviato, è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 – 02, secondo cui, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, il giudizio sulla rinnovazione deve tener conto della “novità” del dato probatorio).
3. Prima di analizzare i motivi di ricorso sul merito della condanna, occorre fornire un sintetico inquadramento dedicato al delitto di bancarotta societaria. L’art. 223, secondo comma, n. 1, legge fall. punisce gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di RAGIONE_SOCIALE dichiarate fallite, i quali hanno cagioNOME o concorso a cagionare, il dissesto della RAGIONE_SOCIALE, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621 e seguenti del codice civile.
La fattispecie si conforma come reato proprio (non esclusivo) o a “soggettività ristretta”, che richiede la partecipazione di almeno un soggetto rientrante nelle categorie codificate dalla norma.
In forza dell’art. 110 cod. pen., anche l’extraneus può concorrere nel reato con il soggetto qualificato fornendo un consapevole contributo morale (istigazione, determinazione, rafforzamento dell’altrui proposito criminoso) o materiale (predisposizione del bilancio falso) alla realizzazione dell’illecito, in presenza della necessaria componente soggettiva.
I reati societari specificamente indicati – i quali, a loro volta, sono reati propri – rappresentano un elemento costitutivo della fattispecie di bancarotta in esame (cfr. Sez. 5, n. 10160 del 13/02/2024, COGNOME, Rv. 286119, in motivazione, e Sez. 5, n. 37264 del 19/06/2023, Austa).
Il reato societario deve perfezionarsi in tutte le sue componenti oggettive e soggettive.
L’art. 223, secondo comma, n. 1, I. fall. prevede che si applichi alle persone specificamente indicate nel primo comma (vale a dire gli amministratori, direttori generali, liquidatori, sindaci di RAGIONE_SOCIALE dichiarate fallite) la pena prevista dal primo comma dell’art. 216, se hanno commesso alcuno dei “fatti” preveduti dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2628, 2630, comma primo, del codice civile.
Per “fatti” deve intendersi la “tipicità” del reato, vale a dire l’insieme degl elementi fattuali descritti dal legislatore nell’ambito di una singola disposizione incriminatrice, all’interno della quale, dunque, trova posto anche il dolo (vedi in motivazione Sez. 5 n. 28508 del 12/04/2013, COGNOME; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, COGNOME).
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Si tratta, infine, di un reato di evento, nel senso che, diversamente dalle ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria di cui al primo comma dell’art. 223 I. fall. che costituiscono reati di pericolo poiché seguono la tipicità dell’art. 216 I. fall. del cui richiamo si compongono – nella bancarotta impropria da reato societario il dissesto è evento naturalistico della fattispecie, che, come tale, deve essere causalmente ricollegabile al reato presupposto e investito del necessario coefficiente psicologico.
L’elemento oggettivo del delitto in esame è costituito dalla condotta dell’amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultare l’esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell’attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l’evento tipico di questa fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto (cfr., tra le altre, Sez. 5 n. 1754 del 20/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282537; Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 261759).
Sotto il profilo soggettivo la giurisprudenza di legittimità richiede una consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (così Sez. 5, n. 50489 del 16/05/2018, COGNOME, Rv. 274449; Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, COGNOME, Rv. 260356; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 261446; Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, COGNOME, Rv. 252804).
3.1. In tale contesto di inquadramento giurisprudenziale, le condotte ascritte al ricorrente e qualificate ai sensi dell’art. 223 I. fall. si inseriscono nelle dinamiche del fallimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarato il 29.03.2019, e imputano a COGNOME l’esposizione fraudolenta di fatti materiali non rispondenti al vero nei bilanci relativi agli esercizi dal 2014 al 2017, finalizzata a conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri e a trarre in inganno il pubblico.
In particolare, si imputa l’omessa indicazione di rilevanti e doverose svalutazioni e contabilizzazioni, che ha determiNOME l’alterazione in modo sensibile – e per il 2014 superiore alle soglie di rilevanza – della situazione economica, patrimonale e finanziaria della RAGIONE_SOCIALE, consentendo di continuare, così, l’attività di impresa in violazione dei doveri di cui agli artt. 2482-ter, 2484, 2486 cod. civ., cagionando il dissesto della RAGIONE_SOCIALE e aggravandolo fino a un disavanzo superiore a 1.100.000 euro.
Da qui, la condanna per il reato di cui al capo A, qualificato come bancarotta impropria da reato societario, e precisamente da falso in bilancio.
La Corte d’appello ha confermato la tesi del primo giudice, secondo cui, dalla relazione del curatore e dagli elementi di prova in atti, la perdita integrale del capitale sociale da parte della fallita doveva essere fatta risalire all’esercizio chiuso
al 31.12.2014, diversamente da quanto esposto dagli amministratori nei bilanci, sicché, nel periodo successivo, l’attività sociale era proseguita indebitamente senza l’assunzione delle doverose iniziative ex art. 2482-ter e ss. cod. civ.
La retrodatazione è stata basata sulla rettifica del valore nominale del credito vantato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, una RAGIONE_SOCIALE riconducibile all’imputato verso la quale questi aveva deciso di non azionare il recupero di 190.000 euro e che era stata posta in liquidazione già in data 31.05.2014, per ragioni evidenti.
Ecco il perché della desunta necessità doverosa di svalutazione del credito vantato dalla fallita (ai sensi dell’art. 2426, primo comma, n. 8, cod. civ. e dei criteri OIC 15), stante la prova evidente dell’insolvenza del debitore e della conseguente inesigibilità del credito, tanto più che quel debitore era una RAGIONE_SOCIALE riconducibile all’imputato, di cui egli, dunque, doveva conoscere le condizioni economiche.
La svalutazione avrebbe determiNOME un passaggio esiziale del patrimonio netto iscritto al bilancio 2014: da positivo a negativo, visto che si era dato atto di un valore attivo di patrimonio sociale pari a 160.768 euro.
Tale esito avrebbe imposto di agire ai sensi degli artt. 2482-ter, 2484 e 2485 cod. civ., con ricapitalizzazione, cosa che invece non fu fatta.
Di conseguenza, si sarebbero anche dovuti svalutare gli ulteriori crediti nei bilanci successivi.
Un’ulteriore incidenza negativa sulla valutazione patrimoniale sociale – e dunque un ulteriore indicatore della falsità del bilancio 2014 e di quelli successivi – è derivata, poi, dalla considerazione dell’omessa contabilizzazione di una serie di fatture e degli oneri relativi.
A giudizio delle sentenze di merito, per effetto delle omesse svalutazioni dei crediti e delle omesse contabilizzazioni dei debiti (fatture), furono falsamente rappresentati due elementi di composizione del patrimonio aziendale, con relativa alterazione della loro traduzione in bilancio in termini contabili, sì da alterare in modo apprezzabile il quadro d’insieme della RAGIONE_SOCIALE e da indurre in errore i destinatari del bilancio stesso, influenzando i creditori e le loro decisioni in termini di politica del credito o gestione delle forniture nei confronti della fallita.
L’imputato, in altre parole, secondo la ricostruzione puntuale dei giudici di merito, ha consapevolmente disatteso, discostandosene in modo arbitrario e ingiustificato, i criteri di valutazione di rischi e oneri normativamente fissati (dagli artt. 2424-bis cod. civ. e 2426, ottavo comma, cod. civ.) oltre che i criteri tecnici generalmente accettati (OIC 15 e OIC 31).
