Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26207 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26207 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Pescara il DATA_NASCITA; avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 19/09/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al capo A) della imputazione, rideterminando la pena inflitta per il capo B) in mesi otto di reclusione;
lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha confermato quella pronunciata (all’esito del rito abbreviato) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara in data 18 novembre 2021, con la quale NOME COGNOME era stata dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 73 d.lgs. n.159/2011 (capo A) e 495 cod. pen. (capo B), commessi in COGNOME gennaio 2021, con condanna alla pena di mesi nove di reclusione.
1.1. In particolare, l’imputazione riguardava i seguenti reati; A) reato di cui all’art. 73 d.lgs. n.159/2011 poiché, sottoposta alla misura di prevenzione personale dell’avviso orale, emesso dal AVV_NOTAIO di Pescara in data 6 marzo 2018 e notificatole in data 14 marzo 2018, si poneva alla guida dell’autovettura Lancia Ypsilon targata TARGA_VEICOLO, senza essere in possesso della patente di guida mai conseguita; B) reato di cui all’art.495 cod. pen. poiché ai pubblici ufficiali richiedenti del NOR Carabinieri di COGNOME, forniva dichiarazioni mendaci sulla propria identità, attestando falsamente di chiamarsi COGNOME NOME e di essere nata a Rimini il DATA_NASCITA. La pena era stata determinata dal primo giudice nei seguenti termini; pena base per il reato sub B) anni uno di reclusione, aumentata di mesi uno e giorni quindici per la continuazione rispetto al reato di cui alla lettera A), poi ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato con l pena finale di mesi nove di reclusione.
1.2. La Corte territoriale, investita dell’appello proposto dalla imputata, ha ritenuto infondate le censure relative alla dosimetria della pena, tenuto conto della concreta gravità dei fatti in contestazione.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. c proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al capo A) della rubrica.
La ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione dell’art.129 del codice di rito per avere omesso la Corte territoriale di pronunciare sentenza di assoluzione con riferimento al reato di cui al capo A) ed osserva che, essendo destinataria
dell’avviso orale, non era configurabile nei suoi confronti il reato previsto dall’art.73 d.lgs. 159/2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Come noto l’art. 73, d.lgs. n. 159 del 2011 punisce con la pena dell’arresto la guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, a condizione che il conducente sia stato sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale. In mancanza di tale condizione, la medesima condotta è sanzionata dall’art. 116, comma 15, del Codice della Strada con una sanzione amministrativa (salvo il caso di recidiva nel biennio).
La questione centrale posta con il ricorso attiene alla configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto sia destinatario di un avviso orale “semplice”, cioè non accompagnato dalle prescrizioni di cui all’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, dovendosi a tal fine valutare se tale avviso integri o meno una misura di prevenzione personale. A fronte del dato testuale, rappresentato dalla circostanza che nel d.lgs. n. 159 del 2011, l’avviso orale “semplice” è collocato tra le misure di prevenzione personali applicate dal AVV_NOTAIO, questa Corte ha evidenziato, innanzitutto, il dato storico, costituito dal fatto che il precedente art. 4 della legg 1423 del 1956 non configurava l’avviso orale del AVV_NOTAIO come misura di prevenzione, bensì come una diffida la cui inosservanza legittimava il questore a chiedere la misura di prevenzione personale. Inoltre, si è rilevato come l’avviso “semplice” si caratterizzi, rispetto alle altre misure, per l’assenza di obblighi e prescrizioni, se non il semplice invito a tenere una condotta conforme alla legge, e dunque, sostanzialmente, per l’assenza di qualunque misura, di talché esso risulta difficilmente qualificabile come misura di prevenzione. Si connota, altresì, per la mancanza del presupposto della pericolosità proprio sia della misura questorile dell’emissione del foglio di via obbligatorio, sia delle misure di prevenzione applicate dall’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 6 del TU (Sez. 1, n. 47713 del 27/10/2022, COGNOME, Rv. 283820 – 01).
