Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19469 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19469 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in persona del Curatore avverso il decr:èto del 11/11/2024 del TRIBUNALE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato · letta la memoria tramessa dalla difesa della ricorrente, con la quale è stata ribaditaa fondatezza dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto descritto in epigrafe, il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell’art 59 comma 6 d.lgs n. 159 del 2011, ha confermato la reiezione dell’istanza della Curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE relativa alla ammissione, al passivo della procedura di prevenzione patrimoniale promossa ai danni di NOME COGNOME del credito relativo al controvalore dell’immobile sito in INDIRIZZO, Roma, cespite sottoposto a confisca ed ‘ ‘acquistato dal proposto da potere della RAGIONE_SOCIALE, poi fallita. Confisca disposta malgrado la preventiva trascrizione, rispetto al sequestro, dell’azione di revocatoria ordinaria promossa da alcuni dei creditori della RAGIONE_SOCIALE prima del fallimento di quest’ultima con giudizio – instaurato anche nei confronti del compratore, nel quale ebbe a intervenire la Curatela della società venditrice instando per l’accoglimento della
domanda- definito con la sentenza di accoglimento resa dal Tribunale di Roma del 10 maggio 2016.
2. La difesa della ricorrente lamenta
-violazione di legge in riferimento agli artt. 54 e 61 d.lgs n. 159 del 2011 per aver il Tribunale negato natura di credito in prededuzione alla pretesa fatta valere dalla Curatela, 4da ritenersi estranea al rispetto delle regole procedurali e d,4termini previsti dagli artt. 57 e ss. dello stesso decreto quanto alla verifica dei crediti;
-vizio assoluto di motivazione, per avere il Tribunale integralmente omesso qualsivoglia valutazione quanto alla ritenuta, dal primo giudice, intempestività della domanda di insinuazione, puntualmente contrastata dall’opposizione;
violazione degli artt. 42 e 52 del citato d.lgs. nonché degli artt. 23 e 42 Cost. quanto al mancato riconoscimento del diritto della ricorrente al controvalore del bene in questione, ora definitivamente attratto al patrimonio erariale in via originaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento, anche se per ragioni diverse da quelle messe in luce dai giudici del merito a sostegno della disposta reiezione della istanza della Curatela ricorrente.
La lettura delle due decisioni di merito consente di evidenziare che nel caso:
-la domanda giudiziale relativa alla revocatoria ordinaria dell’atto di acquisto del bene oggetto della regiudicanda devoluta alla Corte (in origine proposta dai creditori della venditrice RAGIONE_SOCIALE ai quali ebbe a surrogarsi la Curatela di quest’ultima società una volta intervenuto il fallimento, proseguendo il giudizio) venne pacificamente trascritta prima del sequestro;
-malgrado il disposto di cui all’art 55, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, gli originari attori fné la curatela a questi subentrata, sono mai stati chiamati ad intervenire nel procedimento di prevenzione sì che lo stesso è stato definito con la confisca del bene sequestrato disposta senza garantire il contraddittorio nei confronti del titolare del diritt fatto valere con la detta azione giudiziale;
-la sentenza relativa alla revocatoria è intervenuta dopo la confisca ed è stata resa in un giudizio che non aveva come contraddittorEugli organi della procedura, perché proseguito tra le parti originarie e tra questi il proposto;
-il bene in questione, in esito alla definitività della confisca, è stato destinato p finalità sociali al Comune di Roma.
3.Questa la situazione processuale devoluta alla Corte, va in coerenza evidenziato:
che la pretesa azionata con la domanda di revocatoria ordinaria, una volta trascritta prima del vincolo apposto con il sequestro, in tesi non può non ritenersi opponibile alla procedura di prevenzione, perché l’efficacia costitutiva della successiva sentenza di accoglimento è destinata a retroagire alla data della trascrizione, grazie , all’effetto prenbtativo garantito dalla citata formalità;
che, tuttavia, la ratio sottesa alla previsione di cui all’art 55 citato resta quella attribuire al giudice della prevenzione la competenza funzionale a statuire riguardo a diritti che il sistema normativo ritiene opponibili alla confisca, tanto da prevedere, per l’appunto, la partecipazione del terzo – che ne risulti titolare- al giudizio di prevenzion malgrado la già intervenuta instaurazione del relativo giudizio civile, per fare valere, in detta occasione processuale, i costituti dell’azione giudiziale opponibile alla procedura quale fattore eventualmente patogeno rispetto alla ablazione;
che nel caso, tuttavia, per quanto già evidenziato, la Curatela non è stata mai chiamata ad intervenire nel giudizio di prevenzione né vi ha preso parte spontaneamente, essendosi solo limitata a proseguire il giudizio civile sino alla sentenza di accoglimento dell’azione reuocatoria, resa ai danni del proposto o comunque del soggetto formale t intestatario del bene ablato;
che tale ultima decisione, per le ragioni sopra evidenziate, non poteva e non può ritenersi in alcun modo vincolante per gli organi della procedura non solo e tanto perché gli stessi sono rimasti estranei al relativo giudizio /ma anche per le già rappresentate ragioni che attribuiscono solo al giudice della prevenzione la competenza funzionale riguardante la verifica dei diritti opponibili alla confisca (tant’è che con le modific apportate al d.lgs. n. 159 del 2011 con la legge n. 161 del 2017, non applicabile alla specie, è statq previstq, in termini di piena coerenza sistematica, una nuova ipotesi di sospensione del giudizio civile, nel caso condizionata alla definitività della confisca, che, laddove intervenga, rende inutile la prosecuzione dell’azione civilistica perché destinata a produrre effetti solo nei confronti del proposto o del soggetto cui risulta formalmente ascritta la titolprità del bene ablato).
Ciò premesso, dalle superiori considerazioni emerge con evidenza che nel caso la ricorrente non poteva ritenersi legittima titolare di una pretesa da far valere nei confronti della procedura con le forme della domanda di insinuazione ex art 52 d.lgs. n. 159 del 2011.
La sentenza che ha accertato i profili costitutivi della revocatoria non faceva stato nei confronti della procedura: l’avvento del sequestro e della successiva confisca, in assenza di una valutazione di segno contrario resa dal giudice della prevenzione, rende infatti indifferente l’accoglimento della domanda di revocatoria e non determina alcuna retroazione del bene nel patrimonio del venditore – qui la Curatela ricorrente – trattandosi
di effetto che non può prescindere da una verifica in tal senso resa nel corso del giudizio di prevenzione, nel contraddittorio con il titolare della eventuale posizione pretermessa.
Da qui le ragioni della reiezione del ricorso che occupa.
5. Resta tuttavia da precisare, per altro verso, che la definitività della confi senza coinvolgere nel giudizio il terzo che ha trascritto la domanda non era e non può
ancora ritenersi opponibile a quest’ultimo, il quale, pretermesso dal giudizio di prevenzione in; violazione dell’art. 55
/ comma 3, deve comunque ritenersi legittimato ad attivare il rimedio dell’incidente di esecuzione innanzi al giudice della prevenzione, alla
stessa stregua di quanto accadeva in passato in forza della normativa previgente allorquando detta partecipazione al procedimento di prevenzione non risultava
normativamente prevista (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 234956
– 01; Sez. 1, Sentenza n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280528 – 01;
Sez. 5, n. 33146 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279843 – 01; Sez. 6, n. 23839 del
26/04/2019, COGNOME, Rv. 275987 – 01)
Il fatto, infine, che oggi il bene risulti destinato al patrimonio del Comune di Roma, lungi dal neutralizzare le pretese di parte ricorrente, ben potrebbe legittimare, ad avviso del Collegio, l’applicazione dell’ad 46, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, trasformando il diritto alla restituzione del bene in una pretesa volta al riconoscimento del controvalore equivalente, sémpre che in sede di incidente di esecuzione si accerti la opponibilità alla procedura del diritto della ricorrente.
Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 09/04/2025.