Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42495 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a COMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di GLYPH Milano giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento della Corte di Cassazione con sentenza n. 24179-23 che aveva ritenuto affetta da nullità assoluta e insanabile la sentenza della Corte di appello che, il 22.11.2022, in fase predibattimentale e senza formalità di contraddittorio, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Como del 12.02.2021 di condanna dell’imputato COGNOME NOME, per il reato di cui all’art. 186comma 1 lett c) comma 2 bis e comma 2 sexies D.Lgs 285/1992 per aver condotto in orario notturno il proprio veicolo in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche con un tasso di alcolemia superiore a 1,5 gr litro, pari a 2,54 g/1, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale. Fatto commesso il 9.04.2017.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.), violazione di legge e vizio della motivazione stante la nullità della sentenza per omesso avviso preventivo all’imputato ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. degli accertamenti sierologici alcolemici effettuati nell’ambito del protocollo sanitario su richiesta della polizia giudiziaria.
Deduce che l’assunto che l’imputato fosse stato avvisato della facoltà di farsi assistere da una difensore di fiducia è completamente privo di riscontro probatorio; agli atti vi è il verbale di accertamento urgente che risulta sottoscritto cinque giorni dopo il fatto e non prima della sottoposizione al prelievo ematico; emerge dalle dichiarazioni testimoniali dei Carabinieri intervenuti sul posto che il ricorrente era su una barella in autombulanza, che ha risposto a grandi linee e poi è stato portato in ospedale, solo successivamente è passato in caserma dove è stato formalizzato il verbale con la firma degli atti Mancando la certezza fattuale che il ricorrente si trovasse in stato di ebbrezza al momento della guida stante l’inutilizzabilità dei risultati dei prelievi ematici deve essere assolto con formula ampia avendo tra l’altro rinunciato alla prescrizione.
3.11 Procuratore generale in sede ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
I motivi dedotti evocano in larga misura GLYPH le censure in fatto non proponibili in questa sede, riproduttive di questioni già puntualmente esaminate e disattese dalla Corte di appello con motivazione del tutto coerente e adeguata, rispetto alla quale, in buona sostanza, il mezzo di impugnazione odierno omette di confrontarsi, incorrendo in tal modo anche nel vizio di aspecificità.
2.2. La Corte territoriale ha correttamente respinto l’eccezione di nullità dell’esito dell’accertamento medico per asserita violazione dell’art. 114 cit., avendo insindacabilnnente riscontrato, a seguito delle dichiarazioni rese dal carabiniere COGNOME NOME, intervenuto sul luogo dell’incidente, all’udienza del 5.02.21, che l’imputato, a seguito del sinistro stradale, era in barella, comunque in grado di rispondere, era stato avvisato prima di essere trasportato in ospedale della possibilità di farsi assistere da un legale ( fol 5 sentenza impugnata), successivamente è passato in caserma a sottoscrivere gli atti in particolare il verbale di accertamento urgente, senza rilevare alcunché in merito all’avviso che risultava menzionato e alla volontà espressa di non volersi far assistere da un difensore di fiducia prima dell’effettuazione del prelievo.
La Corte territoriale ha argomentato con un percorso logico coerente e aderente al complessivo quadro probatorio (fol 7) la sussistenza dello stato di ebbrezza e il rispetto delle norme processuali vigenti in materia.
Vanno richiamati i principi ormai consolidati della giurisprudenza di questa Corte secondo i quali in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell’avviso e la tempestività dell’avvertimento. Sez. 4 -n. 35844 del 18/06/2021 Ud. (dep. 30/09/2021 ) Rv. 281976 – 01.
E ancora è stato affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza, l’accertamento del tasso alcolemico, effettuato sul prelievo ematico già eseguito dalla struttura ospedaliera, è valido e utilizzabile, se l’avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disP. att. cod. proc. pén., è stato formalizzato prima dello
svolgimento delle analisi del sangue, anche se dopo la materiale effettuazione del prelievo, dovendosi considerare atto irripetibile il risultato dell’accertamento e non il prelievo in sé, Sez.4 n.22988 del 17/04/2024 Rv.286446 – 01.
Del resto, in giurisprudenza è pacifico il principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 cod. strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma 2, Cost., non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (cfr., fra le più recenti, Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Rv. 280047 – 01).
Nel caso in disamina, peraltro, non solo vi fu consenso al prelievo da parte dell’imputato, ma vi fu anche formale avviso al medesimo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Va solo aggiunto come, sullo stesso tema, sia stato anche affermato il principio secondo cui la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura (Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019, Rv. 275281 – 01). Sulla scorta di tale principio, nel caso di specie deve ritenersi che l’avviso ex art. 114 cit. formalizzato successivamente sia stato comunque idoneo a rendere legittimo e utilizzabile l’accertamento del tasso alcolemico svolto sul prelievo ematico operato dalla struttura ospedaliera, dovendosi in tal senso considerare come atto irripetibile il risultato stesso di tale accertamento.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13.11.2024