Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1947 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SCANDIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
buditail-clifensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 21 gennaio 2020, emessa a seguito di decreto penale, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, C.d.S., ha ricleterminato in mesi cinque di arresto ed euro mille di ammenda (con benefici della sospensione condizionale e della non menzione già concessi) la pena inflitta nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexie C.d.S, per aver guidato un’autovettura Lancia Ypsilon in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche essendo stato accertato, mediante prelievo dei liquidi biologici presso il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALEE di Baggiovara (MD) e l’analisi su campione di sangue (n. NUMERO_DOCUMENTO accettato il 05 febbraio 2018, riferimento esterno provetta n. NUMERO_DOCUMENTO) presso il RAGIONE_SOCIALE Avanzata del RAGIONE_SOCIALE, mediante tecnica HS-GC, permetteva di rilevare un tasso di Alcool etilico pari a 1,53 gli (referto N” 22927 del 12.02.2018) con le aggravanti di aver provocato un sinistro stradale e di aver commesso un reato dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.
In ordine alla ricostruzione dei fatti, il 2 febbraio 2018, in orario notturno (o 4.00 circa), nell’ambito di un servizio di perlustrazione del territorio, la Polizia Mun cipale di RAGIONE_SOCIALE interveniva lungo la INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO Sassuolo, ove era stato segnalato un grave sinistro stradale, in cui era coinvolta la sola autovettura Lancia Y, condotta dall’imputata, che, dopo avere perso autonomamente il controllo del medesimo, andava ad impattare violentemente contro il guardrail. A seguito del violentissimo urto, l’autoveicolo, dopo essere stato sbalzato in aria ed avere ripetutamente rimbalzato sulla barriera metallica di protezione, finiva nel fossato all’esterno della carreggiata. La NOME versava in un grave stato confusionale ed era vistosamente ferita alla testa; gli addetti al soccorso la conducevano presso la struttura ospedaliera di Baggiovara, dove era sottoposta, con il suo consenso, alle indagini tossicologiche, volte ad accertare il suo tasso di alcolennia. L’esito delle indagini di laboratorio er ampiamente positivo, essendo stato riscontrato un tasso alcolennico pari a 1,53 g/I. Tuttavia, non le erano stati rivolti gli avvisi di cui all’art. 114 disp. att cod. proc.
Nelle sentenze impugnate si è evidenziato che l’omesso avvertimento di farsi assistere, durante le operazioni di accertamento tossicologico, da un legale di fiducia costituiva una nullità a regime intermedio deducibile, a norma degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., entro il momento di presentazione dell’atto di opposizione a decreto penale.
COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in ordine alla ritenuta tardività dell’eccezione di nullità dell’accertamento relativo al tasso alcolemico per omesso avviso alla parte della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. at cod. proc. pen..
Si deduce che, contrariamente a quanto stabilito dai giudici di merito, l’omesso avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. integrava una nullità a regime intermedio, deducibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dalla lettura delle sentenze impugnate si evince che i giudici di merito hanno ritenuto tardiva l’eccezione di nullità sollevata dalla ricorrente nel corso del dibatt mento di primo grado celebrato all’esito di opposizione a decreto penale di condanna, in relazione all’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
In realtà, la più recente e condivisibile giurisprudenza della Corte di cassazione, di contro, ha affermato il principio, che si intende ribadire, per cui la violazio dell’obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all’esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. Ne consegue che, (anche) in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta dalla parte va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado e non nella presentazione dell atto di opposizione al decreto stesso, in quanto le norme sulla nullità sono di stretta interpretazione e l’art. 180 cod. proc pen. non contiene alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione (Sez. 4, n. 2:1552 del 29/04/2021, COGNOME, Rv. 281333; Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, COGNOME‘ Rv. 278676; Sez. 4, n. 33795 del 17/05/2019, Rv. 276675; indirizzo ribadito da SEZ. 4, n. 52085 del 10/12/2019, Rv. 277511).
Ne consegue che l’eccezione di nullità sollevata dal ricorrente deve ritenersi tempestiva, sicché la Corte territoriale ha errato nel rilevarne l’intempestività.
Emergendo inequivocabilmente dall’istruttoria dibattimentale il dato dell’omesso avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. alla ricorrente, va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. . Così deciso in Roma il 28 novembre 2023.