Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10346 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10346 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PASTORE NOME NOME a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di c in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge in relazione mancato avviso ali’ indagato ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. della fac farsi assistere da un difensore e con un secondo motivo vizio motivazionale l dove i giudici del merito hanno ritenuto provato l’avviso in questione attraver testimonianza del verbalizzante.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legitti perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da ne saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impug (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazion della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punt diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare del fatto c caso di specie il problema della prova dell’avvenuto avvertimento era risolto fatto che il vice-brigadiere COGNOME aveva dichiarato di avere avvisato l’imputa suddetta facoltà di assistenza e che il COGNOME non aveva fatto nessuna richies tal senso, tenendo un comportamento totalmente oppositivo, non firmando i verbali e rifiutando le cure mediche, per cui non vi era motivo dì mettere in du l’attendibilità delle dichiarazioni del teste, vista anche la sua qualifica sog
La sentenza impugnata opera, pertanto, un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di guida in stato d brezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difen di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposiz dell’agente operante, con la conseguenza che l’unico profilo suscettibile di va zione giudiziale è quello relativo all’attendibilità di tale testimonianza, a ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Rv. 281169 – 01).
Né può porsi in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, Rv. 256463).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024.