Avviso Difensore Alcoltest: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’avviso difensore alcoltest rappresenta una garanzia fondamentale per l’indagato, assicurando il diritto alla difesa fin dalle prime fasi del procedimento. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che questo diritto deve essere fatto valere nelle sedi e nei modi corretti. Se la contestazione sulla sua omissione viene respinta in Appello sulla base di prove documentali, riproporla identica in Cassazione può portare a una dichiarazione di inammissibilità e a ulteriori condanne.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un automobilista da parte del Tribunale di Asti per guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada. La sentenza veniva parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Torino, che concedeva all’imputato il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
Nonostante questo parziale successo, l’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, sollevando un unico motivo di doglianza: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello. Nello specifico, si lamentava la ritenuta validità dell’accertamento alcolemico, sostenendo che questo non fosse stato preceduto dal fondamentale avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’avviso difensore alcoltest
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (se l’avviso sia stato dato o meno), ma si concentra su un aspetto puramente procedurale. Secondo i giudici, il motivo di ricorso era una semplice riproduzione di una censura già adeguatamente esaminata e respinta dalla Corte d’Appello.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è netta e si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché “riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello”.
I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già affrontato e risolto la questione. Nel verbale degli accertamenti urgenti del 29.11.2019, giorno del reato, era chiaramente indicato che l’avviso sulla facoltà di farsi assistere da un legale era stato regolarmente dato all’imputato. Di fronte a questa prova documentale, la Corte d’Appello aveva correttamente rigettato la doglianza. Riproporre la stessa identica questione in Cassazione, senza addurre nuovi e specifici argomenti di diritto che potessero mettere in discussione la logicità della decisione di secondo grado, trasforma il ricorso in un tentativo superfluo, destinato all’inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ripresentare le stesse argomentazioni respinte in appello. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Sollevare censure basate su questioni di fatto già chiarite da prove documentali nei gradi precedenti, come il verbale che attesta l’avviso difensore alcoltest, è una strategia processuale inefficace e controproducente. La decisione sottolinea l’importanza di basare il ricorso per cassazione su vizi specifici della sentenza impugnata, anziché sulla mera speranza di un riesame dei fatti, precluso alla Suprema Corte.
È possibile contestare in Cassazione la validità di un alcoltest se si sostiene di non aver ricevuto l’avviso di farsi assistere da un difensore?
Sì, ma solo se questa contestazione non è una mera ripetizione di un motivo già esaminato e respinto dalla Corte d’Appello. Se il verbale degli accertamenti indica che l’avviso è stato dato, il ricorso basato su questo punto rischia di essere dichiarato inammissibile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento in esame, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle Ammende.
Perché il ricorso è stato considerato una semplice ‘riproduzione’ di una censura già vagliata?
Perché l’appellante ha sollevato in Cassazione la stessa identica questione (mancato avviso) che era già stata analizzata e rigettata dalla Corte d’Appello, la quale aveva verificato sul verbale che l’avviso era stato effettivamente dato. Il ricorso non presentava nuovi e validi argomenti di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13505 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13505 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 13.06.2023, che in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Asti in ordine al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett.c) e commi 2 bis e 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Asti il 29.11.2019, ha riconosciuto il beneficio della non menzione della condanna sul casellario giudiziale.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta validità dell’accertamento alcolemico, benché non preceduto dall’avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, è inammissibile in quanto riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello, che ha rilevato come nel verbale di accertamenti urgenti in atti del 29.11.2019 ( data del commesso reato) era indicato che l’avviso era stato dato.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024
Il Consigliere est sore COGNOME Il Presidente