Avviso difensore alcoltest: quando la testimonianza supera il verbale
L’omissione nel verbale dell’avviso difensore alcoltest non rende automaticamente nullo l’accertamento se la prova che tale avviso sia stato dato può essere fornita in altro modo. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con una recente ordinanza, chiarendo che la testimonianza dell’agente operante può essere decisiva per confermare la validità della procedura. Analizziamo insieme questa importante decisione e le sue conseguenze pratiche.
Il caso: la contestazione sulla validità dell’alcoltest
Un automobilista veniva condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada. La sua difesa si basava su un vizio procedurale: nel verbale di accertamento del tasso alcolemico non era stata data menzione dell’avviso, previsto dalla legge, relativo alla facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto questa eccezione, ritenendo provato che l’avviso fosse stato effettivamente comunicato all’imputato, nonostante la sua mancata verbalizzazione. L’automobilista, non soddisfatto, proponeva ricorso per Cassazione, insistendo sulla nullità dell’accertamento.
La prova dell’avviso difensore alcoltest tramite testimonianza
Il punto centrale della questione giuridica è se la prova dell’adempimento dell’obbligo di dare l’avviso possa essere fornita con mezzi diversi dalla verbalizzazione. La Corte di Cassazione, conformemente a un orientamento consolidato, ha risposto affermativamente.
I giudici hanno sottolineato che la prova dell’avvenuta comunicazione può essere validamente fornita attraverso la deposizione testimoniale dell’agente di polizia giudiziaria che ha proceduto al controllo. In questo caso, l’agente aveva spiegato in aula che l’omissione nel verbale era dovuta a una mera dimenticanza, dettata anche dalla concitazione del momento, in quanto l’imputato aveva avuto un malore (svenimento) durante le operazioni.
I criteri di valutazione del giudice
Spetta al giudice di merito valutare l’attendibilità e la completezza della testimonianza, fornendo una motivazione rigorosa. Il giudice deve considerare:
– La precisione del racconto del testimone.
– Le ragioni della mancata verbalizzazione.
– La tempestività con cui l’avvertimento è stato dato.
Se la testimonianza risulta credibile e coerente, è sufficiente a superare il vizio formale della mancata annotazione nel verbale.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come l’imputato si fosse limitato a riproporre la stessa censura già adeguatamente esaminata e respinta dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente basato la sua decisione sulla testimonianza dell’agente, ritenendola una prova sufficiente del fatto che l’avviso fosse stato dato.
I giudici di legittimità hanno ribadito che, di fronte a una motivazione logica e coerente della Corte territoriale, basata su un consolidato orientamento giurisprudenziale, il ricorrente non aveva fornito alcun argomento di fatto o di diritto capace di scardinarne la tenuta logica. Il ricorso, pertanto, si configurava come una semplice riproduzione di argomenti già disattesi, motivo per cui non poteva essere accolto.
Conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale in materia di accertamenti per guida in stato di ebbrezza: la sostanza prevale sulla forma. La mancata verbalizzazione dell’avviso difensore alcoltest non costituisce un vizio insanabile se la Procura è in grado di dimostrare, tramite la testimonianza dell’agente, che l’obbligo informativo è stato comunque rispettato. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente appellarsi alla sola carenza formale del verbale, ma è necessario contestare nel merito l’attendibilità della prova testimoniale offerta dall’accusa.
L’avviso di farsi assistere da un difensore prima dell’alcoltest deve essere obbligatoriamente scritto nel verbale?
No, la sua omissione nel verbale non invalida automaticamente l’accertamento. La prova che l’avviso sia stato dato può essere fornita con altri mezzi, come la testimonianza.
Come si può dimostrare che l’avviso al difensore è stato dato se manca nel verbale?
La prova può essere fornita attraverso la deposizione testimoniale dell’agente di polizia che ha effettuato il controllo. Sarà poi il giudice a valutarne la credibilità e la completezza.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in Appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, in quanto non presenta nuovi vizi di legittimità ma contesta una valutazione di merito già effettuata correttamente dal giudice precedente, senza offrire elementi capaci di scardinarne la logica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40690 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40690 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a VALLEDOLMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 5 giugno 2025 che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo di condanna in ordine al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett.c) e comm a 2 bis d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Palermo il 3 maggio 2019, ha riconosciuto le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti e ha rideterminato la pena.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di nullità dell’accertamento del tasso alcolemico in quanto non preceduto dall’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia, è non consentito, in quanto riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello. I giudici hanno desunto la prova del fatto che nel caso di specie l’avviso
fosse stato dato dalla testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria , il quale aveva spiegato che nel verbale di accertamento redatto al termine RAGIONE_SOCIALE operazioni non era stato indicato per mera dimenticanza anche in ragione della concitazione del momento, determinata dallo svenimento dell’imputato. A tale motivazione, conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ( ex plurimis Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Rv. 281976 01 secondo cui ‘In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell’avviso e la tempestività dell’avvertimento’), il ricorrente non ha contrapposto alcuna ragione in fatto o in diritto tale da scardinarne la tenuta logica.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME