Avviso Alcoltest: La Testimonianza dell’Agente è Prova Sufficiente?
L’esito dell’alcoltest può essere invalidato se l’avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato non è documentato per iscritto? A questa domanda cruciale risponde un’ordinanza della Corte di Cassazione, che ribadisce un principio consolidato in materia di guida in stato di ebbrezza. L’analisi del caso chiarisce come la prova dell’avviso alcoltest possa essere fornita anche solo tramite la deposizione dell’agente accertatore, rendendo il ricorso dell’imputato inammissibile.
I Fatti di Causa
Un automobilista, a seguito di un incidente stradale da lui stesso provocato, veniva sottoposto all’accertamento del tasso alcolemico. I risultati confermavano uno stato di ebbrezza rientrante nella fattispecie più grave prevista dal Codice della Strada. Sulla base di tali accertamenti, l’uomo veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello.
Il Motivo del Ricorso: La Questione sull’Avviso Alcoltest
L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, basando la sua difesa su un unico, fondamentale punto: la violazione del diritto di difesa. Sosteneva, infatti, che gli esiti dell’alcoltest fossero inutilizzabili in quanto non gli era stato dato il dovuto avviso, previsto dall’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alla facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia durante l’espletamento dell’atto.
La Tesi Difensiva
La difesa insisteva sulla mancanza della prova formale dell’avvertimento, ritenendo che l’assenza di un verbale scritto o di un documento che attestasse la comunicazione rendesse l’intero accertamento nullo. Si trattava, secondo il ricorrente, di un vizio procedurale insanabile che avrebbe dovuto portare all’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Motivazioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le sentenze dei precedenti gradi di giudizio. Le motivazioni della decisione si fondano su principi giurisprudenziali ormai consolidati e chiariscono in modo inequivocabile la questione della validità dell’avviso alcoltest.
La Validità dell’Avviso Orale
In primo luogo, i giudici hanno ribadito che nessuna norma di legge impone che l’avvertimento del diritto all’assistenza difensiva debba essere dato in forma scritta. La comunicazione può legittimamente avvenire in forma orale. L’essenziale è che l’interessato sia stato effettivamente informato di questa sua facoltà prima dell’inizio dell’accertamento.
La Prova Testimoniale
Di conseguenza, la prova che tale avviso sia stato dato può essere fornita con ogni mezzo, inclusa la testimonianza dell’agente operante. Nel caso specifico, le sentenze di primo e secondo grado (in un’ipotesi di ‘doppia conforme’) avevano ampiamente motivato sul punto, basandosi sulla deposizione del Brigadiere intervenuto sul luogo dell’incidente. Il militare aveva dichiarato in modo chiaro e attendibile di aver informato l’automobilista della sua facoltà, e la credibilità di tale testimonianza non era mai stata messa in discussione dalla difesa.
L’Inammissibilità del Ricorso Ripetitivo
La Corte ha inoltre sottolineato che il ricorso era meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte correttamente dalla Corte d’Appello. I ricorsi in Cassazione sono inammissibili quando si limitano a reiterare le stesse argomentazioni senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame rafforza un orientamento giurisprudenziale stabile e di grande rilevanza pratica. Per gli automobilisti, significa che non è possibile aggrapparsi alla mancanza di un documento scritto per contestare la validità di un alcoltest. Se l’agente di polizia giudiziaria testimonia in modo credibile di aver fornito l’avviso oralmente, l’accertamento è pienamente legittimo. Questa decisione evidenzia il valore probatorio della deposizione degli agenti accertatori nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza. Infine, costituisce un monito per la difesa: un ricorso per cassazione deve sollevare vizi di legittimità concreti e non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello.
L’avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato prima dell’alcoltest deve essere dato per iscritto?
No, la Corte di Cassazione ha confermato che la legge non richiede la forma scritta per questo avviso. Può essere validamente comunicato anche in forma orale.
Come si può provare che l’avviso è stato effettivamente dato se non è menzionato nel verbale?
La prova può essere fornita attraverso la deposizione in tribunale dell’agente che ha effettuato il controllo. La sua testimonianza, se ritenuta attendibile dal giudice, è sufficiente a dimostrare che l’avviso è stato correttamente dato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere gli stessi motivi dell’appello senza aggiungere nuove critiche?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24226 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza resa in data 10 marzo 2023 la Corte d’appello di Messina ha conf la sentenza emessa dal Tribunale di Messina emessa nei confronti di NOME il reato previsto dall’art. 186 comma 2, lett. c) e 2 bis e sexies d.lgs. 285/1992, commesso il 6 ottobre 2018.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo violaz legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’avviso di fars difensore, di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Insisteva sulla inuti accertamenti eseguiti in ordine al tasso alcolemico per mancanza dell’avviso previsto d
Il ricorso è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già ad vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Sono invero i motivi che riproducono e reiterano gli stessi motivi prospettati con l’atto motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli a utilizzati nel provvedimento impugnato ex mu Sez. 2 – , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 – 01). A ciò va aggiunto è ormai consolidato il principio per cui l’avvertimento del diritto all’assistenza de cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., non deve necessariamente essere dato in non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice d ( Sez.4 n. 14621 del 04/02/2021,Rv. 280833 – 01); e che la prova dell’avvenuto adempimen dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della fac assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data deposizione dell’agente operante, con la conseguenza che l’unico profilo susce valutazione giudiziale è quello relativo all’attendibilità di tale t (Sez. 4 – n. 35844 del 18/06/2021,Rv. 281976; Sez. 4 – n. 18349 del 29/04/2021,Rv. – 01, successive al precedente giurisprudenziale citato nei motivi di ricorso). Nel ca le sentenze di primo e secondo grado ( si vede in ipotesi di doppia conforme) motivano esauriente e chiaro che, come si evince dalla deposizione del Brigadiere COGNOME, interve immediatezza dell’incidente stradale provocato dal ricorrente, era stato dato avviso ricorrente della possibilità della facoltà di farsi assistere da un difensore d sottoposto all’accertamento del tasso alcolemico. Né è stata mai posta questione al eventuali ragioni di inattendibilità del teste. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tre titolo di sanzione pecuniaria (C. Cost., sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il P sidente