Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12213 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12213 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOME il 08/06/1967
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, Avv. NOME COGNOME COGNOME sostituto processuale dell’Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, in par riforma di quella emessa dal Tribunale di Bari il 20 settembre 2020, dichiarava doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di all’art. 707, cod. pen., perché estinto per prescrizione, rideterminando, uno di reclusione ed euro 1.550,00 di multa, la pena inflittagli per il restan di cui agli artt. 3, comma 3, e 75 comma 2, cligs. 6 settembre 2011, n. 159 la recidiva reiterata (dichiarata in primo grado equivalente alla atte generiche); reato contestato all’imputato per avere violato la prescri impartitagli con l’avviso orale di non possedere e, comunque, utilizzare appare radiotrasmittenti, fatto commesso in Gioia del Colle in data 11 maggio 2015.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite i difensori Avv NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME i quali, con separati at impugnazione di contenuto sovrapponibile, svolgono doglianze affidate a t motivi.
2.1. Con il primo motivo lamentano violazione di legge e vizi del motivazione, in punto di affermazione della colpevolezza in ordine al reato di all’art. 75 sopra citato.
Rilevano che la Corte di secondo grado ha omesso di considerare il motivo d appello concernente la mancata acquisizione del provvedimento di avviso oral essendo così rimasta preclusa la verifica della sua motivazione, avuto riguardo indizi di appartenenza del ricorrente ad una delle categorie dei possibili dest della misura come descritte dall’art. 1 del d.lgs., n. 159 del 2011; di ta venuti meno al doveroso controllo della legittimità dell’atto amministrativo a della sua eventuale disapplicazione incidente sulla sussistenza del fatto conte
2.2. Con il secondo motivo denunziano violazione di legge in punto di dinie della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità de deducendo che ricorrevano tutti i presupposti richiesti dall’art. 131-bis, cod alla stregua di una considerazione complessiva degli elementi all’uopo da valut
2.3. Con il terzo motivo lamentano vizi della motivazione in punto riconoscimento della contestata recidiva, sulla base di censure che ril l’assenza di adeguate giustificazioni in ordine alla verifica della proc delinquere e che negano gli stessi presupposti di detta recidiva, invo conseguentemente il riconoscimento dell’estinzione del reato per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Le doglianze dedotte con il primo motivo dei ricorsi in tema di verifica della motivazione dell’avviso orale mostrano di puntare l’attenzione esclusivamente sulla mancata acquisizione del provvedimento con il quale era stata applicata tale misura, facendo discendere dall’assenza del suo scrutinio l’impossibilità di ritenere e SSéA NOME vuk q 5-tc k accertata la responsabilità dell’imputato, per irnmanereiirrisolta la questione della possibile disapplicazione in sede penale dell’atto amministrativo illegittimo.
Così muovendosi, le deduzioni prospettate (reiterative di quelle mosse con l’appello, secondo quanto esposto dalla difesa) vengono, però, a non confrontarsi con il giudizio sull’adeguatezza della motivazione del provvedimento svolto in primo grado e ancora ribadito nella sentenza di secondo grado (pag. 12).
Né del resto la difesa rappresenta che il passo della motivazione dell’avviso orale trascritto nelle sentenze non corrisponda al ‘ contenuto testuale dell’atto.
Sicché, l’iter critico, riducendosi a rilevare l’assenza del documento, rimane fine a sé stesso, a fronte dell’accesso da parte dei giudici di merito alla conoscenza di detto contenuto anche al di fuori dell’esame diretto dell’atto, compulsando quanto trascritto nel processo verbale di avviso orale della cui acquisizione al fascicolo per il dibattimento si dà atto nella sentenza di primo grado (pag. 5).
Ne discende l’inammissibilità delle doglianze mosse con il primo motivo, in quanto in alcun modo inidonee a rappresentare l’esistenza dei vizi denunziati.
Il secondo motivo censura il diniego della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis, cod. pen., sulla base di considerazioni in ordine alle condizioni richieste da tale istituto che non si misurano con l’appropriata motivazione sul punto rassegnata in sentenza (pagg. 4 e 5), conformemente all’insegnamento giurisprudenziale, secondo cui il giudizio di cui trattasi deve essere effettuato sì con riferimento ai criteri di cui all’art. 13 comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (fr le altre, Sez.6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv.274647 – 01).
Ne deriva l’aspecificità e, comunque, la manifesta infondatezza del motivo.
Per le stesse ragioni risulta parimenti inammissibile il terzo motivo, rinvenendosi anche in tal caso l’astratta enunciazione di principi privi del confronto
con le appropriate spiegazioni contenute in sentenza che ne fanno applicazione, con riguardo a tutte le condizioni per il riconoscimento della recidiva (pag. 5).
Dalla conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso, discende la la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila, da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2025.