Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15304 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15304 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 24/09/1983
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa in data 10/07/2024, la Corte d’Appello di Bolog la, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, riduceva la pena inflitta a NOME NOME COGNOME mesi due e giorni venti di arresto ed euro 1.600,00 di ammenda, confermanc o nel resto la decisione impugnata che aveva riconosciuto l’imputato responsabile del reato di :ui all’art. comma 7, C.d.S., per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento mediante e ilometro vol a verificare lo stato d’ebbrezza, in presenza degli indici sintomatici rilevati dalla FG.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difenscre di fiduc dell’imputato, deducendo, come unico motivo di impugnazione, la violazione della norma, prevista dall’art. 114 disp. att. cod.proc.pen.
Il ricorrente lamenta che, in sede di appello, era stata eccepita la nullità del ver accertamenti urgenti per non essere stati impartiti gli avvisi ex art. 114 disp. att. cod.pr Sostiene che, nonostante dal video acquisito in atti non risultasse tale circost ìnza, la territoriale aveva ritenuto sufficiente che il verbale contenesse l’avviso del , iiritto di farsi assistere da un difensore, a prescindere dalla sottoscrizione dell’interessato.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Le argomentazioni svolte dalla Corte dì appello in sentenza si conforma no ai princi stabiliti in sede di legittimità, in base ai quali “In tema di guida in stato di et: br dell’adempimento dell’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un inci lente stra di farsi assistere da un difensore di fiducia, è sufficiente che ciò risulti nel verb. ile, sia necessaria la sottoscrizione dello stesso da parte dell’interessato, poiché II avviso degli operanti che redigono il verbale, mentre la sottoscrizione della parte è n3cessaria qualora essa abbia reso una dichiarazione, tra cui quella di nomina di difensore cl fiducia” Sez. 4, n. 5011 del 04/12/2018, dep. 01/02/2019, Rv. 274978 – 01).
Nel caso di specie, emerge dagli atti che l’avviso è stato effettiva nente ri all’imputato, come risulta dal verbale di accertamenti urgenti acquisito agli at procedimento. La circostanza che il verbale non sia stato sottoscritto dall’interess3to non in la validità dell’atto, in assenza di dichiarazioni rese dal conducente.
È irrilevante la deduzione difensiva secondo cui dal video prodotto non risJIterebbe t circostanza, poiché, come rilevato dalla Corte territoriale che ha visionato il film registrazione effettuata dall’imputato non infirma l’attestazione degli accertatori, il cui fa fede fino a querela di falso circa le attività in esso documentate.
La doglianza difensiva si risolve, in sostanza, in una mera contestazione del la valutazi delle prove operata dai giudici di merito, inammissibile in sede di legittimità, in ssenza logici o giuridici nella motivazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 coc.proc.pen. condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisand )si assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 1
versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament) de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il Pr sidente