Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24478 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24478 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RAVENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di c in epigrafe deducendo violazione di legge poiché l’accertamento tramite etilomet non è stato preceduto dall’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. p
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legitti perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e dis con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scanditi da neces critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il rico correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul conte essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/20 Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, s motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per c zione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiv zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in p di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
La Corte distrettuale ha illustrato esaurientemente le ragioni della rit regolarità delle modalità di svolgimento delle operazioni di P.G., evidenziando il COGNOME aveva ricevuto regolarmente l’avviso ex art. 114 disp. att. cod. pen. e che lo stesso aveva rinunciato alla facoltà di farsi assistere da un di di fiducia (questa circostanza era menzionata sia nell’annotazione di P.G nell’informativa di reato).
La difesa fornisce una tesi diametralmente opposta, ma non allega il relat verbale integrale né allega gli atti del procedimento dai quali emergerebber dedotte omissioni di avviso e, dunque, non assolve il suo onere probatorio.
Né può porsi in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria de prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della mani sta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclud
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pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, COGNOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, Rv. 256463).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024