Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37937 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37937 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Casalpusterlengo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d’appello di Milano.
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis, cod. strada (fatto del 16.7.2021).
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato , lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) l’inutilizzabilità dei prelievi ematici effettuati sull’imputato per la ricerca di sostanze alcoliche per avere gli operanti omesso gli avvisi di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria di replica con cui insiste nelle rassegnate conclusioni.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’unica censura dedotta si fonda sull’omesso avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., con particolare riguardo alla asserita non validità della prova di tale avviso fornita tramite deposizione del verbalizzante.
Il rilievo è manifestamente infondato, essendo consolidato il principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante (cfr. Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Piva, Rv. 281169 -01; Sez. 4, n. 3725 del 10/09/2019, dep. 2020, Tartaro, Rv. 278027 -01). Del resto, tale avviso non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito (cfr. Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021, Sforza, Rv. 280833 – 01).
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME