Guida in Ebbrezza: Verbale Valido Anche Senza Prova Scritta dell’Avviso al Difensore?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 38024/2024, torna a pronunciarsi su un tema cruciale in materia di circolazione stradale: la validità degli accertamenti per guida in stato di ebbrezza e le garanzie difensive dell’indagato. La questione centrale riguarda la prova dell’avviso al difensore per guida in ebbrezza, un adempimento procedurale la cui omissione può avere conseguenze significative sull’utilizzabilità dell’alcoltest. La Suprema Corte offre un chiarimento importante, ribadendo la forza probatoria dei verbali redatti dalla polizia giudiziaria.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un automobilista, condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. La difesa dell’imputato ha basato il proprio ricorso in Cassazione su due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, si lamentava una violazione di norme procedurali, sostenendo che non fosse stata data prova dell’avvenuto avviso al conducente circa la sua facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima di procedere all’alcoltest. Secondo la difesa, il verbale degli accertamenti urgenti era inutilizzabile perché non dimostrava tale avviso e non era stato originariamente inserito nel fascicolo del dibattimento.
In secondo luogo, il ricorrente contestava l’affidabilità stessa dell’etilometro utilizzato, sollevando dubbi sulla sua idoneità a fornire un risultato attendibile riguardo il tasso alcolemico.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando così la condanna. La Corte ha respinto entrambe le argomentazioni difensive, ritenendole infondate e, in parte, meramente ripetitive di questioni già decise nei precedenti gradi di giudizio.
Le motivazioni sull’avviso al difensore per guida in ebbrezza
La Corte ha smontato la prima doglianza con argomentazioni nette. Ha chiarito che il verbale di accertamenti urgenti, che include l’esito dell’alcoltest, è un atto irripetibile. In quanto tale, esso deve essere inserito di diritto nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’art. 431, lett. c), del codice di procedura penale. La sua utilizzabilità, quindi, non dipende dall’esame in aula degli agenti che lo hanno redatto.
Il punto cruciale, però, riguarda la prova dell’avviso. La Cassazione ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva già evidenziato come nel verbale fosse espressamente contenuta l’annotazione relativa all’avvenuto avviso al conducente. Citando un proprio precedente consolidato (Cass. n. 3913/2021), la Corte ha ribadito un principio fondamentale: per provare l’adempimento dell’obbligo di avviso, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione negli atti di polizia giudiziaria. Questi atti, infatti, sono dotati di valore fidefaciente, ovvero fanno piena prova di quanto attestato dal pubblico ufficiale fino a querela di falso. La semplice contestazione della difesa, definita “puramente oppositiva”, non è sufficiente a scalfire tale valore probatorio.
Le motivazioni sulla contestazione dell’etilometro
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al presunto malfunzionamento dell’etilometro, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate erano una mera reiterazione di quelle già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fornito una motivazione corretta e logica, sia in fatto che in diritto, per disattendere tali critiche. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già risolte, ma deve individuare vizi specifici nella motivazione della sentenza impugnata, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due principi di grande rilevanza pratica. In primo luogo, rafforza il valore probatorio dei verbali di polizia giudiziaria: la parola degli agenti, trasfusa nell’atto ufficiale, è considerata prova sufficiente dell’adempimento di obblighi procedurali come l’avviso al difensore, a meno che non si intraprenda la complessa via della querela di falso. In secondo luogo, ricorda ai difensori che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità. Riproporre le stesse identiche argomentazioni già respinte, senza evidenziare vizi logici o giuridici specifici nella decisione impugnata, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per la validità di un alcoltest, è necessario che la polizia dia prova scritta di aver informato l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che di tale avviso sia fatta menzione nel verbale di accertamenti urgenti redatto dalla polizia giudiziaria, dato il valore probatorio di tale atto.
Un verbale di accertamenti urgenti, come l’alcoltest, può essere utilizzato nel processo anche se non è stato esaminato in aula l’agente che lo ha redatto?
Sì. Trattandosi di un “atto irripetibile”, il verbale viene inserito direttamente nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 431, lett. c), cod. proc. pen. e può essere utilizzato per la decisione indipendentemente dall’esame dei verbalizzanti.
È possibile contestare il malfunzionamento dell’etilometro in Cassazione semplicemente ripetendo le argomentazioni già respinte in appello?
No. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un motivo di ricorso di questo tipo, definendolo “reiterativo”. Per essere esaminate in sede di legittimità, le argomentazioni devono presentare profili di novità e critiche specifiche alla sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse questioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38024 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38024 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2 -bis cod. strada.
Vista la memoria difensiva depositata in atti, in cui la difesa si riporta ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
Considerato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. inosservanza degli artt. 178, 179, 354 e 356 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen.; omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; travisamento della prova, non contenendo il verbale di accertamenti urgenti la dimostrazione dell’intervenuto avviso al conducente; 2. Omessa, illogica motivazione in relazione all’idoneità dell’etilometro a fornire un esit attendibile sul tasso alcolemico.
Rilevato, quanto alla prima doglianza, in cui al difesa rappresenta che il verbale di accertamenti urgenti debbasi ritenere inutilizzabile per non essere stato originariamente inserito nel fascicolo dibattimentale, che la doglianza è destituita di fondamento: non solo non vi sono allegazioni a sostegno della circostanza, ma, trattandosi di atto irripetibile, doveva essere inserito nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, lett. c), cod. proc. pen., risultan utilizzabile indipendentemente dall’esame dei verbalizzanti.
Considerato che l’annotazione contenente l’attestazione dell’avvenuto avviso rivolto al conducente di farsi assistere da difensore di fiducia è stata evidenziata in motivazione, laddove si legge che risulta espressamente contenuto nel verbale di accertamenti urgenti il predetto avviso.
Considerato che la contraria deduzione difensiva sul punto è formulata in termini puramente oppositivi;
considerato che, in base agli orientamenti espressi da questa Corte “In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di ta circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbal di accertamenti urgenti sulla persona) atteso il valore fidefaciente degli stessi” (così Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 280381).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, nel quale si deduce l’irregolare funzionamento dell’etilometro, è parimenti inammissibile, essendo le argomentazioni ivi svolte reiterative di ragioni di doglianza già esaminate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni del tutto corrette in fatto e diritto (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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