Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 801 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 801 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAMERINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Macerata in data 03.11.2023 che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all’art. 590 bis, comma 2, in relazione all’art. 186 comma 2, lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (fatto commesso in Macerata 1’1.3.2019), ha riqualificato il reato ascrittogli ai sensi dell’art. 590 cod.pen. e 186, comma 2, lett. c) e comma 2 bis d.lgs. n. 285 del 1992, dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti quanto al reato di cui all’art. 590 cod.pen. per difetto di querela e ritenute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all’ aggravante, ha rideterminato la pena irrogata in mesi sei di arresto e Euro 1500,00 di ammenda, concedendo altresì all’imputato i benefici di legge.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi.
Con il primo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 114 disp.att. cod.proc.pen., 354 cod.proc.pen. e 178, lett. c) cod.proc.pen. nonché il vizio di manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen.) in ordine alla ritenuta validità ed effettività dell’avviso difensivo.
Con il secondo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per errata valutazione della testimonianza dell’agente operante ed il travisamento della prova.
Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente, è inammissibile.
Ed invero le doglianze proposte sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (Sez. 2 , n..42046 de/ 17/07/2019, Rv. 277710).
Sul punto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza
della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell’avviso e la tempestività dell’avvertimento (Sez. 4, n.35844 de/ 18/06/2021, Rv. 281976). Nella specie é stata richiamata la testimonianza dell’agente di P.G. che ha provveduto all’avviso secondo legge, precisando che la verbalizzazione dell’intera attività veniva poi effettuata presso il Comando di Polizia locale di Matelica. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10.12.2025