Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44983 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44983 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 20/08/1973
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inamnnissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di ROMA in difesa di NOMECOGNOME che ribadisce l’adesione all’astensione degli avvocati.
Il P.G. non si oppone.
La Corte si ritira per deliberare.
A questo punto la Corte, rilevato che il reato in contestazione si prescrive nei 90 gg. successivi al periodo di astensione e cioè il 01/12/24; visto l’art. 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, rigetta la richiesta di rinvio e dispone procedersi oltre.
L’avv. COGNOME riportandosi ai motivi insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 4.6.2024 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Gup del locale Tribunale, all’esito di rito abbreviato, aveva dichiarato NOME colpevole del reato di cui all’art. 186, comrna 2, lett. c), comma 2 sexies, comma 2 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e lo aveva condannato, con la riduzione per il rito, alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2000 di ammenda (fatto commesso in Roma 1’1.12.2019).
Avverso la sentenza d’appello l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico complesso motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc.pen. in relazione all’art. 186, comma 2 ; lett. c), e comma 2 sexies,, e 2 bis C.d.S. nonché la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Si assume che l’accertamento alcolemico GLYPH stato effettuato senza l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore e si contesta la sentenza impugnata, laddove, ritenendo che si tratti di nullità a regime intermedio e dovendo come tale essere eccepita entro la deliberazione della sentenza di primo grado, ha ritenuto erroneamente che la difesa dell’imputato non vi abbia provveduto.
Inoltre si ritiene contraddittoria l’ulteriore motivazione laddove si dà atto che dal verbale di accertamenti urgenti risulta che l’imputato aveva rinunciato alla facoltà di farsi assistere da un difensore, tenuto conto che, a causa del suo stato, l’imputato non era in grado di comprendere ciò che gli veniva chiesto.
Si sostiene altresì che non sia configurabile un incidente stradale con la conseguente esclusione dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, C.d.S.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegna:o conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.
Ed invero la sentenza impugnata dà atto che dal verbale di accertamenti urgenti dell’1.12.2012 della Polizia Roma Capitale risulta che l’odierno imputato ha rinunciato alla facoltà di farsi assistere da un difensore, di talché risulta destitui di fondamento quanto sostenuto nel ricorso.
Ed inoltre tale nullità, anche ove sussistente, sarebbe stata in ogni caso sanata dalla scelta del rito abbreviato.
Il secondo profilo di doglianza é inammissibile in quanto la questione non formato oggetto di motivo di appello.
Ed invero, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questio sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunzia perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 de/ 17/02/2017, Rv. 269745).
In conclusione il ricorso n , manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deci2o 6 11.2024
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