Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49729 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49729 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME GLYPH
nato a LANCIANO il :DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 febbraio 2023 la Corte di appello di L’Aquila confermava la sentenza con la quale il primo giudice, ad esito di giudizio ordinario, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di sei mesi di reclusione e cento euro di multa per il reato di truffa.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato rilievo della causa di estinzione del reato per prescrizione, avendo la Corte di appello erroneamente considerato il periodo di sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell’art. 159, primo comma, n. 3-bis cod. pen., sul presupposto di una inesistente irreperibilità dell’imputato, che non aveva ricevuto la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
2.2. Violazione della legge processuale per avere la Corte disatteso il motivo di gravame con il quale si era lamentata la omessa notificazione all’imputato dello stesso avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., nullità a regime intermedio tempestivamente eccepita prima della chiusura del dibattimento di primo grado.
2.3. Violazione della legge penale in ordine all’affermazione di responsabilità per insussistenza degli elementi materiale e psicologico del delitto di truffa, alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. e alla determinazione della pena.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al motivo inerente alla omessa notificazione all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
La Corte di appello ha disatteso il motivo di gravame sul punto osservando che la nullità del decreto di citazione a giudizio per la omessa notifica dell’avviso previsto dall’art. 415-bis cod. proc. pen. “è stata dedotta dalla difesa solo all’udienza dibattimentale del 17.06.2021, dunque ii:ardivamente, con conseguente inammissibilità della doglianza”ii
Il giudice di appello ha ritenuto detta nullità relativa, quindi da eccepire entro il termine di cui all’art. 491 cod. proc:. pen., richiamando una pronuncia di questa Corte dell’anno 2014.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, dopo un iniziale contrasto, si è definitivamente orientata nel ricondurre detta nullità nel novero di quelle a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto attinente all’intervento dell’imputato (Sez. 2, n. 4641 del 02/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280636; Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274475; Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, clep. 2018, COGNOME, Rv. 272025; Sez. 5, n. 21875 del 20/03/2014, COGNOME, Rv. 262821; fra le sentenze non massimate v., da ultimo, Sez. 2, n. 40330 del 19/05/2023, COGNOME; Sez. 1, n. 32986 del 10/05/2023, Lettori; Sez. 5, n. 27840 del 09/05/2023, Sborgia).
La nullità, dunque, ai sensi dell’art. 180 del codice di rito, poteva essere eccepita sino alla deliberazione della sentenza di primo grado, come avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, la sentenza impugnata e quella di primo grado vanno annullate, con trasmissione degli atti al pubblico ministero per la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Lanciano per l’ulteriore corso.
Così deciso il 9 novembre 2023.