Sono stati ritenuti indicatori di fraudolenza della mancata indicazione in bilancio delle sopracitate svalutazioni e omissioni contabili:
la non considerata manifesta insolvenza del debitore RAGIONE_SOCIALE;
la svalutazione minimale degli altri crediti di portafoglio, effettuata in misura di gran lunga inferiore a quella che si sarebbe dovuta operare nell’esercizio della discrezionalità valutativa, anche secondo il consulente della difesa;
la natura palesemente probabile della passività legata ad una fattura per un debito con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la cui iscrizione era stata omessa in bilancio nonostante la creditrice avesse, in sede giudiziaria, ottenuto anche decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (in relazione a tale fattura i giudici hanno ritenuto priva di fondamento l’eccezione difensiva secondo cui si sperava nelle sorti dell’opposizione che, invece, data la natura esecutiva del decreto ingiuntivo, era verosimile che non avrebbe avuto successo).
L’elemento soggettivo doloso è stato tratto dagli indicatori di consapevolezza della falsità della rappresentazione dei fatti esposti in bilancio e in particolare dalla omessa svalutazione del credito vantato con una RAGIONE_SOCIALE sostanzialmente già in decozione, della quale il ricorrente non poteva non conoscere la situazione economica, dal momento che era anch’essa a lui riferibile.
Inoltre, sono state valorizzate in chiave accusatoria anche le indicazioni, ritenute determinanti, fornite dall’imputato al commercialista incaricato in merito alla redazione del bilancio.
3.2. A fronte di tali risultanze di prova, il secondo motivo di censura non riesce a evidenziare reali punti di illogicità della sentenza impugnata e si risolve in un tentativo di riscrivere l’analisi dei dati istruttori proposta dai giudici di appello.
Quanto al dolo delle omesse contabilizzazioni delle fatture a debito, ciò che rileva per l’analisi del comportamento dei vertici aziendali è la consapevolezza della situazione di ipervalutazione del credito.
Ebbene, il ricorrente risulta che abbia tentato di far apparire mancanti anche i debiti, parallelamente, per tenere in vita la RAGIONE_SOCIALE, oramai a patrimonio negativo. Nel frattempo, ha continuato ad operare sul mercato così da far lievitare il passivo, con aggravamento di esso e delle conseguenze del fallimento.
3.3. Anche il primo motivo di censura, dedicato a contestare il ruolo dell’imputato di amministratore di fatto, è destiNOME a scontrarsi inutilmente con un percorso motivazionale del provvedimento di secondo grado immune da criticità.
Si è spiegato, infatti, che la dimensione operativa gestoria dell’imputato, continuativa nel tempo, è emersa anche, comunque, come preminente rispetto all’incarico ricoperto dalla coamministratrice COGNOME, nei confronti della quale, in ogni caso, si è proceduto, sia pur separatamente.
Numerosi sono gli elementi elencati dalla sentenza impugnata per ricavare il ruolo sicuramente gestorio e di amministratore di fatto in capo al ricorrente; in
particolare, riveste rilievo la decisione ascrittagli di non azionare il recupero di un credito vantato dalla fallita per 190.000 euro nei confronti di una RAGIONE_SOCIALE sempre riferibile al ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE.
4. Il terzo motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha valutato congruo il trattamento sanzioNOMErio in relazione alla gravità complessiva della vicenda e all’indubbia, minima divaricazione esistente tra la pena inflitta e il minimo edittale (la pena base è stata determinata in anni 3 e mesi 9 di reclusione, cui è stata applicata la riduzione per le circostanze attenuanti generiche). Si tratta di argomenti adeguati a giustificare la scelta dosimetrica, cui il ricorso oppone assertivamente una valutazione di scarsa gravità dei fatti, lamentando anche il travisamento del motivo di appello riferito alla minore intensità della volontà criminale che sottenderebbe il falso valutativo da quello materiale in bilancio, di cui, tuttavia, non si rinviene traccia, poiché legittimamente la Corte di appello ha optato per leggere le ragioni difensive in una chiave che, di fondo, puntava nuovamente a sostenere la tesi che le “valutazioni” ritenute false erano invece plausibile scelta contabile e imprenditoriale.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15 ottobre 2025.