Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12245 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12245 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELVETRANO il 02/12/1974
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. TITONE NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art.186 7 comma 2, lett.c) i e 2 bis C.d.S. e del reato di cui allArt.187 comma 1 1 C.d.S. e, riconosciuto il concorso for-, male tra le due contravvenzioni, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi nove di arresto ed euro 6.000 di ammenda.
2. La Corte di appello, in relazione alla censura concernente la inutilizzabilità dei referti degli accertamenti ospedalieri da cui risultavano i dati relativi alla concentrazione di alcSl nel sangue e di cannabinoidi nelle urine / in ragione dell’omesso avviso rivolto al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore all’atto del prelievo, evidenziava che tale avviso era stato fornito dall’ufficiale di P.G. COGNOME come dallo stesso testimoniato in udienza, trattandosi di attività di accertamento urgente realizzato in due fasi i in quanto il COGNOME, immediatamente dopo il sinistro, versava in stato di incoscienza ed era stato possibile intrattenere una brevissima interlocuzione prima che lo stesso fosse condotto al Pronto Soccorso dell’Ospedale cittadino, mentre in serata il COGNOME si era recato in Ospedale per sollecitare gli accertamenti urgenti sulla condizione di ebbrezza alcolica e sull’alterazione da stupefacenti, formulando in quel contesto l’avviso orale, la cui dimostrazione poteva anche essere fornita mediante escussione testimoniale.
Escludeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità della condotta, come accertatAall’esito degli esami sui liquidi biologici, della gravità delle conseguenze provocate dall’incidente, in considerazione del pericolo per la circolazione e per i danni arrecati alle altrui proprietà.
3. La difesa di NOME ha proposto tre motivi di ricorso.
Con il primo deduce vizio motivazionale e travisamento della prova in quanto le dichiarazioni testimoniali rese dall’agente di RAGIONE_SOCIALE COGNOME si ponevano in insanabile contrasto con gi atti redatti a sua firma (rapporto informativo sul sinistro e sulle attività di PG successive al sinistro), nei quali non veniva annotato l’avviso al conducente ai sensi dell’art.114 disp.att. cod.proc.pen., ma veniva espressamente riferito che la richiesta di accertamenti sui liquidi biologici del conducente NOME era stata immediatamente trasmessa al Pronto Soccorso del nosocomio ove il conducente, gravemente ferito, sarebbe stato trasportato e che proprio in esecuzione di tale richiesta sarebbero stati eseguite le analisi da parte del sanitario del Pronto Soccorso, comunicate all’agente di PG soltanto alcuni giorni dopo. Le
risultanze del rapporto informativo erano state confermate dalle dichiarazioni dell’agente COGNOME rese in sede testimoniale, allorquando aveva sostanzialmente ammesso che nessuna informativa specifica era stata compiuta nel giorno del sinistro in quanto, a quel momento, il TITONE non poteva essere considerato indagato, mentre l’onere di avviso, di cui all’art.114 disp.att. c.p.p., andava comunque assolto quando, a seguito degli accertamenti richiesti sui liquidi biologici, sarebbe stato possibile trarre profili di responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza.
Con una seconda articolazione assume violazione di legge laddove il giudice distrettuale aveva riconosciuto la legittimità della prova dell’avviso di cui al’art.114 disp.att. cod.proc.pen. mediante deposizione testimoniale laddove, nella specie /in presenza di un rapporto informativo, che costituiva altresì documentazione delle attività svolte dall’agente sul luogo dell’incidente/alla presenza del TITONE, la testimonianza finiva per eludere il divieto di testimonianza dell’agente sulle dichiarazioni non verbalizzate e, comunque, rappresentava una inammissibile integrazione dell’atto fidefacente, in contrasto con le affermazioni in esso contenute.
Con un terzo motivo si duole di vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, il ricorrente sollecita una non consentita rivalutazione delle dichiarazioni del teste COGNOME al fine di accreditare una diversa dinamica delle sequenze fattuali, senza però denunciarne alcun travisamento, per cui la doglianza non è consentita dalla legge. D’altro canto, ha affermato il S.C. che l’obbligo di redazione degli atti indicati dall’art. 357, comma secondo, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall’art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità, con la conseguenza che è a .mmissibile la testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell’immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione (Fattispecie riferita alla testimonianza della P.G. operante in merito ai “segni” rilevati nell’immediatezza sulla persona imputata di omicidio, ma non documentati nè menzionati in alcun verbale, 4ez.5, n.25779 del 12/12/2015, PG in proc.Stasi, Rv.267270). A tale proposito il S.C. ha precisato, proprio con riferimento all’avviso di cui all’art.114 disp.att. cod.proc.pen. rivolto dagli accertatori al conducente prima di procedere all’accertamento urgente sulla condizione
di ebbrezza alcolica, che lo stesso non debba essere necessariamente assicurato in forma scritta (ez.4, n.14621 del 4/02/2021, COGNOME, Rv.280833) e che, qualora lo stesso non risulti nel verbale delle operazioni svolte dal personale di P.G., la prova può essere data mediante la deposizione dell’agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e la completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell’avviso e la tem -pestività dell’avvertimento (ez.4, n.35844 del 18/06/2021, COGNOME, Rv.281976).
D’altra parte, anche con riferimento al secondo motivo, la sentenza dà atto delle ragioni per cui l’avviso non fu dato nell’immediatezza (e dunque non fu ri -portato nei primi atti), ma solo successivamente, in serata, poiché l’imputato era stato trasportato in ospedale in codice rosso, in pericolo di vita ed in condizione di semi -coscienza, per cui trova spiegazione la mancata verbalizzazione della circo -stanza nel rapporto informativo, di cui dà atto il verbalizzante in sede testimoniale e risulta del tutto plausibile che l’avviso venne rivolto soltanto in tarda serata, allorquando il COGNOME aveva raggiunto il TITONE presso il nosocomio e comun -que prima che venisse dato seguito all’esame clinico sui liquidi biologici, che poi fornì evidenza del raggiungimento di parametri di rilevanza penale.
Il diniego delle attenuanti generiche è motivato, sia pure per relationem, in considerazione della gravità dell’incidente causato e le ragioni indicate anche in ricorso non consentono di ritenere illogica la motivazione, né è consentita una rivalutazione in questa sede, a fronte di valutazioni discrezionali della Corte, con -gruamente motivate in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv. 271269 -01; sulla pena, Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che ‘)Z A4,17 ltrtila palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. eprree sizieg .. i ogur z omiffiktraiatlaW.Q.Eld
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore