Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9158 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9158 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a San Giuseppe Jato il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 18/03/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria di replica dell’AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento della impugnazione. GLYPH
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata il giorno 18 ottobre 2021 la Corte d’appello di Bologna, salvo ridurre la durata delle pene accessorie fallimentari, confermava la decisione del Tribunale di Bologna in data 25 ottobre 2016, che aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di anni quattro di reclusione, avendoli ritenuti responsabili dei reati di cui agli art. 223, primo comma (capo 3) e secondo comma, n. 1, I. fall. (capo 2), quali amministratori della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 11 ottobre 2007.
Nell’interesse degli imputati venivano proposti ricorsi per cassazione, affidati a cinque comuni motivi. Con il primo si lamentavano vizi motivazionali e violazione di legge con riferimento al fatto che il decreto di citazione relativo al giudizio d’appello aveva qualificato l’udienza del 18 ottobre 2021 come dibattimentale, senza alcuno specifico avviso indirizzato all’imputato, finalizzato a sollecitare, in caso di interesse alla trattazione orale, la presentazione della richiesta di cui all’art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020. Con il secondo motivo si deducevano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui al capo 3) osservando che il COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, in data 4 luglio 2006, aveva concesso in affitto alla RAGIONE_SOCIALE l’intero complesso aziendale, escluso un ramo d’azienda, per poi, in data 2 agosto 2006, cedere le proprie quote della società affittuaria, della quale era divenuta socia maggioritaria la RAGIONE_SOCIALE, le cui quote erano di proprietà di NOME COGNOME. Quest’ultimo, a seguito delle dimissioni della COGNOME dalla carica di amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, era divenuto il legale rappresentante di quest’ultima società. Poco dopo la RAGIONE_SOCIALE avrebbe ceduto alla RAGIONE_SOCIALE due rami d’azienda; tuttavia, l’COGNOME non solo non aveva pagato al COGNOME il corrispettivo delle quote di RAGIONE_SOCIALE, ma neppure aveva liberato il COGNOME e la COGNOME dalle obbligazioni di garanzia nei confronti del ceto bancario. D’altra parte, RAGIONE_SOCIALE aveva pagato solo in minima parte i corrispettivi previsti dai contratti di affitto e di cessione d’azienda. In ta contesto, sostenevano i ricorrenti, non si era realizzata alcuna distrazione e, alla luce dell’art. 2560 cod. civ., nessun pregiudizio per i creditori. D’altra parte, neppure era configurabile l’elemento soggettivo del reato. Con il terzo motivo si Corte di Cassazione – copia non ufficiale
lamentavano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2), osservando che la capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo era avvenuta nell’osservanza delle norme del codice civile e dei principi contabili: d’altra parte, neppure era stato dimostrato che essa avesse concorso a cagionare il dissesto. Con il quarto motivo si deducevano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all’affermazione di responsabilità della COGNOME, per carenza dell’elemento soggettivo del reato, avendo la medesima imputata sempre svolto il ruolo di casalinga. Con il quinto motivo si lamentavano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti contestati come bancarotta semplice; con il sesto motivo, infine, si deducevano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del danno di lieve entità.
La Quinta Sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 17836 del 2 marzo 2023 accoglieva i ricorsi limitatamente al quarto motivo riguardante la sola posizione di NOME COGNOME, rigettando le impugnazioni nel resto.
3.1. In particolare, per quanto di interesse in questa sede, la Corte di legittimità osservava che detto motivo, indipendentemente dalla rubrica che menzionava il solo capo 2), riguardava la posizione della COGNOME come mera amministratrice di facciata. Inoltre, la sentenza ricordava che in tema di bancarotta fraudolenta, la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita (cosiddetto “testa di legno”), richiede la dimostrazione della consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166 01), nel senso che deve emergere la percepibilità di “segnali di allarme” inequivocabili dai quali desumere l’accettazione – secondo i criteri propri del dolo eventuale – del verificarsi dell’evento illecito e, dall’altro, della volontà – ne forma del dolo indiretto – di non attivarsi per scongiurare detto evento. (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, C., Rv. 273925 – 04).
3.2. Ciò posto, la Corte di cassazione evidenziava che i dati valorizzati dalla sentenza della Corte di appello riguardavano le condotte formalmente realizzate dalla ricorrente, ma non dimostravano l’esistenza di dati fattuali di allarme. Per tale ragione, quindi, la sentenza impugnata veniva annullata con rinvio per nuovo
esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna relativamente alla sola posizione della imputata.
