Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24581 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24581 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LA SPEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, la quale, richiamate le conclusioni scritte già rassegnate, ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi l’AVV_NOTAIO del foro di Roma per COGNOME NOME, il quale si é riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento, nonché l’AVV_NOTAIO del foro di La Spezia, sempre per COGNOME, il quale si è associato.
La Corte d’appello di Genova ha parzialmente riformato, rideterminando favorevolmente la pena, la sentenza con la quale il Tribunale di La Spezia COGNOME condanNOME COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2 -bis, codice strada (tasso alcolemico con prelievo ematico pari a 1,85 g/I, in La Spezia, il 30/4/2018).
La Corte del gravame ha disatteso le doglianze difensive, con le quali si era contest l’avvenuto avviso ai sensi dell’art. 114, disp. att., cod. proc. pen., ritenendo che la d rinvenibile nel verbale (nel quale si dava atto della impossibilità di rendere edotto il MOR della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia) era stata superata dalla testimo della verbalizzante COGNOMECOGNOME nell’affermare di aver personalmente informato COGNOME prima che venisse trasportato al pronto soccorso, laddove il verbale era stato redatto solo successivamente da verbalizzanti che non COGNOMEno preso parte all’accertamento e non erano stati edotti dell’attività svolta dalla PANNI.
3. La difesa ha proposto ricorso, formulando tre motivi.
Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione, sub specie travisamento degli atti, per ess la Corte incorsa in errore percettivo della prova direttamente incidente sul fondamento logi della motivazione, avendo sostenuto che la teste COGNOME COGNOME affermato COGNOME di aver dato l’avviso di cui all’art. 114, disp. att. cod. proc. pen., laddove detta affermazi stata malferma e tutt’altro che precisa, avendo la dichiarante affermato che l’imputato era s trasportato al pronto soccorso e che, per quanto in suo ricordo, vi era stato l’avvertime Sotto altro profilo, poi, la difesa ha rilevato che la Corte, per spiegare tale discrasia, sostenuto una cosa COGNOME per tabulas, ovvero che il verbale era stato redatto successivamente da soggetti che non COGNOMEno preso parte all’accertamento, sebbene la stessa teste avesse detto che il verbale era stato redatto da collega presente ai rilievi dell’inciden
Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di norma processuale stabilita a pena d inutilizzabilità, avuto riguardo alla mancanza dell’avviso di cui al citato art. 114 che avrebb inutilizzabili gli accertamenti eseguiti.
Infine, con il terzo motivo, ha formulato richiesta di applicazione della causa di non punibil cui all’art. 131 bis, cod. pen., ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., avuto riguard alla novella che ha riguardato l’istituto, ampliandone l’operatività.
Con successiva memoria, la difesa ha contestato la valutazione del ricorso operata in sede di esame preliminare, chiedendo la trasmissione degli atti al Presidente. Il procedimento, g assegNOME alla Settima Sezione, è stato rimesso a questa Sezione Quarta, giusta ordinanza in data 14/3/2024.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegNOME conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La difesa ha dedotto un errore percettivo nel quale sarebbero incorsi i giudici del doppio gr di merito che, tuttavia, si traduce in una difforme lettura dei dati probatori (testim COGNOME) e nella conseguente valutazione di inattendibilità del riferito che, al contrario, i g merito hanno congruamente giustificato. Infatti, già il giudice di prime cure COGNOME precisato la testimone COGNOME dichiarato di aver dato l’avviso di cui all’art. 114 disp. att., cod. p prima che il COGNOMECOGNOME COGNOME cosciente, fosse trasportato in ospedale. Di tale avviso non vi era traccia nel verbale (nel quale, anzi, era stata sbarrata negativamente la relativa casella l’atto era stato redatto più di dieci giorni dopo da altro collega e il Tribunale, nel l’attendibilità del ricordo della teste, ha valorizzato proprio la distanza te dell’adempimento amministrativo rispetto all’accertamento e la circostanza che il redatt potesse aver ignorato l’iniziativa della dichiarante nell’immediatezza dell’intervento. L’argo è stato ripreso dai giudici del gravame investiti della doglianza riproposta in questa avendo anche precisato che la ricostruzione degli accadimenti era contenuta in una testimonianza preceduta dall’impegno di affermare la verità, senza che fossero riscontrab elementi per smentirne il contenuto, ritenendo alla stregua delle circostanze sopra richiama spiegabile la discrasia tra la prova orale e l’atto scritto. La difesa ha continuato a ri travisamento probatorio, muovendo da una lettura diversa della testimonianza per sostenere che la dichiarante, nell’occorso, non sarebbe stata certa di aver dato l’avviso in questi sollecitando, in definitiva, a questo giudice di legittimità, di rivalutare il significato d stregua di una diversa e asseritamente più persuasiva interpretazione delle parole della tes Ciò che in questa sede è precluso, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tenuto anche conto del conforme metro valutativo utilizzato nei due gradi di meri
In sostanza, la difesa ha attaccato aspetti del giudizio inerenti alla valutaz all’apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito non possono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti vi percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, avendo sollecitato una rivalutazion risultato probatorio, laddove sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e divers parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiorm plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal gi merito (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601-01; sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, COGNOME, Rv. 273217-01), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processua a quella compiuta nei gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).
Sotto altro profilo, poi, avendo la difesa sottoposto a questa Corte la diretta lettura di prove, oltretutto in un caso di doppia sentenza conforme di merito, deve ribadirsi l’altret consolidato orientamento, per il quale la deducibilità del vizio della motivazione travisamento probatorio soggiace a specifici limiti: con esso, infatti, può esser sottopo
questa Corte solo la verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merit dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e p distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione dell’elemento di prova (sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, COGNOME, Rv. 283370-01).
Nella specie, tale evidenza non sussiste, poiché l’affermazione che il redigente non era stat conoscenza dell’attività svolta dalla collega COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME ocull dalla sua eventuale presenza sul luogo dell’accertamento, essendo compatibile con la mancata percezione dell’avvertimento che la COGNOME COGNOME dato oralmente.
Il secondo motivo è manifestamente infondato per diretta conseguenza della manifesta infondatezza del primo, nella specie essendo stato adempiuto l’avviso di cui all’art. 114, att., cod. proc. pen.
Infine, quanto al terzo motivo, inerente alla causa di non punibilità, lo stesso non è dedotto con il gravame, cosicché esso non è deducibile in questa sede a norma dell’art. 606 comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 28030601; n. 26721 del 26/4/2023, Bevi/acqua, Rv. 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugNOME con riferimento a punto de decisione sul quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per esser intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2 Galdi, Rv. 270316-01). Né può porsi mente alla recente novella che ha interessato l’art. 131 bis, cod. pen. Infatti, il reato per il quale si proced era già incluso quoad poenam tra quelli per i quali può essere ritenuta la particolare tenuità fatto, l’intervento novellatore avendo riguardato, poi, un ulteriore profilo (condotta susseg al reato) che la difesa, tuttavia, non ha introdotto nel presente giudizio.
Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi cause di esonero della resposabilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 21 maggio 2024