Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8105 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8105 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
NOME, nato in GERMANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 12/06/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena e per il rigetto, nel resto, del ricorso; sentito il difensore;
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–NOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata del 12 giugno 2025, la Corte d’appello di Torino ha, esclusa l’aggravante di cui all’art. 219, co.l. L.F. e concesse le attenuanti generiche prevalenti, riformato solo in riferimento al trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di Alessandria in data 12 aprile 2023, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di NOME COGNOME – in concorso con altri separatamente giudicati – per i reati di bancarotta patrimoniale e documentale, al medesimo ascritti ai capi a), a-ter) e b) della rubrica, nella qualità di amministratore di “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarata fallita il 27 gennaio 2014.
Avverso la sentenza indicata della Corte d’appello di Torino ha proposto ricorso l’imputato, con atto a firma del difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure a sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., ai quali antepone la ricostruzione dei fatti e del giudizi di merito.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi degli artt. 216, 217, 223 RD 267/42, 40, 110 cod. pen., 2381 e 2476 cod. civ., 111 Cost. e 6 CEDU in riferimento ai presupposti dell’affermazione di responsabilità a titolo di concorso omissivo.
Premesso che il ricorrente ha sempre negato di aver svolto un ruolo gestorio all’interno della società, né di essere stato consapevole dell’attività distrattiva posta in essere dal coimputato COGNOME, evidenzia la difesa come la Corte d’appello abbia respinto il primo motivo di gravame, con il quale si contestava la ritenuta sussistenza del dolo eventuale di concorso omissivo, attraverso una motivazione elusiva, in violazione della giurisprudenza di legittimità, che reputa configurato il dovere di agire informato solo laddove risulti dimostrato che l’agente avesse la capacità ed il potere di agire e che l’omissione abbia assunto una rilevante incidenza causale nella commissione del reato. Sul punto, la Corte d’appello, con l’affermare che la difesa contesterebbe l’interpretazione e non la ricostruzione del fatto, ha assunto come l’imputato, amministratore della fallita, fosse pienamente consapevole del ruolo svolto dall’amministratore di fatto, in tal guisa ricorrendo ad una motivazione apodittica, senza farsi carico della decisiva questione del se il medesimo COGNOME, socio di minoranza e formalmente presidente del CDA, fosse munito di un effettivo potere gestorio, tale da consentirgli di accertare ed ostacolare le distrazioni poste in essere dal coimputato COGNOME; questione posta con l’appello e rimasta sostanzialmente ignorata, anche in riferimento a specifiche circostanze dedotte, quali: la mancata
conoscenza del verbale in data 30 aprile 2011, sottoscritto con la smartcard in uso ad altro coimputato; le dichiarazioni rese dalla dipendente COGNOME che, pur riconducendo al ricorrente il ruolo di amministratore, aveva altresì affermato che il medesimo non esercitava alcun potere gestorio. Per altro verso, la Corte di merito è incorsa nel travisamento della prova in riferimento alle predette dichiarazioni della COGNOME, omettendo di valorizzare le circostanze relative all’assenza di un’effettiva gestione, ed ha ignorato i contratti di locazione, riconducibili al COGNOME.
Da tanto, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 216, 217, 223 RD 267/42 in riferimento agli artt. 40, 110 cod. pen. e, al contempo, ravvisa il vizio della motivazione per non avere le cesure proposte trovato adeguata confutazione.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi degli artt. 216, 217, 223 RD 267/42, 40, 110 cod. pen., 2381 e 2476 cod. civ., 111 Cost. e 6 CEDU in riferimento all’elemento soggettivo del reato.
A fronte delle censure proposte con il terzo motivo d’appello, volte a contestare il ritenuto dolo eventuale, la Corte di merito non ha preso posizione, reputando – in relazione al reato sub b) – che la sottoscrizione di cinque assegni in bianco dimostrasse la consapevolezza della propria qualifica di amministratore e la responsabilità per le contestate distrazioni, rispondendo a regole di diligenza, prudenza e corretta amministrazione che l’amministratore sottoscriva un assegno solo dopo aver avuto conoscenza dell’assegno pagato, del beneficiario e delle ragioni che sottostanno al pagamento, in tal modo sviluppando una motivazione incoerente poiché:
-Estende il dolo del reato sub b) alle ulteriori fattispecie;
-Svolge una petizione di principio laddove ricava dalla sottoscrizione di cinque assegni – ed a fronte di ulteriori tredici titolo apocrifi – l’affidamento dell’imputato;
-Richiama la violazione di regole di diligenza, prudenza e corretta amministrazione facendone derivare impropriamente un dovere di controllo e costruendo un comportamento colposo, inidoneo a sostenere la tesi del dolo;
in tal modo risolvendo la prova del dolo nella posizione di garanzia, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 33582 del 13 settembre 2022) in tema di responsabilità degli amministratori sprovvisti di deleghe, senza farsi carico di fatti storici incontestati, quali:
-La condotta commerciale irreprensibile finchè il COGNOME ha avuto il controllo della società;
L’impegno del medesimo a capitalizzare la società mediante ingresso di nuovi soci, ai quali ha offerto la cessione gratuita delle quote a fronte dell’assunzione dell’impegno ad estinguere i debiti attraverso un preliminare, mentre l’ingresso nella società del COGNOME ne determinava l’esautorazione;
La consegna di soli cinque assegni, del tutto legittima e neutra;
L’immediata denuncia, una volta emersa la reale situazione economica
della società, ormai controllata dal COGNOME, nel suo esclusivo interesse; con conseguente sussistenza delle denunciate violazioni.
2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi degli artt. 216, 217, 223 RD 267/42, 40, 110 cod. pen., 2381 e 2476 cod. civ., 111 Cost. e 6 CEDU in riferimento all’elemento soggettivo del reato di cui al capo b).
Anche al riguardo, il ricorrente espone che le censure svolte con l’appello riguardo la paternità – contestata – degli assegni risultati riferibili alla società, e c i testi COGNOME e COGNOME riconducevano al COGNOME, sono state ingiustificatamente ignorate, in considerazione della ridotta attendibilità della perizia grafica svolta su fotocopie, del ragionamento circolare esposto in relazione alla sottoscrizione di cinque assegni messi a disposizione del coimputato, della svalutazione della circostanza che ben tredici assegni sono risultati sottoscritti con firma apocrifa del ricorrente, della monetizzazione dei predetti titoli presso la ditta apparentemente beneficiaria, RAGIONE_SOCIALE, presso cui il COGNOME svolgeva il ruolo di amministratore di fatto.
Alla stregua di tanto, il ricorrente denuncia la violazione di legge riguardo l’accertamento del dolo; il vizio della motivazione in relazione all’omessa presa in carico di specifiche censure ed all’illogicità e contraddittorietà degli assunti, nonché l’omessa assunzione di prova decisiva, ai sensi dell’art. 606, lett. d) cod. proc. pen., in ragione del diniego di perizia grafica collegiale.
2.4. Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi degli artt. 216, 217, 223 RD 267/42, 40, 110 cod. pen., 2381 e 2476 cod. civ., 111 Cost. e 6 CEDU in riferimento all’estraneità del ricorrente dai reati di cui ai capi a) e a-ter).
Premette il ricorrente che, con l’appello, erano state avversate le condotte contestate ai capi a) – distrazione della somma di euro 287.210,23, di cui euro 86.156,77 mediante indebita restituzione di finanziamento soci ed euro 201.653,25 di saldo cassa, desunto da annotazioni del liquidatore COGNOME del 31 dicembre 2012 – e a-ter) falsa appostazione della stessa somma di euro 201.653,25 siccome inesistente e tale da configurare bancarotta documentale – assumendo che:
l’indebita restituzione di finanziamento soci, pari ad euro 86.156,77, costituisse bancarotta preferenziale;
non vi fosse prova di alcun atto di distrazione riferibile all’imputato;
l’incompatibilità tra l’ipotesi di distrazione della somma di euro 201.653,25, in quanto risultante dalla contabilità e, allo stesso tempo, la ritenuta inattendibilità delle medesime scritture.
Anche al riguardo, la sentenza impugnata ha reso una motivazione illogica, omettendo di sciogliere i nodi proposti con l’appello e di confrontarsi con la data delle dimissioni dell’imputato, nell’aprile 2012, rispetto alle appostazioni contabili dei prelievi, effettuate dal liquidatore solo il 31 dicembre 2021.
2.5. Con il quinto motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi degli artt. 114 cod. pen., 111 Cost. e 6 CEDU per avere la Corte d’appello del tutto ignorato la richiesta di applicazione dell’attenuante della partecipazione di minima importanza.
2.6. Con il sesto motivo, deduce violazione di legge in riferimento al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, statuito nonostante l’intervenuta abolitio criminis dell’unico precedente (art. 8, comma secondo, I. 15 dicembre 1972, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 43/1997) inscritto nel certificato penale dell’imputato.
Con la requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha anticipato le conclusioni, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla concessione all’imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena e per il rigetto, nel resto, del ricorso.
Con istanza tempestivamente depositata, il difensore ha richiesto la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
1.11 nucleo essenziale delle plurime censure del ricorrente si incentra sulla contestazione dell’effettività del ruolo gestorio dell’imputato, amministratore della società fallita sino all’aprile del 2012. Intorno al tema, ampiamente affrontato
nell’atto d’appello, si declinano le doglianze svolte nel ricorso all’odierno vaglio, che sviluppano vizi della motivazione, sub specie di omissioni, illogicità, contraddittorietà e travisamenti, e prospettano violazione della legge penale.
Conviene, pertanto, enunciare ab initio le coordinate ermeneutiche entro le quali inquadrare la questione.
1.1. I reati “propri” di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale sono attribuiti a NOME COGNOME, in concorso con altri, nella qualità di consigliere e presidente del Consiglio di amministrazione della fallita sino al 29 maggio 2012.
Il giudice di merito ha ricostruito la responsabilità del ricorrente in termini omissivi, facendo leva sulla mancata attivazione dei poteri di vigilanza e controllo rispetto all’impedimento delle azioni illecite compiute dall’amministratore di fatto, NOME COGNOME, separatamente giudicato.
La sentenza impugnata non ha compiuto, tuttavia, alcuna specifica verifica circa i poteri effettivamente spettanti ed esercitati dal ricorrente, avuto riguardo alla contestualizzazione delle condotte illecite tenute dall’amministratore di fatto e in rapporto alle concrete modalità di funzionamento dell’organo gestorio, nonché l’indagine sul dolo di concorso.
1.2. È utile ripercorre le coordinate normative e giurisprudenziali in cui si inquadra la fattispecie in rassegna, seguendo il limpido percorso argomentativo espresso da Sez. 5, n. 250 del 4 dicembre 2025, COGNOME.
1.2.1. La responsabilità omissiva impropria fonda sulla clausola di equivalenza di cui all’art. 40, comma secondo, cod. pen. e dalla combinazione di quest’ultima con la norma di parte speciale che prevede la fattispecie incriminatrice commissiva. Il modello del concorso omissivo nell’altrui reato commissivo deriva, a sua volta, dall’ulteriore combinazione con la previsione dell’art. 110 cod. pen., con la conseguenza per cui l’evento indicato dall’art. 40, comma secondo, è rappresentato dal fatto criminoso di un terzo.
Nella delineata prospettiva, gli elementi caratterizzanti del concorso omissivo nell’altrui reato commissivo sono costituiti dalla sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l’altrui reato, che impone un’indagine su fonte e ambito della posizione di garanzia; dalla condotta omissiva; dal nesso causale tra contegno omissivo del garante e l’altrui condotta illecita, verificato attraverso il criterio controfattuale de c.d. condotta alternativa lecita; dal dolo di concorso.
La posizione di garanzia, che discende da uno speciale vincolo di protezione, presuppone un dovere impeditivo fondato su base legale e che deve essere caratterizzato da un effettivo potere di controllo sul processo di produzione dell’evento: «In tale ottica, assumono rilevanza non solo i poteri c.d. “direttamente
impeditivi” – ossia implicanti interventi autonomamente risolutivi o, per così dire, di arresto potestativo del processo causale – ma anche quelli “indirettamente impeditivi”, poteri cioè idonei ad avviare una sequenza procedimentale in cui la modifica diretta della realtà fattuale può determinarsi solamente in seguito al coinvolgimento, all’interno di una procedura predeterminata dalla legge, di soggetti diversi ed ulteriori rispetto a coloro che ne sono titolari, i quali potranno compiere le necessarie attività di neutralizzazione delle altrui condotte delittuose. E ciò in quanto – come osserva attenta dottrina – nell’ambito di sistemi di tutela articolati, occorre riconoscere capacità impeditiva anche a snodi di un percorso relazionale multifase idoneo, nel suo complesso, a prevenire l’evento. Si tratta, cioè, di leggere il potere di allerta come stimolo di una procedura nella quale altri soggetti sono investiti della decisione finale»; e siffatta indagine deve essere tenuta rigorosamente distinta dall’accertamento della causalità dell’omissione nel caso singolo: non si deve, cioè, cadere nell’equivoco di sovrapporre e confondere i due piani, riconnettendo automaticamente all’inerzia del garante la causazione dell’evento; occorre, piuttosto, accertare, secondo i consueti canoni, l’efficienza causale del comportamento omesso rispetto all’evento reato commesso dagli amministratori, dovendosi intendere la causalità qui in rilievo alla stregua della tipica causalità concorsuale.
Ha specificato il precedente in rassegna che «Non si deve, allora, verificare se sostituendo la condotta violativa dell’obbligo di impedimento con quella doverosa il reato commesso dagli amministratori non si sarebbe verificato con certezza o con elevata probabilità logica (secondo le acquisizioni ormai sedimentate in tema di causalità omissiva e con dizionalistica pura), ma va accertato se la condotta omissiva del garante abbia concretamente agevolato la realizzazione dell’altrui illecito, che, in ipotesi, si sarebbe comunque potuto verificare sebbene con diverse e più difficoltose modalità di realizzazione. Il nesso di causalità andrà escluso tutte le volte in cui la condotta doverosa non avrebbe avuto alcuna capacità di incidere sulla commissione dell’altrui illecito. Ciò implica, a carico del giudice, il compito di individuare: i carat del singolo fatto-reato nelle sue espressioni concrete e nelle sue specifiche modalità attuative; la fonte dell’obbligo di attivarsi; la sussistenza e la “forza” di un correlativ potere impeditivo riferito a quella tipologia di eventi; la configurabilità del nesso di causalità sulla scorta del giudizio contro fattuale appena delineato».
1.2.2. Tanto premesso, va qui evidenziato come i reati oggetto di addebito siano puniti a titolo di dolo generico.
Secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, non è ammissibile il concorso colposo nel delitto doloso, in assenza di una espressa previsione normativa, non ravvisabile nell’art. 113 cod. pen. che contempla
esclusivamente la cooperazione colposa nel delitto colposo; ne consegue che nei delitti la condotta colposa che accede al fatto principale doloso è punibile solo in via autonoma, a condizione che integri una fattispecie colposa espressamente prevista dall’ordinamento (così in tema di bancarotta Sez. 5, n. 57006 del 05/10/2018, COGNOME, Rv. 274626 – 02; cfr. in generale sul tema Sez. 4, n. 7032 del 19/07/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276624 – 01; Sez. 6, n. 22280 del 07/03/2024, COGNOME, Rv. 286614 – 02).
Ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’amministratore formale deve essere, quindi, dimostrato, anche per via indiziarla, il dolo che deve investire la “propria” condotta di omissione, ma che implica anche la consapevolezza dell’altrui fatto-reato con adesione all’attuazione di esso.
1.2.3. Circa il contenuto del dolo della bancarotta fraudolenta documentale nell’ipotesi in cui il reato sia imputato all’amministratore formale, è utile ricostruir le linee guida elaborate nel tempo da questa Corte sul tema, ripercorrendo quanto affermato da Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta.
È pacifico che l’assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l’automatica esenzione dell’amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi è il diretto destinatario ex art. 2392 cod. civ. dell’obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754): qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull’operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all’art. 40 comma 2 cod. pen., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133).
Se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l’amministratore solo “formale”, non può, tuttavia, altrettanto automaticamente, affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell’integrazione dell’elemento materiale del reato.
In siffatta prospettiva, questa Corte richiede la necessaria dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta, della consapevolezza dell’altrui condotta, violandosi, altrimenti, il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, COGNOME, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n.
40176 del 02/07/2018, COGNOME, n. m.; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, COGNOME, n. m.; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, NOME, n. m.).
A tal fine non occorre che l’amministratore formale abbia perseguito e condiviso, in una unità di intenti con l’amministratore di fatto, il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, ma è necessario che il primo, nell’abdicare agli obblighi da cui è gravato, sia consapevole dello scopo perseguito dall’effettivo gestore e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada (cfr. Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone, Rv. 286640 – 01).
Sul piano della prova, se è vero che l’assunzione solo formale della carica costituisce un importante indizio della configurabilità del dolo richiesto per la sussistenza del reato menzionato e che, in alcuni casi, per le concrete circostanze in cui è avvenuta, l’indizio può trasformarsi in prova diretta dell’elemento psicologico tipico, nondimeno è l’analisi delle circostanze concrete del fatto che possono restituire la prova della componente rappresentativa del dolo ed è dunque compito del giudice rifuggire da rigidi automatismi probatori, evidenziando le specifiche ragioni per cui sia possibile ritenere, nei termini indicati, che l’amministratore formale abbia consapevolmente concorso, anche in forma omissiva, nella realizzazione del reato.
1.2.4. L’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è rappresentato dal dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022, COGNOME, Rv. 284175 – 01Sez. 5, n. 26399 del 05/03/2014, COGNOME, Rv. 260215 – 01) purché esaminato secondo le direttrici tracciate dalla pronuncia delle Sezioni Unite Espenhahn (n. 38343 del 24/04/2014) intervenuta proprio sul tema dei rapporti tra dolo eventuale e colpa cosciente, rimarcando la centralità, nel primo, della dimensione volitiva dell’elemento soggettivo del reato.
Nella prospettiva tracciata dalle Sezioni Unite, ai fini della configurabilità del dolo eventuale, è dirimente «un atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all’evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta della propria condotta», sicché riveste decisivo rilievo che «si faccia riferimento ad un reale atteggiamento psichico che, sulla base di una chiara visione delle cose e delle prospettive della propria condotta, esprima una scelta razionale; e, soprattutto, che esso sia rapportato allo specifico evento lesivo ed implichi ponderata, consapevole adesione ad esso, per il caso che abbia a realizzarsi».
Tenuto conto delle richiamate coordinate interpretative, deve convenirsi con il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata risulti carente su tutti gli snodi fondamentali sopra ripercorsi.
Invero, a fronte di un atto di appello che censurava in termini specifici ed analitici la riferibilità soggettiva dei fatti al ricorrente, la sentenza impugnata si limitata a ritenere sussistente la responsabilità concorsuale di COGNOME sulla scorta di valutazioni astratte, disancorate da un effettivo apprezzamento del caso concreto.
2.1. In particolare, quanto alla bancarotta documentale sub b), la deduzione dell’appellante volta, da un lato, a segnalare come le appostazioni contabili di cui si assume l’inattendibilità siano state operate dal liquidatore in epoca successiva alla dismissione della carica del ricorrente e che le stesse si pongono in insanabile contrasto logico con la contestazione distrattiva delle medesime somme, è rimasta del tutto irrisolta nella sentenza impugnata, che ha ignorato il decisivo rilievo difensivo, reputando corretta l’operazione contabile del liquidatore, ma, al tempo stesso, attribuendo all’imputato la falsa registrazione del saldo, replicando una vistosa fallacia argomentativa che pregiudica ex se l’intera ratio decidendi.
2.2. Quanto all’effettiva esplicazione della posizione di garanzia, la sentenza impugnata da un lato ha adottato un criterio puramente astratto, risolvendo l’obbligo di impedire l’evento-reato nella mera qualifica soggettiva e, per altro verso, ha enfatizzato oltremodo solo parte di quanto testualmente affermato dalla teste COGNOME, ritenuta decisiva sul punto, senza confutare le censure difensive svolte al riguardo, che avevano evidenziato come la stessa avesse riconosciuto che COGNOME di fatto operava come un qualunque dipendente: “faceva semplicemente il venditore … per quanto riguarda la contabilità ci pensavano COGNOME, COGNOME e COGNOME, NOME COGNOME si occupava semplicemente della vendita delle moto o parlare con i fornitori”.
E’ mancata, in altri termini, la necessaria verifica di contesto, che non può prescindere dalla specifica disamina delle operazioni reputate distrattive, in riferimento alle parti delle operazioni, al collegamento con i coimputati dei beneficiari ed al profitto avuto di mira.
Né la sentenza ha affrontato e risolto il tema delle appostazioni contabili reputate inattendibili, ed anzi volte ad occultare flussi finanziari che hanno depauperato la società, che, nella prospettazione difensiva, sarebbero state operate da altri soggetti, peraltro successivamente alla dismissione della carica da parte del COGNOME.
2.3. In riferimento, infine, alle distrazioni sub b), l’argomentazione resa nella sentenza impugnata si riduce ad una mera petizione di principio, che trascura gli elementi decisivi prospettati dalla difesa in ordine all’attribuzione alla paternità di
COGNOME degli assegni, pacificamente utilizzati da COGNOME, contestata anche per non essere stata espletata perizia grafica, in presenza della dimostrata falsificazione della gran parte dei titoli da parte di COGNOME; elementi decisivi sul punto della causalità omissiva e del dolo di concorso, risolto mediante l’improprio riferimento ad un coefficiente soggettivo meramente colposo.
In conclusione, la Corte d’appello si è prodotta in una minuziosa ricognizione delle fonti di prova, senza tuttavia farsi carico di replicare alle obiezioni difensive, finendo per radicare la responsabilità del ricorrente sul mero ruolo formale, senza esplorare alcuno dei temi posti dalla difesa in ordine alla conoscenza delle operazioni illecite poste in essere dall’amministratore di fatto e, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, della riferibilità o meno al ricorrente di appostazioni che, ove reputate inattendibili o mendaci, escludono in re ipsa la sostenibilità della distrazione delle medesime utilità annotate.
I giudici di merito non hanno, infine, chiarito quali fossero i compiti effettivamente svolti dall’imputato, né si sono misurati con la circostanza che le operazioni distrattive sembrano essere andate a esclusivo vantaggio dell’amministratore di fatto COGNOME.
Ne discende che, in accoglimento dei motivi sulla responsabilità – che assorbono, senza precluderne l’esame, le ulteriori censure – la sentenza impugnata deve essere annullata perché la Corte di merito, in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione dei principi enunciati, proceda a nuovo esame.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026
Il Consigliere estensore