3.3. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alle contestate aggravanti, rideterminava la pena inflitta a NOME COGNOME nella misura di anni tre di reclusione, riducendo la durata delle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, I. fall. ad anni tre, confermando per il resto la sentenza di primo grado.
Avverso tale decisione l’imputata, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
4.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 627, 192, 530 e 533 del codice di rito con conseguente violazione del giudicato interno ed errata valutazione delle prove anche per travisamento del fatto, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, l’imputata osserva che la Corte del rinvio ha posto in dubbio che lei fosse un semplice amministratore di facciata (c.d. ‘testa di legno’) violando in tal modo il giudicato interno formatosi a seguito della sentenza di annullamento. Inoltre, evidenzia che la Corte di appello ha omesso di spiegare le ragioni per le quali l’odierna ricorrente fosse consapevole dei disegni criminosi e avesse percepito i segnali di allarme che poi avrebbero determinato il fallimento, trattandosi di una semplice casalinga, di talché non vi era la prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
4.2. Con il secondo motivo NOME COGNOME deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 69 cod. pen. ed il vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogico rispetto al mancato riconoscimento, in via prevalent, delle circostanze attenuanti generiche. Al riguardo osserva che la Corte territoriale, nel formulare il contestato giudizio di equivalenza, ha omesso di considerare che nessun bene è stato distratto dal patrimonio della società fallita, che l’imputata ha solo sottoscritto il contratto di affitto di azienda, che ha oltre ottanta anni di età, c
non annovera altri precedenti penali e che, in ipotesi di concessione delle attenuanti innominate come prevalenti, il reato si sarebbe già prescritto.
Il AVV_NOTAIO procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore dell’imputata ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere respinto essendo, nel suo complesso, infondato.
Anzitutto, è opportuno ricordare che la Corte di cassazione con la sentenza rescindente – dopo aver premesso che, in tema di reati fallimentari, è certamente sufficiente a integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, in capo all’amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell’amministratore di fatto – aveva puntualizzato che siffatta consapevolezza deve emergere dai dati probatori ed essere oggetto di puntuale motivazione. In questa cornice, i giudici di legittimità avevano rilevato che la Corte di merito, pur essendo stata investita di uno specifico motivo di impugnazione quanto alla reale esistenza di attività gestoria dell’amministratrice di diritto, aveva superato la questione e quella, eventualmente conseguente, della consapevolezza delle attività distrattive messe in essere dal coimputato, ossia dall’amministratore di fatto, senza indicare specificamente il contenuto delle prove, così esibendo una motivazione assertiva e non controllabile rispetto alle critiche contenute nel ricorso. Tale specifico profilo di carenza motivazionale aveva identificato la ragione dell’annullamento della sentenza di appello con il conseguente rinvio per un nuovo giudizio.
2.1. La Corte di appello di Bologna, all’esito del giudizio di rinvio, ha motivato la decisione sopra richiamata specificando che era stata acquisita la dimostrazione della piena consapevolezza in capo all’imputata delle attività
illecite oggetto delle imputazioni e ha indicato i vari elementi a conferma alla sussistenza della necessaria consapevolezza in capo all’amministratrice di diritto della condizioni di grave dissesto della società fallita, che si erano risolte nella distrazione dei beni strumentali per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale della società e nel successivo fallimento della medesima.
2.3. Quanto poi al trattamento sanzionatorio la Corte del rinvio ha ritenuto che le concesse circostanze attenuanti generiche non potevano prevalere rispetto alle contestate e riconosciute aggravanti.
Ciò posto, con riferimento al primo motivo deve evidenziarsi che l’annullamento parziale con rinvio disposto dalla Corte di cassazione ha riguardato il solo elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale, con particolare riferimento all’emersa necessità di rinnovare la motivazione – risultata carente – con riferimento al dolo della bancarotta per distrazione in capo all’imputata, amministratrice di diritto, ferma l’assodata sussistenza della distrazione e la ritenuta responsabilità per essa dell’amministratore di fatto, NOME COGNOME, con la segnalazione della rilevanza della verifica del ruolo gestorio, svolto dall’imputata nell’attività dell’impresa societaria poi fallita.
3.1. La sentenza rescindente ha richiamato, sull’argomento in esame, il principio di diritto secondo cui, in tema di reati fallimentari, è sufficiente integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell’amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell’amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831 – 01); ciò, nel solco del consolidato orientamento in virtù del quale, in tema di bancarotta fraudolenta, mentre, con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita, in considerazione del diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all’ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell’amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell’imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di
adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, in quanto la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non implica in modo necessario la sua consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166 – 01).
