Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11154 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11154 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il 24/05/1980
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Grosseto, che ha riconosciuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis cd. strada, condannandolo alla pena di anni uno di arresto ed euro tremila di ammenda.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza, articolando un motivo unico di ricorso, con cui denuncia la violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., assumendo che la sola prova testimoniale raccolta dal verbalizzante, in assenza di apposita annotazione sul verbale di accertamenti, non possa ritenersi idonea a dimostrare l’adempimento previsto nella norma richiamata. Lamenta altresì che la Corte di merito avrebbe dovuto valutare l’attendibilità della testimonianza dell’operatore di polizia, accertando che l’avviso sia stato somministrato prima del compimento delle analisi al Pronto Soccorso e che il ricorrente lo abbia effettivamente compreso e recepito.
Con memoria tempestivamente depositata, la difesa, nel riportarsi al motivo dedotto, ha chiesto che il ricorso sia assegnato alla sezione ordinaria.
Ebbene, l’impugnazione è inammissibile essendo le ragioni di doglianza generiche e reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati nei gradi di merito.
In base a consolidato orientamento di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolirrietrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data anche mediante la deposizione dell’agente operante (Sez. 4, n. 3725 del 10/09/2019, dep. 2020, Rv. 278027).
Si è altresì precisato che spetti al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell’avviso e la tempestività dell’avvertimento (Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Rv. 281976).
Nel caso che occupa, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi ermeneutici stabiliti in questa sede: nel richiamare la testimonianza dell’agente di NOMECOGNOME il quale ha affermato di avere provveduto a dare l’avviso secondo legge, ha ritenuto che la stessa fosse lineare e coerente con i fatti verificatisi.
Quanto alla valutazione circa l’intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese dal verbalizzante, ha rilevato l’assenza di contraddizioni interne e la coerenza del narrato del verbalizzante con gli altri elementi acquisiti nel corso del giudizio.
Risulta, quindi, compiutamente argomentato in sentenza il corretto operato della Polizia giudiziaria con riferimento all’obbligo di fornire all’imputato comunicazione prevista dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. prima che si procedesse all’accertamento del tasso alcolemico.
La prospettazione difensiva circa la possibilità che il ricorrente non avesse compreso il significato dell’avviso è del tutto genericamente posta ed ha carattere puramente ipotetico.
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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