Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12577 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12577 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
22 rneg210 2°2.1
Con sentenza resa in data t’13 luglio 202311a Corte d’appello di Caltanissetta ha c sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta emessa nei confronti di NOME previsto dall’art. 186 comma 2, lett. c) e 2 bis e sexies digs. 285/1992, commesso 2020.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, deducendo di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’avviso di fa difensore, di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente ha inistito degli accertamenti eseguiti in ordine al tasso alcolemico per mancanza dell’avviso pr legge.
Il ricorso è inammissibile, in guanto riproduttivo di profili di censura già a vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Sono inver i motivi che riproducono e reiterano gli stessi motivi prospettati con l’at motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli utilizzati nel provvedimento impugnato ex multis, Sez. 2 – , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 – 01).
La Corte territoriale argomenta esaurientemente sul fatto che nel caso d prevenuto non solo aveva sottoscritto il verbale degli accertamenti urgenti, ma a dichiarato espressamente, sbarrando l’apposita casella, di non volersi avvalere de cui era stato preventivamente edotto, ossia del diritto all’assistenza difensiva. Dev che, come sottolineato dalla Corte nissena, ai fini della prova dell’avvenuto dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della fa assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta m polizia giudiziaria atteso il valore fidefaciente degli stessi (Sez. 4, n. 3913 del 280381-01). Tale considerazione rende manifestamente infondata la doglianza second verbale sarebbe stato redatto successivamente alle attività ivi riportate, essendo possibile che la compilazione del verbale descrittivo delle operazioni di acce successiva rispetto al compimento delle operazioni medesime e al preliminare avviso di 114, disp.att. cod. proc. pen. ( sul punto, in analoga
Sez. 4 – n. 3906 del 21/01/2020,Ballori, Rv. 278287 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della C ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di pecuniaria (C. Cost., sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20-03-24
Il Consigliere estensore
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Il Presidente