Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27523 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27523 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALIZZI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2017 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
dat-e-aa.a.4se-a41-e–parti-;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicat dal Tribunale di Reggio Calabria, con la quale è stata condannata per il reato di cu D.Igt.152/2006 alla pena di euro 2000,00 di ammenda.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, cornma 5-bis,cod. proc. pen.) è Dalla consultazione dell’RAGIONE_SOCIALE emerge infatti ch NOME COGNOMECOGNOME difensore di fiducia dell’imputato, che ha provveduto a redigere e a s l’impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori.
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo RAGIONE_SOCIALE determina, ai se 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, COGNOME, Rv cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208, quanto all’indero requisiti formali all’uopo previsti).
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/04/2024
Il Consigliere estensore,
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Il Presidente