3.1. Tale ultimo dato è stato valorizzato anche dalle sezioni civili di questa Corte, le quali hanno escluso che l’avviso in questione possa essere considerato
una misura di prevenzione, «il cui presupposto essenziale di applicazione è l’accertamento dell’attualità della pericolosità sociale della persona, mentre l’avviso orale, quale misura prodromica alle misure di prevenzione vere e proprie, si correla alla mera proclività a commettere azioni delittuose, consistendo soltanto nell’intimazione di tenere una condotta conforme alla legge» (Sez. 1 civ., n. 7973 del 28/03/2017, Rv. 644839 – 01).
3.2. Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. 3, n. 722 del 14/2/2014). Tale interpretazione risulta peraltro coerente con la ratio della previsione dell’art. 73, come messa in luce dalla Corte costituzionale che, nella sentenza n. 221 del 2022, ha evidenziato che ciò che connota la condotta prevista da tale disposizione e che ha indotto il legislatore a qualificarla come reato, a differenza di quella prevista dall’116 Cod. strada, la quale integra una semplice sanzione amministrativa, è appunto la circostanza che la condotta sia posta in essere da un soggetto sottoposto a misura di prevenzione in quanto attualmente ed effettivamente pericoloso per la sicurezza pubblica. La Corte costituzionale ha infatti affermato che la violazione della regola, posta dall’art. 120 Cod. strada, che vieta di guidare autoveicoli e motoveicoli senza patente al soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, «è espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, il quale ha ritenuto sussistere un ‘quid pluris’ di pericolosità per il fatto che colui che sia sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale possa circolare alla guida di un veicolo». L’art. 73, «nel prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, rispetto a quello della disposizione di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, è finalizzata a tutelare l’ordine pubblico, potenzialmente posto in pericolo nelle ipotesi in cui sia violata la disposizione di cui all’art. 120 cod. strada, cui ricollegata la necessità di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell’autorità nei confronti di soggetti pericolosi». Proprio la specific pericolosità di chi è assoggettato a una misura di prevenzione personale, la cui verifica in concreto la stessa Corte ha valutato come indispensabile ai fini della revoca, ai sensi dell’art. 120 Cod. Strada, della patente di guida nei confronti del soggetto sottoposto a misura di prevenzione (Corte cost., sent. n. 99 del 2020), è stata ritenuta dal Giudice delle leggi l’elemento differenziale idoneo a giustificare la diversa disciplina sanzionatoria rispetto alla previsione di cui all’ Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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116, comma 15, Cod. strada, ed altresì tale da ad assicurare l’offensività della fattispecie di reato in esame, escludendo la violazione dell’art. 25 Cost. (sent. n. 211 del 2022).
3.3. Deve pertanto darsi seguito all’orientamento ermeneutico espresso da questa Corte secondo il quale non integra il reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 la guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata revocata, da parte del destinatario di un mero avviso orale del AVV_NOTAIO, che, senza la prescrizione dei divieti previsti dall’art. 3, comma 4, del citato d.lgs., non costituisce misura di prevenzione, non comportando limitazioni alla libertà personale (Sez. 1, n. 47713 del 27/10/2022, COGNOME, Rv. 283820 – 01).
Ne consegue che nella specie, essendo la ricorrente destinataria di un avviso semplice, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto di cui al capo A) con la eliminazione del relativo trattamento sanzionatorio.
La pena per il reato sub B), di conseguenza, deve essere rideterminata in mesi otto di reclusione (pena base di anni uno, ridotta di un terzo per il rito abbreviato); a tale riduzione si procede direttamente in questa sede, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 103 del 2017, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere di statuire – contestualmente all’annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata rideterminando la pena sulla base di una semplice operazione aritmetica che non richiede accertamenti in fatto (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, COGNOME, Rv. 271831).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste. Elimina la relativa pena e ridetermina la pena per la residua imputazione di cui al capo B) in mesi otto di reclusione. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024.