3.2. Orbene, la sentenza impugnata risulta rispettosa dei principi sopra richiamati poiché, con motivazione adeguata ed esente da vizi di carattere logico, ha individuato gli elementi fattuali dai quali si aveva la conferma della percepibilità, da parte della odierna ricorrente, di inequivocabili elementi dai quali desumere del verificarsi dell’evento illecito e, dall’altro, della volontà – nella forma del dolo indiretto – di non attivarsi per scongiurare detto evento mediante l’analisi, stavolta specifica e adeguata, delle prove assunte.
3.3. La Corte territoriale – nel rispetto di quanto indicato nella sentenza rescindente – ha individuato, in modo non irragionevole, la sussistenza dei dati di allarme percepibili, da parte di NOME COGNOME, sia al momento della commissione dei falsi in bilancio relativi agli esercizi 2004 e 2005 (oggetto del capo 2 della rubrica), sia all’epoca della stipulazione dei contratti di affitto (capo 5). In particolare, è stato dato coerente risalto al fatto che la RAGIONE_SOCIALE aveva sempre operato, sin dalla sua costituzione risalente all’anno 1998, sempre in perdita di esercizio, di talché si era in presenza di una indubitabile inefficienza operativa che, per la sua protrazione, rendeva palese il concreto rischio di dissesto non potendo la società stare sul mercato e concorrere con gli altri operatori del settore dato che le perdite avrebbero, progressivamente, eroso il capitale sociale. Tale condizione era poi divenuta palese nel 2006, allorquando erano stati notificati alla società i decreti ingiuntivi richiesti ed ottenuti dipendenti della stessa per le retribuzioni non corrisposte; la Corte del rinvio, sempre in modo non contraddittorio, ha poi sottolineato che nello stesso contratto di affitto stipulato il 4 luglio 2006 e sottoscritto dalla imputata (con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva concesso in locazione la propria azienda alla RAGIONE_SOCIALE) vi era l’ espresso richiamo allo stato di crisi economica e finanziaria della società cedente. Sulla base di tali elementi complessivamente valutati, quindi, la Corte del rinvio ha ritenuto che l’odierna ricorrente fosse a conoscenza dello stato di concreto rischio di fallimento della società, che sarebbe stata messa in
liquidazione nel novembre del 2006; per tali ragioni, quindi, la Corte di appello ha ritenuto dimostrata la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, quanto meno nella forma del dolo eventuale, avendo l’imputata consapevolmente accettato il rischio della verificazione dell’evento dannoso dato che, pur a conoscenza della situazione di gravissimo e conclamato stato di dissesto della società, non si era attivata per impedirlo, ma anzi non aveva esitato a sottoscrivere il contratto di affitto di azienda.
3.3. Pertanto, le censure contenute nel primo motivo del ricorso, depurate dagli inammissibili contenuti rivalutativi, non riescono a contrastare in modo efficace, sotto il profilo logico e giuridico, il discorso giustificativo che ha sorret la decisione al vaglio. Invero, la difesa vorrebbe reinterpretare in senso riduttivo il contributo della ricorrente sostenendo che ella, in quanto casalinga, era assolutamente ignara delle dinamiche e dell’andamento della società.
3.4. Si tratta, per quest’ultimo aspetto, di un’operazione valutativa, volta a correggere l’inquadramento esposto dai giudici del rinvio, non ammessa in sede di legittimità: in tal senso, va riaffermato il principio di diritto in forza del qu non è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelt tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 – 01). Eccede, infatti, dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di impugnazione, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01).
3.5. La complessiva articolazione della doglianza, al di là degli elementi rivalutativi che la punteggiano e dell’assenza di dimostrazione, oltre che di compiuta deduzione, di eventuali travisamenti delle prove, si infrange, pertanto, sul congruo assetto argomentativo posto dalla Corte di appello alla base della sentenza impugnata. Per completezza deve precisarsi che le valutazioni contenute nella sentenza impugnata circa il fatto che la COGNOME non fosse, in realtà, una ‘testa di legno’ non intaccano quanto sopra illustrato circa la esistenza dei segnali di allarme percepibili da parte della imputata, di talché deve escludersi la lamentata violazione dell’art. 627 del codice di rito e del giudicato interno.
Il secondo motivo è anche esso infondato; le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi del bilanciamento e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione.
La Corte del rinvio, in modo non manifestamente illogico, ha infatti confermato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti in considerazione della pluralità dei fatti di bancarotta e della gravità del danno patrimoniale cagionato alla massa dei creditori, adempiendo in tal modo al relativo obbligo motivazionale.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2026.