Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39138 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39138 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine nel procedimento a carico di NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 18/07/2023 del G.i.p. del Tribunale di Udine, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 18 luglio 2023 il G.i.p. del Tribunale di Udine non ha convalidato l’arresto di NOME per il reato dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in accoglimento dell’eccezione difensiva di mancato tempestivo avviso di avvenuto arresto, ordinandone l’immediata liberazione se non detenuto per altra causa, ma gli ha applicato la misura cautelare del divieto di d!mora nelle regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.
Ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine tAAH che evidenzia che non si era verificata alcuna violazione del diritto di difesa.
Espone in fatto che in data 17 luglio 2023 aveva chiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare RAGIONE_SOCIALE arresti domiciliari ne confronti dell’indagato, arrestato il precedente 15 luglio per il reato dell’art. comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; che in data 18 luglio 2023, nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, il difensore d’ufficio aveva eccepito la nullità dell’att arresto avendone avuto notizia via pec il 16 luglio 2023, alle ore 9,39; che il G.i.p. non aveva convalidato l’arresto eseguito il 15 luglio 2023 alle ore 12,30 perché l’avviso al difensore era stato dato “tardivamente” a mezzo pec; che, tuttavia, era stato prescelto tale mezzo perché lo stesso professionista aveva dichiarato che su espressa richiesta non era stata pubblicata sul sito dell’RAGIONE_SOCIALE la propria utenza mobile.
Precisa in diritto che, a differenza di quanto argomentato dal G.i.p., la comunicazione al difensore era stata immediata ai sensi dell’art. 386, comma 2, cod. proc. pen., tant’è che aveva partecipato all’udienza di convalida dell’arresto, e che, in ogni caso, non si era verificata alcuna nullità di ordine generale.
Nella sua requisitoria, il Procuratore generale ha aderito alla prospettiva del Pubblico ministero ricorrente osservando che la violazione dell’art. 386, comma 2, cod. proc. pen. non integra una nullità e l’omissione dell’informazione non incide sul diritto di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
E’ pacifico in giurisprudenza che l’inosservanza dell’art. 386, comma 2, cod. proc. pen., per mancata comunicazione dell’arresto in flagranza al difensore d’ufficio nominato nella circostanza, non dà luogo a nullità alcuna perché nessuna norma la prevede. Né l’omissione potrebbe essere ricondotta alla previsione dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., poiché l’obbligo di informazione dell’arres non attiene, in modo diretto, all’assistenza dell’imputato, e non incide, quindi, sul diritto di difesa, al cui esercizio è finalizzato il successivo interrogatorio da pa del giudice competente per la convalida (così, Sez. 6, n. 246 del 14/01/2000, COGNOME, Rv. 216513 – 01; Sez. 6, n. 31281 del 06/05/2009, COGNOME, Rv. 244679 – 01; Sez. 4, n. 25235 del 27/03/2014, COGNOME, Rv. 262234 – 01; Sez. 1, n. 26163 del 10/05/2019, COGNOME, Rv. 276486 – 01).
Peraltro, nel caso in esame, la comunicazione è stata effettuata via pec, il 16 luglio alle 9,39, rispetto all’arresto eseguito il giorno prima, per cui, considerat le circostanze, e cioè che il difensore aveva chiesto di non pubblicare sul sito il recapito dell’utenza mobile, è da reputarsi ossequiosa della prescrizione dell’art. 386, comma 2, cod. proc. pen.
L’annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell’ordinanza di non convalida dell’arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, sicché l’eventual rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (tra le più recenti, Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Aliotta Rv. 284323 – 01)
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso, il 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente