Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39703 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39703 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il difensore, avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME del foro di Roma, sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di MODENA, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 20 aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa in data 10 luglio 2019 dal Tribunale di Modena con la quale NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lettera c), comma 2 bis e comma 2 sexies , d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro, giorni quindici di arresto ed € 1.200,00 di ammenda, con applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa accessoria RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALEa patente di guida.
Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, il 5 novembre 2017, dopo le 22:00, i carabinieri RAGIONE_SOCIALEa Tenenza di Vignola intervennero a Castelnuovo Rangone, frazione Settecani, perché una auto era finita fuori strada. Il conducente e proprietario RAGIONE_SOCIALEa vettura fu identificato in NOME COGNOME. Egli presentava escoriazioni al volto riconducibili all’esplosione RAGIONE_SOCIALE‘airbag e fu accompagnato in ospedale. Gli operanti chiesero ai sanitari di accertare l’eventuale stato di alterazione conseguente all’abuso di alcolici o di stupefacenti attraverso analisi del sangue che documentarono un tasso alcolemico pari a 1,82 g/I.
L’imputato ha proposto ricorso contro ha sentenza di condanna formulando due motivi con i quali sostiene che l’esito RAGIONE_SOCIALEe analisi del sangue sarebbe inutilizzabile in giudizio. Premesso che le analisi furono eseguite su richiesta degli operanti quali accertamenti urgenti sulla persona ai sensi RAGIONE_SOCIALE“art. 354 cod. proc. pen., la difesa rileva: che COGNOME doveva ricevere l’avviso previsto dall’art. 114 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271; che, nel caso di specie, tale avviso non fu redatto in forma scritta; che, secondo i giudici di merito tale avviso fu dato; che i giudici d merito sono giunti a queste conclusioni sulla base RAGIONE_SOCIALEa deposizione del AVV_NOTAIOCOGNOME che sarebbe invece insufficiente in tal senso.
Col primo motivo, il difensore deduce vizio di motivazione per travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova. Osserva che il teste COGNOME ha esibito in giudizio una “scheda” o “foglio illustrativo” nella quale sono riportati tutti gli avvisi e le facoltà previste dalla l ma RAGIONE_SOCIALEa quale non vi era traccia nel fascicolo del pubblico ministero. La difesa sottolinea che, secondo la sentenza impugnata (pag. 4), tale scheda informativa, fu fatta visionare al COGNOME e «allegata al verbale di accertamenti urgenti». Sostiene che, con tale affermazione, la Corte territoriale avrebbe introdotto nella motivazione informazioni che non esistono nel processo. Dalla deposizione del teste COGNOME (allegata al ricorso), infatti, emerge che il foglio informativo è di rego «allegato agli accertamenti urgenti», ma non emerge affatto che, nel caso di
specie, quel foglio sia stato allegato al verbale. Depone, anzi, in senso contrario la constatazione che RAGIONE_SOCIALEa scheda informativa non v’era traccia nel fascicolo del pubblico ministero e la scheda esibita in udienza dal teste (e acquisita agli atti dal giudice di primo grado) non reca la sottoscrizione di COGNOME..
Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge sostenendo che l’avviso RAGIONE_SOCIALEa facoltà di farsi assistere da un difensore – cui l’indagato ha diritto sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 114 disp. att. cod. proc. pen. – non può essere fornita per testi atteso che tale avviso deve avere una veste documentale. Sostiene dunque (e richiama a sostegno l’ordinanza Sez. IV, n. 34337 del 13/12/2020, COGNOME, non massimata) che non può essere sostituito con una deposizione ciò che non risulta dal verbale, così come non può essere utilizzata una dichiarazione orale per recuperare atti che non sono stati formalizzati, ma avrebbero dovuto esserlo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono tra loro strettamente connessi e devono essere esaminati congiuntamente. La difesa sostiene infatti:
che l’avviso previsto dall’art. 114 disp. att. cod. proc pen. deve essere necessariamente dato in forma scritta;
che, pur volendo ammettere la possibilità di un avviso orale, del fatto che quell’avviso sia stato dato deve esservi traccia nella documentazione presente in atti e non è sufficiente a tal fine la deposizione di un testimone;
che, nel caso di specie, la prova testimoniale è stata integrata acquisendo un “foglio illustrativo” nel quale sono riportati gli avvisi e le facoltà previste d legge in caso di accertamenti urgenti ex art. 354 cod. proc. pen. (acquisizione alla quale la difesa si è opposta atteso che nulla collegava quel documento ai fatti di causa);
che la Corte di appello ha travisato il contenuto RAGIONE_SOCIALEa testimonianza assunta nel giudizio di primo grado, ritenendo che quel documento fosse stato allegato al verbale di accertamenti urgenti.
Il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui sostiene che l’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. deve essere necessariamente dato in forma scritta atteso che nessuna disposizione del codice di rito prevede l’uso necessario di questa forma. Al contrario, l’art. 357 cod. proc. pen., dettando una specifica disciplina RAGIONE_SOCIALEa documentazione RAGIONE_SOCIALEe attività di cui all’art. 354 del medesimo codice di rito, presuppone l’oralità RAGIONE_SOCIALE‘atto. Non rileva in contrario come la sentenza impugnata ha opportunamente sottolineato – la previsione contenuta nella circolare del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 29 dicembre 2005
(richiamata nell’atto di appello) che non costituisce fonte di dritto, e quindi «non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché non può comunque porsi in contrasto con l’evidenza del dato normativo» (Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021, COGNOME, Rv. 280833; Sez. 3, n. 25170 del 13/06/2012, COGNOME, Rv. 252771. Nel senso che la circolare non costituisce fonte del diritto si vedano anche: Sez. 3, n. 279:18 del 04/04/2019, COGNOME, Rv. 276353; Sez. 3, n. 3317 del :14/03/1986, COGNOME, Rv. 172569).
3. Nel caso di specie, secondo la sentenza impugnata, l’avviso fu dato oralmente e la prova che ciò sia avvenuto è rappresentata dalla deposizione del CarCOGNOME. Dalla sentenza impugnata e dall’atto di ricorso risulta che il teste ha dichiarato di aver fatto visionare a COGNOME una “scheda” o “foglio informativo” contenente gli avvisi previsti dalla legge in caso di accertamenti urgenti e l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe facoltà RAGIONE_SOCIALEe quali l’indagato può avvalersi. teste ha esibito i giudizio un moRAGIONE_SOCIALEo di questa scheda e ha dichiarato: «è un foglio illustrativo che noi facciamo leggere anche alla persona e cui facciamo l’accertamento urgente… è allegato agli accertamenti urgenti… è un foglio informativo sulle diciture di legge procedure che praticamente… per le persone che vengono coinvolte per quanto riguarda poi gli accertamenti … è stato fatto visionare a COGNOME NOME» (la deposizione è riportata nel suo contenuto testuale a pag. 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). Tale essendo il contenuto RAGIONE_SOCIALEa testimonianza, si deve dare atto al ricorrente che il Car. COGNOME ha dichiarato solo di aver fatto visionare la scheda a COGNOME e non anche di averla allegata al verbale di accertamenti urgenti che fu redatto al momento RAGIONE_SOCIALE‘intervento. Di conseguenza, quando afferma (pag. 4): «nel caso di specie la scheda informativa è stata fatta visionare al COGNOME e poi è stata allegata al verbale di accertamenti urgenti» la sentenza impugnata introduce nella motivazione una informazione che non esiste nel processo. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Come noto, tuttavia, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, atteso che il travisamento deve avere ad oggetto un elemento decisivo ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione e deve quindi inficiare e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione (sull’argomento: Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020; COGNOME, Rv. 280117; Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234162). Ciò non è avvenuto nel caso di specie. L’esito RAGIONE_SOCIALEe analisi eseguite è stato infatti ritenuto utilizzabile perché, secondo la Cort territoriale, era «provato» che COGNOME fosse stato «avvisato oralmente RAGIONE_SOCIALEa facoltà di farsi assistere da un difensore» e avesse rifiutato di avvalersi di tal
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facoltà. La sentenza impugnata afferma che COGNOME ricevette oralmente l’avviso, e tale avviso orale fu integrato «mediante l’esibizione di una scheda appositamente predisposta dalla p.g. per fornirgli informazione RAGIONE_SOCIALEe facoltà previste dall’art. 114 disp. att.». La Corte territoriale, dunque, non ha attribuito rilevanza al fatto che l scheda informativa fosse stata allegata al verbale di accertamenti urgenti, ma piuttosto al fatto che quella scheda informativa fu esibita all’indagato ad integrazione e completamento del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘avviso orale.
Per quanto esposto, anche il motivo di ricorso in esame è inammissibile. La difesa, infatti, lamenta il travisamento del contenuto di una deposizione testimoniale, ma fa riferimento a un dato che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘apparato motivazionale sottoposto a critica, non presenta carattere di decisività.
4. Il ricorso è manifestamente infondato anche nella parte in cui lamenta che negli atti acquisiti al fascicolo del pubblico ministero non vi fosse traccia RAGIONE_SOCIALE esistenza del “foglio illustrativo” di cui si tratta e sottolinea che il documen acquisito, estraneo al compendio procedimentale sulla base del quale era stato emesso il decreto penale di condanna poi opposto, non è stato sottoscritto dall’imputato.
Con queste argomentazioni, la difesa si duole, nella sostanza, che la testimonianza del verbalizzante sia stata ritenuta da se sola sufficiente a provare che gli avvisi previsti dall’art. 114 d.lgs. 271/89 fossero stati dati pur no essendovi in atti alcuna traccia che ciò fosse realmente avvenuto.
La giurisprudenza di questa Sezione è ormai consolidata nel ritenere che la prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico RAGIONE_SOCIALEa facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, si possa ricavare anche per testimoni.
Si è sostenuto, infatti che tale prova, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione RAGIONE_SOCIALE‘agente operante (Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, COGNOME, Rv. 281169; Sez. 4, n. 3725 del 10/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278027; Sez. 4, n. 7677 del 06/02/2019, COGNOME, Rv. 275148). Ne consegue che, in questi casi, «l’unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale è quello relativo all’attendibilità di tale testimonianza, anche in ordine alle ragion RAGIONE_SOCIALEa mancata verbalizzazione» (Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, COGNOME, Rv. 281169; Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, COGNOME, Rv. 281976).
Nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE‘avviso dato oralmente sia stata raggiunta prova attraverso la deposizione del teste qualificato. La sentenza impugnata riferisce che, secondo quanto dichiarato dal teste, l’accertamento con alcoltest non fu eseguito perché gli operanti non avevano a disposizione un etilometro e COGNOME – che aveva riportato escoriazioni al viso,
presentava alito alcolico ed era risultato positivo al pre-test “alcol blow” – doveva essere trasportato in ospedale. La Corte territoriale dà atto che il teste ricordava bene l’episodio; si è detto certo di aver «formulato a voce l’avviso di potersi far assistere da un difensore»; ha spiegato la mancata verbalizzazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso col fatto che al COGNOME era stato fatto visionare il “foglio illustrativo” di cui si è d
La motivazione è congrua e non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. La Corte territoriale, infatti, ha analizzato il contenuto de testimonianza e ha valutato attendibili le ragioni che hanno determinato la mancata verbalizzazione. Non rileva in contrario la circostanza che, erroneamente, si sia affermato che la scheda illustrativa mostrata a COGNOME fu allegata al verbale di accertamenti urgenti da lui sottoscritto. Come si è detto, infatti, la sentenza impugnata, ha attribuito valore alla esibizione di quella scheda al fine di valutare il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘avviso ricevuto da COGNOME e la sua completezza. Le censure del ricorrente finiscono dunque per esaurirsi nella richiesta di una rilettura degli elementi di prova, inammissibile nel giudizio di legittimità. Ed invero, l’art. 606 comma primo, lett. e) , cod. proc. pen. non consente, neppure dopo la modifica apportata dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, che, attraverso il richiamo agli “atti del processo”, possa esservi spazio per una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento del contenuto RAGIONE_SOCIALEe prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. Come è stato recentemente chiarito: «atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito RAGIONE_SOCIALE‘elemento di prova» il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica RAGIONE_SOCIALE‘esat trasposizione di un dato probatorio decisivo nel ragionamento del giudice di merito e non ha rilevanza se incide sul significato RAGIONE_SOCIALEa prova, ma solo se evidenzia una incontrovertibile distorsione del suo contenuto obiettivo « in termini quasi di “fotografia”, neutra e avalutativa»; ciò che non è avvenuto nel caso di specie (cfr. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
5. Per quanto esposto, i motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. Pertanto, anche se dopo la sentenza di appello fosse maturata la prescrizione del reato, tale causa estintiva non dovrebbe essere dichiarata. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte ribadito ch l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 cod. proc. pen (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U.,
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n. 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, COGNOME, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, Rv. 256463).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il Presidente