Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8279 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8279 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2015 del TRIBUNALE di LOCRI
dato avv i go alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 25 settembre 2015 il Tribunale di Locri ha ritenut colpevole del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. De Lorenzo Filippo e l condannato alla pena euro 200,00 di ammenda per aver occupato circa 2850 mq di area demaniale marittima mantenendo in detta area alcuni manufatti di var dimensioni.
È stato proposto appello – poi convertito in ricorso per cassazione sta l’inappellabilità della pronuncia – tramite il quale è stata rilevata la insus RAGIONE_SOCIALE elementi costitutivi della fattispecie contestata.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Dalla consultazione dell’RAGIONE_SOCIALE eme infatti che l’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia dell’imputato, provveduto a redigere e a sottoscrivere l’impugnazione, non risulta ess professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori.
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo spec determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ric cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’at appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013 COGNOME, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, COGNOME, Rv. 21185 cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208, quan all’inderogabilità dei requisiti formali all’uopo previsti).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Co costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elemen ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa determinazione COGNOME della COGNOME causa COGNOME di COGNOME inammissibilità», COGNOME alla COGNOME declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equítativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023