Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5831 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 5831  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza resa in data 15 maggio 2023 la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato, nei confronti di COGNOME NOME, la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Pescara.
Con dette decisioni di merito, COGNOME NOME NOME stato ritenuto responsabile d reato di cui all’art. 73 d.lgs. n.159 del 2011, per aver condotto – in data 21 gi 2020 – un autocarro, in epoca posteriore alla revoca prefettizia della patent guida ed alla ricezione dell’avviso orale del AVV_NOTAIO.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato ad unico motivo, con cui si dedu erronea applicazione della norma incriminatrice.
2.1 Secondo il ricorrente, la disposizione incriminatrice non può trova applicazione in presenza – a monte – di un avviso orale del AVV_NOTAIO, essend evocata, quale presupposto della rilevanza penale del comportamento, l’emissione di una misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo. Tale non sarebbe l’avviso orale, trattandosi di provvedimento amministrativo.
 Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Va premesso che nel caso in esame, come risulta dai contenuti delle decisioni di merito, il provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO è un avviso orale ‘semplice’ (art 3 comma 2 digs. n.159 del 2011), e non rafforzato (art.3 comma 4).
Da ciò deriva, secondo il recente orientamento, condiviso dal Collegio, espress da Sez. I n. 36857 del 3.2.2023, la insussistenza del reato : non integra il reato di cui all’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la guida di un autoveicolo senza patente o dopo che essa sia stata revocata da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore, posto che questo, in assenza della prescrizione dei divieti previsti dall’art. 3, comma 4, d.lgs. citato, non costituisce misura di prevenzione, non comportando limitazioni alla libertà personale.
La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché il fatto no sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente