Avvocato non Cassazionista: Quando la Scelta del Difensore Rende il Ricorso Inammissibile
La scelta del proprio difensore è un momento cruciale in qualsiasi procedimento legale, ma assume un’importanza ancora maggiore quando si arriva ai gradi più alti della giustizia. Affidarsi a un avvocato non cassazionista per un ricorso dinanzi alla Corte Suprema può avere conseguenze drastiche, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Questo caso evidenzia come un requisito apparentemente formale – l’iscrizione del legale in un apposito albo – sia in realtà un presupposto imprescindibile per l’accesso al giudizio di legittimità, la cui mancanza comporta l’immediata inammissibilità del ricorso.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Impugnazione
La vicenda ha origine da una sentenza del Giudice di Pace, che aveva condannato un imputato a una pena di diecimila euro di multa per un reato previsto dalla normativa sull’immigrazione (art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998).
Contro tale decisione, il difensore dell’imputato aveva proposto appello. Tuttavia, l’organo giudiziario competente, esaminando l’atto, lo ha riqualificato come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti alla Corte Suprema per la decisione finale.
La Decisione della Corte: l’Importanza dell’Albo Speciale e il ruolo dell’avvocato non cassazionista
Una volta giunto in Cassazione, il ricorso ha avuto vita breve. La Corte ha immediatamente rilevato un vizio fondamentale e insanabile: il difensore che aveva firmato l’atto di impugnazione non risultava iscritto nell’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Di conseguenza, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate, i Giudici hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione si fonda su una regola procedurale chiara e perentoria, che non ammette eccezioni.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su precise disposizioni del codice di procedura penale. In primo luogo, l’art. 613, comma 1, c.p.p. stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
Questa non è una mera formalità, ma un requisito di validità dell’atto stesso. La mancanza di questa iscrizione costituisce un vizio originario che rende l’impugnazione inidonea a raggiungere il suo scopo processuale, impedendo di fatto la valida instaurazione del giudizio di legittimità. La Corte ha sottolineato che tale mancanza non è sanabile e comporta una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Inoltre, la Corte ha applicato l’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., una norma che consente di dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza particolari formalità procedurali quando, come in questo caso, la causa di inammissibilità è palese e non richiede approfondimenti.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Lezioni da Apprendere
Le conseguenze di questa decisione sono state severe per il ricorrente. Con la declaratoria di inammissibilità, la sentenza di condanna del Giudice di Pace è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questo caso offre una lezione fondamentale: la verifica delle qualifiche del proprio legale è un passo essenziale, soprattutto quando si intende accedere ai più alti gradi di giudizio. Affidarsi a un avvocato non specializzato o non abilitato per un determinato tipo di procedimento può precludere ogni possibilità di far valere le proprie ragioni, con conseguenze economiche e giuridiche irreversibili.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è firmato da un avvocato non iscritto all’albo speciale?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma si ferma a questa violazione procedurale, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
Perché il difensore deve essere iscritto a un albo speciale per patrocinare in Cassazione?
La legge (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.) lo richiede a pena di inammissibilità. Questa iscrizione assicura che il legale possieda la specifica competenza ed esperienza necessarie per agire di fronte alla più alta giurisdizione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se il suo ricorso è dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) alla Cassa delle ammende. La sentenza che aveva impugnato diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31024 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31024 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
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sul ricorso proposto da:
COGNOME NOUREDDINE nato il 08/12/1972
avverso la sentenza del 12/01/2021 del GIUDICE COGNOME di FERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Fermo ha condannato l’imputato alla pena di euro diecimila di multa, in relazione al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998.
Considerato che, con ordinanza del medesimo Tribunale, del 6 dicembre 2024, l’appello proposto avverso la descritta sentenza, proposto dal difensore, Avv. S. LigniteCOGNOME è stato qualificato ricorso per cassazione e che l’impugnazione proviene da difensore indicato dall’Ufficio preposto all’esame’ preliminare come non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte.
Ritenuto, quindi, che l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l’assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, al momento della presentazione dell’atto di impugnazione.
Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale con vizio originario dell’atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che’ osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione.
Ritenuto che ne discende l’inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall’art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore COGNOME> Presidente