Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12017 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12017 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CASALBORE il 12/08/1969 parte offesa nel procedimento c/
NOME nata a CASALBORE il 01/04/1961
avverso l’ordinanza del 08/10/2024 del GIP TRIBUNALE di BENEVENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME il quale ha chiesto pronunciarsi annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento con trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento per l’ulteriore corso.
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Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 8-9 ottobre 2024, comunicata alla persona offesa il 9 ottobre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti di NOMECOGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 581, 612, 635, 610 cod. pen. Nell’ordinanza impugnata si dà atto che altro procedimento nei confronti della stessa COGNOME, pendente dinanzi al Giudice di pace di Ariano Irpino (R.G.N.R. n. 137/2023), è stato iscritto successivamente a quello (R.G.N.R. n. 383/2023) al quale si riferisce l’ordinanza del 8-9 ottobre 2024.
Nell’interesse della persona offesa, NOME COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione, con atto a firma dell’Avv. NOME COGNOME depositato in data 24 ottobre 2024, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 112 Cost. e 50 cod. pen., e l’abnormità del provvedimento impugnato.
Rileva il ricorrente che: a) a seguito della denuncia-querela da lui presentata, la COGNOME era stata iscritta, in data 5 aprile 2023, nel registro notizie di reato al n. 137/2023 mod. 21-bis, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, in relazione ai reati di cui agli artt. 581 e 612, primo comma, cod. pen.; b) con atto del 3 settembre 2023, il pubblico ministero presso il medesimo Tribunale aveva citato in giudizio la COGNOME davanti al Giudice di pace di Ariano Irpino; c) l’udienza per la discussione era stata fissata per il 30 gennaio 2025; d) l’ordinanza impugnata in questa sede aveva deciso a seguito della richiesta di archiviazione notificata dal pubblico ministero del medesimo Tribunale di Benevento in relazione al procedimento R.G.N.R. 383/2023 – 21, avente ad oggetto le medesime ipotesi di reato di cui agli artt. 581 e 612 cod. pen., e le ipotesi ulteriori di cui agli artt. 610 e 635 cod. pen.
Alla luce di tali rilievi, il ricorrente lamenta l’abnormità del provvedimento impugnato, che, senza distinguere tra i reati ascritti a NOME COGNOME ha accolto la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, anche in relazione ai delitti per i quali lo stesso ufficio di Procura aveva esercitato l’azione penale; e ciò in spregio alla regola di irretrattabilità di cui all’art. 50 del codice di rito.
Sono state trasmesse a) le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME il quale ha chiesto pronunciarsi annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento con trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento per l’ulteriore corso; b) memoria
Ct3
nell’interesse di NOME COGNOME con cui si chiede pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso, nonché nomina e procura speciale conferita all’Avv. NOME COGNOME
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato, ricorrendo, nel caso in esame, un’ipotesi di abnormità della gravata ordinanza, come correttamente rilevato dal ricorrente.
1.1 Va premesso che, a seguito della riforma operata con la I. 103 del 2017, l’art. 410 bis, comma 3, cod. proc. pen., prevede oggi, quale rimedio rispetto all’ordinanza di archiviazione, il reclamo al tribunale per i soli vizi inerenti al mancato rispetto delle regole indicate dai commi 1 e 2 dello stesso art. 410 bis. Cionondimeno, in giurisprudenza è stato ritenuto che, malgrado il circoscritto ambito di operatività del reclamo dinanzi al tribunale, sia ammissibile il ricorso per cassazione quando ricorra un’ipotesi di abnormità (pur escludendo che, nel caso concreto, ricorresse un’ipotesi di abnormità, cfr. Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 – 01, in cui si è esaminato il ricorso; anche Sez. 2, n. 13916 del 05/04/2022, COGNOME, Rv. 283093 – 01, pur escludendo la sussistenza in concreto di una causa di abnormità, ha provveduto all’esame del ricorso; idem dicasi con riguardo a Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.o. in proc. B. e altro, Rv. 273371 – 01).
1.2 Come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 10869 del 12 dicembre 2024, dep. 2015, n.m., in motivazione, par. 7; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Pmt, Rv. 283552 – 01, in motivazione), il tema dell’abnormità dei provvedimenti giurisdizionali ha formato oggetto di numerose pronunce delle Sezioni Unite, che hanno fatto riferimento a tale tipo di patologia, pur non specificamente individuata e definita dal codice di rito. Ciò è dipeso da una precisa scelta del legislatore, desumibile anche dalla «Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale», in cui si dà atto della rinuncia a prevedere espressamente l’impugnazione dei provvedimenti abnormi, «attesa la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l’esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell’impugnabilità». La necessità di introdurre tale categoria si correla all’esigenza di assicurare la legalità di ogni sequenza procedimentale e di scongiurare il rischio di anomalie imprevedibilmente insorte e non riconducibili ad altre specie di patologia, tali nondimeno da alterare lo sviluppo del procedimento e da arrecare pregiudizio alle prerogative riconosciute alle parti: di qui l’ammissibilità in questi casi, in deroga al principio della tipicità dei mezzi di impugnazione, del ricorso per cassazione, al fine di eliminare quegli atti, ove il vizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell’inutilizzabilità e non sia previsto altro mezzo di impugnazione.
Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022 ha chiarito, inoltre, come l’abnormità si traduca in uno sviamento della funzione giurisdizionale, che si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento, tanto nel caso di atto strutturalmente eccentrico, quanto nell’ipotesi di atto normativamente disciplinato, ma utilizzato al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la ragion d’essere, essendo rilevante ai fini dell’abnormità dell’atto l’esistenza o meno del potere di adottarlo.
Tanto premesso, si osserva che l’archiviazione impugnata è stata disposta anche per i reati di cui agli artt. 581 e 612 cod. pen. per i quali il pubblico ministero aveva esercitato l’azione penale dando vita al processo attualmente pendente davanti al giudice di pace di Ariano Irpino.
Il provvedimento costituisce atto avulso dall’ordinamento processuale ed esprime poteri non riconosciuti al giudice dall’ordinamento, risolvendosi in atto strutturalmente e funzionalmente abnorme (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Pm in proc. Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.m. in proc. toni e altro, Rv. 243590 – 01), perché adottato in violazione del principio di irretrattabilità dell’azione penale.
Nell’impugnata ordinanza, il giudice per le indagini preliminari, nel sostenere la legittimità della richiesta del pubblico ministero involgente tutti i reati, fa riferimento alla data di iscrizione delle due notizie di reato, affermando che il procedimento (-contenuto), per il quale è stata esercitata l’azione penale è stato iscritto dopo quello (-contenente), al quale si riferisce la richiesta di archiviazione.
Presupposto inespresso di tale argomentazione è rappresentato dal richiamo alla problematica del ne bis in idem. A tal riguardo, tuttavia, la giurisprudenza della Suprema Corte conferisce rilievo non già alla data di iscrizione, bensì al momento dell’esercizio dell’azione penale.
Ciò è quanto si desume da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.g. in proc. COGNOME ed altro, Rv. 231800 – 01, secondo cui «non può essere nuovamente promossa l’azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev’essere disposta l’archiviazione oppure, se l’azione sia stata esercitata, dev’essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece
applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente».
Più esplicitamente, si è osservato che la preclusione del “ne bis in idem” opera solo allorché l’azione penale sia già stata esercitata nel diverso procedimento, pendente dinanzi alla stessa Autorità giudiziaria, in quanto solo in quel momento si consuma il potere dell’organo pubblico di accusa in relazione allo specifico fatto di reato, rendendo la successiva iniziativa priva di fonte di legittimazione e, pertanto, inidonea a provocare conseguenze sul piano processuale. (Sez. 5, n. 504 del 11/11/2014, dep. 2015, COGNOME Rv. 262219 – 01).
Ora, la richiesta di archiviazione non costituisce, di per sé, atto di esercizio dell’azione penale, ma il suo risvolto negativo (si veda l’art. 407 bis, comma 1, cod. proc. pen.: il pubblico ministero, quando non deve richiedere l’archiviazione, esercita l’azione penale formulando l’imputazione ) e, pertanto, presuppone appunto che l’azione penale non sia stata esercitata in relazione allo stesso oggetto. Specularmente, l’intervenuto esercizio dell’azione penale in relazione ad uno o più reati resta insensibile alla precedente iscrizione di altro procedimento con lo stesso oggetto e preclude, in relazione a quest’ultimo, l’ammissibilità della richiesta di archiviazione.
Come correttamente colto dal ricorrente, se si ritenesse diversamente – ossia, se si accedesse alle conclusioni del provvedimento impugnato – si finirebbe per rendere retrattabile l’azione penale, con conseguente violazione dell’art. 50, comma 3, cod. proc. pen.
2. In questa prospettiva, la richiesta del pubblico ministero avrebbe dovuto essere considerata inammissibile dal giudice per le indagini preliminari, in relazione alle due imputazioni per le quali l’azione penale era stata esercitata, con la conseguenza che – anche per evitare conseguenze assolutamente estranee al sistema (quale sarebbe una sentenza del giudice di pace che si pronunci su reati per i quali è intervenuta archiviazione) – s’impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente ai due reati di cui agli artt. 581 e 612 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato relativamente ai reati di cui agli artt. 581 e 612 cod. pen. e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento per le determinazioni di competenza. Così deciso in Roma, il 24/02/2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente