Avviso Difensore Etilometro: Inammissibile il Ricorso Basato su Pretese Omissioni
Le procedure di accertamento per la guida in stato di ebbrezza sono un punto cruciale del diritto penale stradale, dove la correttezza formale è tanto importante quanto la sostanza dell’accusa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali riguardo l’avviso difensore etilometro e l’inammissibilità dei ricorsi basati su motivi palesemente infondati. Analizziamo una decisione che fa chiarezza su come la prova documentale, come un verbale firmato, possa blindare un procedimento e quali sono i limiti per sollevare questioni procedurali e di prescrizione.
Il Caso: Dalla Condanna per Guida in Stato di Ebbrezza al Ricorso in Cassazione
Un automobilista veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada. La pena inflitta era di quattro mesi di arresto e 1.400 euro di ammenda, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per due anni.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione basandolo su due motivi principali:
1. Maturata prescrizione del reato: sosteneva che il termine massimo di prescrizione fosse scaduto prima della pronuncia della sentenza d’appello.
2. Vizio di motivazione procedurale: lamentava la mancata notifica dell’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia durante l’espletamento dell’alcoltest, contestando inoltre la validità della firma apposta sul verbale.
L’Analisi della Cassazione sull’Avviso Difensore Etilometro
La Suprema Corte ha esaminato con attenzione il secondo motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva già illustrato in modo esauriente come la documentazione agli atti dimostrasse la piena ritualità delle operazioni. In particolare, dal verbale di accertamenti urgenti, sottoscritto dall’imputato stesso, emergeva chiaramente che l’automobilista aveva ricevuto il regolare avviso difensore etilometro previsto dall’art. 114 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale. Non solo: il verbale attestava che l’interessato aveva esplicitamente dichiarato di non volersi avvalere di tale facoltà.
Di fronte alla contestazione della firma, la Cassazione ha sottolineato un punto procedurale decisivo: per contestare la veridicità di un atto pubblico, non basta una semplice negazione, ma è necessario un procedimento specifico denominato “querela di falso”, che nel caso di specie non era mai stato promosso.
La Questione della Prescrizione: un Calcolo Temporale Decisivo
Anche il primo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione, è stato giudicato infondato. La Corte ha ricalcolato i termini, tenendo conto degli atti interruttivi, e ha stabilito che il periodo di prescrizione di cinque anni si sarebbe compiuto il 30 giugno 2023. Tale data era successiva a quella della sentenza di appello (8 febbraio 2023). Pertanto, al momento della decisione di secondo grado, il reato non era ancora prescritto.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su argomenti giuridici solidi. In primo luogo, ha chiarito che l’inammissibilità di un ricorso preclude la possibilità di dichiarare cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate in un momento successivo alla sentenza impugnata. Se il ricorso è viziato all’origine, il giudice non può esaminare fatti sopravvenuti. In secondo luogo, ha ribadito la piena efficacia probatoria del verbale redatto dalla polizia giudiziaria. Tale documento fa fede fino a querela di falso, e la semplice contestazione della firma o una ricostruzione alternativa dei fatti non è sufficiente a invalidarlo, soprattutto in assenza di un interesse privato degli agenti a falsificare la realtà.
Conclusioni
La decisione della Cassazione offre importanti spunti pratici. Anzitutto, evidenzia come la sottoscrizione di un verbale rappresenti una dichiarazione formale difficilmente contestabile a posteriori senza intraprendere azioni legali specifiche e complesse come la querela di falso. Inoltre, conferma che i motivi di ricorso in Cassazione devono essere fondati su violazioni di legge concrete e non su pretese palesemente smentite dagli atti processuali. Infine, ribadisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile cristallizza la situazione giuridica al momento della sentenza d’appello, impedendo di far valere eventi successivi come la maturazione della prescrizione.
È valido un accertamento con etilometro se l’automobilista sostiene di non aver ricevuto l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore?
No, se esiste un verbale firmato dall’interessato che attesta il contrario. La Corte ha stabilito che tale verbale fa piena prova fino a quando non venga contestato con una querela di falso.
Si può contestare la propria firma su un verbale della polizia semplicemente negando di averla apposta?
No. Secondo la Corte, per contestare l’autenticità di una sottoscrizione su un atto come un verbale, è necessario un procedimento formale chiamato “querela di falso”. Una semplice negazione non è sufficiente a invalidare l’atto.
Se il reato si prescrive dopo la sentenza d’appello, la Cassazione può dichiarare l’estinzione?
No, non se il ricorso presentato è inammissibile. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’inammissibilità del ricorso impedisce di esaminare le cause di estinzione del reato (come la prescrizione) che si sono verificate dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23787 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23787 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PARMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma del 21 settembre 2021 con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro millequattrocento di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. c), e comma 2 sexies C.d.S., con sospensione della patente di guida per anni due.
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza della Corte di appello, chiedendo che venga rilevata la prescrizione del reato, maturata prima della sentenza di appello, e lamentando vizio di motivazione in ordine all’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nell’espletamento degli accertamenti. Il ricorrente ha ribadito le censure in una memoria difensiva tempestivamente depositata.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, esso è manifestamente infondato in quanto si lamenta una violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali, atteso che il termine necessario a prescrivere, comprensivo degli atti interruttivi ai sensi dell’art.161 comma 2 cod.pen., è maturato dopo cinque anni dalla commissione del reato e pertanto in data 30 giugno 2023, in data comunque successiva alla sentenza di appello con conseguente impossibilità di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla pronuncia in appello a fronte di ricorso inammissibile.
In relazione al secondo motivo di ricorso, la Corte distrettuale ha illustrato esaurientemente le ragioni della ritenuta ritualità delle operazioni di P.G., evidenziando che, dalla documentazione in atti (in particolare, dal verbale di accertamenti urgenti sottoscritto dall’imputato), emerge che il COGNOME aveva ricevuto regolarmente l’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e che lo stesso aveva dichiarato di non volersi avvalere di tale facoltà.
Quanto alla censura inerente alla riferibilità della sottoscrizione all’odierno imputato, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che il verbale non è stato impugnato con querela di falso; inoltre, non si ravvisava alcun interesse privato degli operanti che avrebbe potuto giustificare una ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quella reale. Si considera legittima la possibilità che ciascuno decida di sottoscrivere un certo atto sulle base delle circostanze concrete con firma per esteso o con segni grafici più veloci.
Il ricorrente riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattes corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica c delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, no sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE del ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 202.4