Bancarotta e Danno Rilevante: Quando le Attenuanti non Bastano
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un caso di bancarotta fraudolenta, offrendo importanti chiarimenti sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. La decisione sottolinea i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito del giudice, in particolare riguardo la concessione delle attenuanti generiche e la loro comparazione con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprenderne la portata.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un imprenditore, riconosciuto come amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata poi dichiarata fallita. L’imprenditore era stato condannato in primo grado e la sua responsabilità penale era stata confermata in appello per reati di bancarotta fraudolenta. La Corte d’Appello aveva riformato la pena, ma confermato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l’aggravante del danno patrimoniale di notevole gravità.
Contro questa decisione, l’imprenditore ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha contestato la sentenza d’appello su due fronti:
Contestazione dell’Aggravante del Danno Patrimoniale
Il primo motivo di ricorso criticava il riconoscimento dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. Secondo la difesa, la sentenza impugnata non avrebbe motivato adeguatamente l’elevata consistenza del danno, né avrebbe considerato le risultanze di una consulenza tecnica di parte che indicava valori differenti. Inoltre, si lamentava la mancata valorizzazione della scelta della curatela fallimentare di non costituirsi parte civile, a seguito di accordi transattivi raggiunti con l’imputato.
Il Giudizio di Equivalenza tra Circostanze
Con il secondo motivo, l’imprenditore lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l’aggravante. La difesa sosteneva che le attenuanti avrebbero dovuto prevalere, portando a una pena più mite, e che la decisione della Corte d’Appello di ritenerle semplicemente equivalenti non fosse supportata da una motivazione sufficiente.
L’Analisi della Cassazione sulla Bancarotta
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambi i motivi. Gli Ermellini hanno ritenuto le argomentazioni della difesa generiche e manifestamente infondate.
Sul primo punto, la Corte ha osservato che le censure erano una mera riproposizione di argomenti già discussi e congruamente respinti dal giudice d’appello. La sentenza impugnata, infatti, aveva fatto esplicito riferimento all'”entità rilevante delle somme distratte e sottratte alla massa creditoria”, un dato ritenuto oggettivamente verificabile e sufficiente a integrare l’aggravante.
Ancora più netta è stata la posizione della Corte sul secondo motivo. È stato ribadito un principio consolidato: il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al controllo della Corte di Cassazione, a meno che non sia frutto di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario. La Corte d’Appello aveva logicamente motivato la sua scelta di optare per l’equivalenza, ritenendola la soluzione più adeguata a garantire una pena congrua.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha specificato che la motivazione della Corte d’Appello era corretta e sufficiente. Quest’ultima aveva infatti basato il giudizio di equivalenza su una pluralità di elementi negativi: la gravità intrinseca dei fatti, la reiterazione delle condotte illecite, l’intensità del dolo e l’ammissione solo parziale dei fatti da parte dell’imputato. In questo contesto, il parziale ristoro economico derivante dalle transazioni con la curatela è stato ritenuto, correttamente secondo la Cassazione, recessivo e non sufficiente a giustificare la prevalenza delle attenuanti.
In sostanza, il ricorso è stato giudicato un tentativo di ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda, compito che esula dalle funzioni del giudice di legittimità. Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che le valutazioni del giudice di merito sul quantum della pena e sul bilanciamento delle circostanze godono di un’ampia discrezionalità. Per ottenere una riforma di tali decisioni in Cassazione, non è sufficiente prospettare una diversa interpretazione degli elementi fattuali, ma è necessario dimostrare un vizio logico grave e manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. Per i professionisti e gli imputati, ciò significa che le questioni relative alla gravità del danno e alla concessione delle attenuanti devono essere argomentate in modo solido e convincente già nei primi due gradi di giudizio, poiché le possibilità di rimetterle in discussione in sede di legittimità sono estremamente limitate.
Perché la Cassazione ha respinto il motivo di ricorso sull’aggravante del danno patrimoniale?
La Corte ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, poiché riproponeva questioni già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello, la quale aveva basato la sua decisione sull’oggettiva e rilevante entità delle somme sottratte ai creditori.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di modificare il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti?
No, non è possibile chiedere una nuova valutazione nel merito. La Cassazione può intervenire solo se la decisione del giudice precedente è palesemente illogica, arbitraria o priva di motivazione, ma non può sostituire la propria valutazione discrezionale a quella del giudice di merito.
Un accordo transattivo con la curatela fallimentare garantisce la prevalenza delle attenuanti?
No, non la garantisce. Come chiarito in questa ordinanza, un parziale ristoro del danno può essere considerato recessivo rispetto ad altri elementi negativi, come la gravità dei fatti, l’intensità del dolo e la reiterazione delle condotte, non essendo quindi sufficiente, da solo, a determinare la prevalenza delle attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1279 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1279 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
– Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bari che ne aveva affermato la penale responsabilità per il delitto di cui all’art. 110 cod. pen. e 219, 223, primo comma e secondo comma, n. 2, e 216, primo comma, n. 2 legge fall., commesso quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita, ha rideterminato la pena a lui inflitta nella misura ritenuta di giustiz avendo confermato il concorso di attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ritenuto in primo grado;
– Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, poiché nel testo della sentenza impugnata non vi sarebbe accenno alla elevata consistenza del danno patrimoniale in ipotesi arrecato al ceto creditorio, né vi sarebbe menzione del corposo discostamento dei valori asseritannente distratti rispetto al quantum enucleato nell’imputazione rilevato dal consulente della difesa, né sarebbe stata data rilevanza alla mancata costituzione di parte civile della curatela fallimentare, motivata dal raggiungimento di due accordi transattivi con il RAGIONE_SOCIALE e con una società riconducibile – è generico e manifestamente infondato, perché poggiato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e congruamente ritenute infondate dal giudice del gravame, in armonia con la costante giurisprudenza di legittimità (pag. 7, ove vi è riferimento all’entità rilevante delle somme distratte e sottratte alla massa creditoria, oggettivamente rilevabile);
– Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione del giudizio di equivalenza in luogo dell’invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante di cui all’art. 219, primo comma, legge fall. – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), e ritenendosi logicamente corretta la motivazione offerta dalla Corte di appello, che fa riferimento – reputando appropriatamente recessivo, ai fini dell’invocato giudizio di prevalenza, il parziale ristoro riveniente dalle transazioni intercorse con la curatela del fallimento – alla
gravità dei fatti, alla reiterazione delle condotte, all’intensità del dolo ed all ammissione solo parziale dei fatti, che per di più emergevano dal compendio probatorio a prescindere dalle dichiarazioni rese;
-Considerato che nulla di decisivo aggiunga la memoria difensiva depositata dal ricorrente in data 14 novembre 2025;
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2025.